LA SICUREZZA DEI CITTADINI AL VAGLIO DEI MAGISTRATI

| 21 Gennaio 2019 | 1 Comment

(Rdl)______E’ cominciato  oggi presso il Tribunale di Lecce la discussione sull’ applicazione della direttiva Seveso III al gasdotto TAP e all’impianto di interconnessione SNAM, in sede di incidente probatorio, con l’esame dei periti di parte in contraddittorio fra di loro.

Saranno i giudici a stabilire se hanno ragione quelli della Tap, che sostengono che la legge non debba essere applicata nella fattispecie, oppure quelli degli enti e delle associazioni ricorrenti, che invece sostengono di sì.

In gioco c’è il blocco dei lavori, in caso questi ultimi si vedano riconosciute le loro ragioni, e tutta una serie di nuove autorizzazioni da ottenere da parte di Tap; nell’ altro caso, un ultriore via libera ai lavori.

Sempre in sospeso l’ altra questione al vaglio dei giudici, in separata sede, riguardo la presenza di sostanze inquinanti e pericolose nella zona del cantiere.

Category: Cronaca, Politica

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  1. Comitato No Tap - tramite Facebook ha detto:

    Si è tenuto il 21.01.2018 dinanzi al Tribunale di Lecce l’incidente probatorio relativo all’applicabilità al PRT di Tap ed al PIDI di Snam della direttiva Seveso e alla violazione della normativa comunitaria e nazionale in tema di studio e valutazione ambientale paesaggistica.
    Nel corso dell’esame è ancora una volta emerso che, all’interno del PRT di Tap, il gas viene misurato, filtrato e riscaldato. Ciononostante, due dei tre periti nominati dal Tribunale, i professori Fabrizio Bezzo e Davide Manca, hanno continuato a sostenere che all’interno del PRT il gas non viene manipolato (!?!) e che quindi non si applica la direttiva Seveso sul rischio di incidente rilevante. Hanno anche specificato che le apparecchiature presenti nel PRT hanno il solo scopo di trasportare il gas.

    Ben più argomentata è stata la perizia redatta dai consulenti dei Comuni e della Regione (professori Bernardo Ruggeri e Dino Borri, Ingegneri Alessandro Manuelli e Antonio De Giorgi) depositata al termine dell’incidente probatorio. I consulenti degli enti locali hanno, in particolare, evidenziato nel loro elaborato che le apparecchiature presenti all’interno del PRT non hanno lo scopo di trasportare il gas, ma di trattarlo per renderlo idoneo alla commercializzazione e quindi alla realizzazione del profitto: quindi i filtri filtrano, i riscaldatori riscaldano, i misuratori misurano…

    Secondo i consulenti degli enti locali, tali caratteristiche del PRT sono tali da renderlo riconducibile alla definizione di stabilimento previsto dal D. Lgs. n. 105/2015 (legge di applicazione della Direttiva Seveso sul rischio di incidenti rilevanti.).
    Essi hanno concluso affermando che, qualora si dovesse ritenere che al PRT di Tap non si applichi la direttiva Seveso, le distanze di sicurezza previste dalla normativa sui gasdotti sarebbero assolutamente insufficienti a garantire l’incolumità pubblica.
    Basti pensare che per condotte comequelle in esame (di 1° specie, pressione di esercizio maggiore di 60 bar, manto superficiale non impermeabile) la distanza di sicurezza da fabbricati risulterebbe di appena 20 metri, mentre un incidente grave avrebbe conseguenze gravi o letali in un raggio di centinaia di metri, come mostrano diversi episodi recentemente accaduti.

    Nel corso dell’incidente probatorio è stato anche ascoltato il terzo perito nominato dal Tribunale, prof.ssa Scazzosi, la quale ha ribadito che sia il progetto del gasdotto Tap, sia il progetto delgasdotto Snam, sia le Via riguardanti i due progetti di Tap e Snam, sono lacunosi, incompleti, “debolissimi” perché non contengono una valutazione complessiva e cumulativa, neanche mediante un approccio di massima, degli impatti ambientali derivanti dal tratto Tap e dal tratto Snam del gasdotto, in violazione della normativa nazionale e comunitaria.
    La proff.ssa Scazzosi ha risposto con sicurezza alle diverse contestazioni avanzate dagli avvocati di Tap, evidenziando, tra l’altro, che la mancata valutazione sull’impatto complessivo dei due tratti di gasdotto ha impedito un confronto completo e corretto delle varie alternative progettuali.
    Si è così omesso: di valutare l’incidenza dell’opera unitariamente considerata su decine di chilometri di paesaggio bio-culturale di olivo; di fare un bilancio degli effetti ambientali di un lungo percorso onshore; di fare un’analisi sui mutamenti di utilizzo del suolo, sulla frammentazione dei paesaggi,sulla percezione visiva. La prof.ssa Scazzosi ha infine evidenziato che, secondo studi di agronomia consolidati, in caso di espianto e di reimpianto delle migliaia di ulivi che il gasdotto incontrerà lungo il suo percorso (di circa 65 km!!!) una buona percentuale degli stessi non sopravviverà e che i muretti a secco divelti, qualora ricostruiti, non potranno mai essere identici agli originali, con grave danno per il paesaggioe per l’ambiente.
    Esaurito l’incidente probatorio il materiale acquisito ritornerà nelle mani del P.M. che farà le sue valutazioni.

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