LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE ALLA “CENTRALE RISCHI” NON POSSONO AVVENIRE IN CASO DI MANCANZA DI LIQUIDITA’ TEMPORANEA , MA SOLAMENTE IN PRESENZA DI INSOLVENZA GENERALIZZATA

| 29 Novembre 2014 | 0 Comments

di Giuseppe Angiuli______Una recente pronuncia cautelare del Tribunale di Bari, sembra andare nella netta direzione di voler fermare un comportamento scorretto ma purtroppo assai diffuso tra gli istituti bancari.

Ci si riferisce a quella nota prassi per la quale le banche procedono subito a segnalare i nominativi dei propri clienti alla Centrale Rischi di Banca d’Italia non appena si presenta la minima inadempienza rispetto ad una qualsiasi obbligazione nei confronti delle stesse banche e senza avere dapprima approfondito la complessiva esposizione debitoria dei loro clienti.

Un imprenditore di Monopoli (Bari), cliente di una nota banca estera con sportelli anche nel territorio pugliese, aveva usufruito per alcuni anni di un’apertura di credito in conto corrente (il cosiddetto “fido”).

Improvvisamente, senza che prima fosse accaduto nulla di particolare che potesse fare presagire l’insolvenza del correntista, l’istituto gli aveva da un momento all’altro revocato l’affidamento, chiedendogli di rientrare subito dalla esposizione, ammontante a circa € 10.000.

Il cliente a quel punto aveva contestato energicamente le modalità (improvvide) di revoca del fido e inoltre, si era spinto fino a mettere in dubbio le modalità di computo dell’ultimo saldo passivo di conto corrente, in particolare contestando l’avvenuto sconfinamento, per diversi estratti-conto trimestrali, del tasso-soglia anti-usura previsto dalla legge n. 108 del 1996.

La banca straniera, non paga di avere omesso di fornire al cliente ogni sorta di chiarimento o spiegazione a riguardo del suo comportamento, segnalava ben presto il nominativo dell’imprenditore alla Centrale Rischi di Banca d’Italia, in posizione di “sofferenza”, bloccandogli così ogni accesso al circuito del credito (anche presso altri istituti).

Come è noto, la Centrale Rischi è un archivio speciale detenuto da Banca d’Italia presso cui sono segnalati i nominativi dei clienti “sofferenti” e il cui funzionamento nel dettaglio è disciplinato dalla circolare Banca d’Italia n° 139 dell’11.2.1991: il punto è che, molto spesso, le banche segnalano con troppa disinvoltura i nominativi dei propri clienti in posizione di sofferenza, senza prima avere compiuto alcun genere di indagine sulla loro complessiva situazione economica e dunque abusando di uno strumento legale che, specie per un imprenditore, può avere degli effetti micidiali per il fatto stesso di bloccarne la credibilità verso l’intero sistema bancario.

Il Tribunale di Bari, nella prefata ordinanza, aderendo ad un prudente orientamento giurisprudenziale già sposato da altri Tribunali, ha statuito che “i contratti bancari in genere, ivi compresi quello di conto corrente e quello connesso di apertura di credito, devono essere eseguiti dalla banca secondo le regole della buona fede e della correttezza ex art. 1375 del codice civile” aggiungendo che tra gli obblighi generali per le banche deve senz’altro farsi rientrare quello di valutare “attentamente la posizione del correntista, procedendo alla segnalazione dello stesso presso la Centrale Rischi istituita presso la Banca d’Italia solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrono le condizioni necessarie per procedere a tale segnalazione” (e cioè soltanto dopo avere accertato che il mancato pagamento da parte del cliente non sia dovuto ad una temporanea carenza di liquidità bensì ad una generale situazione di insolvenza finanziaria).

Nel caso che ci occupa, l’imprenditore correntista, pur risultando proprietario di un patrimonio del valore di diversi milioni di euro e pur non avendo mai subito protesti o procedure esecutive, era stato frettolosamente qualificato come “insolvente” e pertanto segnalato in Centrale Rischi, subendo così gravi danni d’immagine alla sua azienda ed il blocco dei suoi investimenti.

L’imprenditore pugliese, associato ad ADUSBEF (la combattiva associazione a difesa degli utenti di servizi bancari e finanziari)  è riuscito a fare accertare al Tribunale che la sua segnalazione in Centrale Rischi era avvenuta senza che la banca avesse prima effettuato alcun accertamento sulla effettiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria in cui lo stesso cliente si trovava.

Pertanto, il Tribunale di Bari ha ordinato all’istituto bancario di provvedere immediatamente alla cancellazione del nominativo del suo cliente dalla categoria “sofferenze” censita in Centrale Rischi, imponendo, per l’ipotesi che trascorrano invano sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, che la banca debba pagare una penale di € 200,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della cancellazione.

Si tratta, dunque, di una ennesima vittoria di ADUSBEF e di una buona notizia per tutti i clienti delle banche che, mai come in questi tempi di crisi, sono suscettibili – spesso addirittura a loro stessa insaputa – di essere segnalati in Centrale Rischi anche per modesti importi a debito ed anche quando, come nel caso in rassegna, non ne ricorrano le condizioni di legge.

 

Category: Costume e società

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