CANONE RAI IN BOLLETTA. PER NON SBAGLIARE

| 4 Gennaio 2016 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una nota dell’ Associazione nazionale dei Consumatori______

Il governo Renzi raschia il barile. Mentre annuncia che abbasserà le tasse, invece di ridurre i caschet milionari che vengono elargiti ai loro amici conduttori, utilizza tutti i sistemi per sfilare qualche soldo dalle tasche degli italiani.
La novità del canone Rai in bolletta preoccupa i cittadini, che stanno tempestando lo sportello dell’Unione Nazionale Consumatori con richieste di chiarimenti. Il rischio di errori è elevato, quando l’intestatario del contratto di fornitura elettrica è diverso da chi ha pagato fino ad oggi il canone Rai. Un classico, spiega l’Unc, è la moglie che paga la bolletta della luce ed il marito l’abbonamento alla tv. è possibile che alla moglie sia chiesto il pagamento del canone già pagato dal marito, oppure che la moglie paghi, ed il marito, vecchio abbonato, sia considerato un evasore. Rischia anche chi paga la tariffa D3, che viene applicata sia ai residenti con impegno di potenza superiore a 3 kW sia ai non residenti, che il canone, invece, non devono pagarlo.

Per orientare i cittadini l’Unc ha messo a punto un promemoria e alcune semplici regole da seguire:

1) La novità è che il pagamento del canone Rai per la prima volta nel 2016 avviene mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica.

2) Paga chi possiede la tv. Il canone deve pagarlo chiunque detiene un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive. Fin qui nessun cambiamento. La novità, pessima, è che si presume la detenzione dell’apparecchio nel caso in cui esiste “un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica”. Se non è vero, per superare questa presunzione, dovrete presentare un’autocertificazione all’Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T. La dichiarazione “ha validità per l’anno in cui è stata presentata”. Ossia dovrete ripresentarla ogni anno

3) Non fate autocertificazioni anticipate, ossia prima che vi arrivi la richiesta indebita del pagamento del canone Rai. La dichiarazione di non detenere apparecchi, infatti, deve essere resa nelle forme previste dalla legge, con modalità da definirsi con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

4) Mandate la disdetta in tempo utile. Non dovete anticipare l’autocertificazione. Dovete invece comunicare le variazioni intervenute che eravate obbligati a trasmettere anche in passato, come il cambio dell’indirizzo di residenza.

5) Per l’anno 2016, poi si vedrà, il canone annuo ordinario è stato ridotto a 100 euro, dai 113,50 del 2015. Un importo, per quanto diminuito, troppo elevato. Considerando l’obiettivo del Governo di recuperare l’evasione, infatti, per mantenere il gettito invariato l’abbonamento avrebbe dovuto essere pari a 77 euro, 83 se restasse un’evasione del 7%. L’importo del canone sarà indicato nella fattura con una distinta voce, ma il rischio che il consumatore non se ne accorga è elevato, specie perchè l’importo sarà suddiviso in dieci rate mensili, da gennaio ad ottobre (con l’eccezione del 2016, cfr. la voce scadenza).

7) Non è più possibile chiedere il suggellamento del televisore. Non che fosse una pratica diffusa, considerato che avrebbero dovuto venire in casa vostra e mettere la tv in un sacco, ma la legge di stabilità ha eliminato questa possibilità.

8) Una buona notizia! Il limite di reddito per il diritto all’esenzione dal pagamento del canone Rai a favore dei soggetti di età pari o superiore a 75 anni, è stato elevato a 8.000 euro annui (era 6.713,98 euro).

9) Seconde case e tv. Nessuna novità. Se avete una seconda abitazione dove vi è un televisore, non dovete pagare un secondo abbonamento. Idem se avete più televisori. Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti “nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica”.

 

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