EMERGENZA #Coronavirus, OMS: RISCHIO REALE PANDEMIA. ULTIME NOTIZIE E RIPERCUSSIONI SANITARIE ED ECONOMICHE. GLI AGGIORNAMENTI DELLA NOTTE

| 9 Marzo 2020 | 0 Comments

 

di Maria Antonietta Vacca_______ È rischio reale di pandemia. Lo ha stabilito l’Organizzazione Mondiale della Sanità. “La minaccia di una pandemia sta diventando molto reale”. Lo ha detto il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Ghebreyesus, nella conferenza stampa quotidiana sulla diffusione del coronavirus. Ghebreyesus ha aggiunto che in tal caso si tratterà della “prima pandemia che potrà essere controllata”.

Intanto a livello locale è stato attivato con ordinanza sindacale il Centro operativo comunale, struttura che assicurerà sul territorio del Comune di Lecce la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione in relazione all’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid19.

Nell’ambito del COC la Polizia Locale e la Protezione Civile hanno attivato un numero dedicato alle persone per le quali è stata disposta la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario e cioè i cosiddetti “contatti stretti” di “casi risultati confermati” (positivi) oppure persone che volontariamente si pongono in isolamento domiciliare, perché anziane e/o con patologie che potrebbero renderle vulnerabili e che non possono contare sul supporto delle proprie reti familiari.

I volontari delle associazioni di Protezione Civile provvederanno a recarsi per loro al supermercato o in farmacia, per garantire che queste persone possano, anche in condizione di isolamento domiciliare, approvvigionarsi.

Il numero da chiamare è il seguente: 0832 230049, attivo da martedì 10 marzo dalle ore 07,00.

 

Nella giornata di ieri invece abbiamo assistito ad un esodo:  2.545 le persone che hanno compilato il modulo online di auto segnalazione per dichiarare di essere rientrate in Puglia dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

Queste persone, secondo quanto previsto dall’ordinanza del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dovranno restare in quarantena per 14 giorni. In totale, dal 29 febbraio ad oggi, comprese le 2.545 segnalazioni avvenute da ieri alle 9 di oggi, sono 9.362 i pugliesi rientrati da zone a rischio.

 

Una rivolta è in corso nel carcere di Foggia dove alcuni detenuti stanno riuscendo ad evadere venendo bloccati poco dopo all’esterno dell’istituto penitenziario dalle forze dell’ordine. Sul posto polizia, carabinieri e militari dell’esercito. A quanto si apprende, i detenuti sono in rivolta contro le restrizioni ai colloqui con i parenti imposte per l’emergenza Coronavirus.

Almeno una ventina di detenuti sono ricercati mentre altri 30 sono stati bloccati dalle forze dell’ordine. Si segnala caos all’esterno del carcere, dove i detenuti fuggiti avrebbero rubato furgoni e automobili per scappare.

Dopo alcune ore la polizia ha intercettato e arrestatosulla tangenziale di Bari, quattro di loro che avrebbero rapinato un’auto per scappare da Foggia.

La protesta, la stessa divampata nelle altre carceri d’Italia, per le regole più stringenti sui colloqui con i parenti.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede terrà nell’Aula del Senato una informativa urgente sulla situazione delle carceri con l’emergenza coronavirus mercoledì alle 17. L’informativa, spiega Laura Garavini, è stata richiesta in conferenza dei capigruppo da Iv.

L’onda lunga del coronavirus arriva, infatti, nelle carceri italiane e si trasforma in protesta, quando non in aperta rivolta. Da questa mattina caos in 27 carceri dove si stanno svolgendo proteste da parte dei detenuti, alcuni dei quali chiedono l’amnistia a causa dell’emergenza. Gravi disordini si registrano nei carceri di San Vittore a Milano e di Rebibbia a Roma, dove – oltre a bruciare diversi materassi – alcuni reclusi avrebbero assaltato le infermerie, riferisce il Sindacato di polizia penitenziaria.
Proteste poi anche a Salerno, poi Modena, Napoli e Frosinone, ma anche Vercelli, Alessandria, Foggia. A Modena sono morti sette detenuti, in circostanze ancora da chiarire: a quanto si è appreso finora, hanno ingerito metadone dall’infermeria rimasta sguarnita, a dosi massicce, rivelatesi fatali.

 

Cocktail micidiale per le Borse di tutto il mondo. Da una parte l’emergenza Coronavirus che non risparmia più nessun Paese con un boom di contagi in Europa e, dall’altra, la caduta del petrolio dopo il mancato accordo all’Opec+ con l’Arabia Saudita che, sfidando la Russia, ha deciso di aumentare la produzione e di tagliare i prezzi. In difficoltà interi stati come la Nigeria, il Venezuela e l’Iraq, le cui finanze pubbliche sono fortemente dipendenti dai proventi delle vendite petrolifere. Il greggio accusa il peggior crollo dalla guerra del Golfo del 1991. I rendimenti dei titoli di Stato americani crollano con la fuga ai beni rifugio con le quotazioni dell’oro che salgono a 1.700 dollari.

 

IL BOLLETTINO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 18.00:

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.  Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 7.985 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 9.172 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.490 in Lombardia, 1.286 in Emilia-Romagna, 694 in Veneto, 337 in Piemonte, 313 nelle Marche, 206 in Toscana, 94 nel Lazio, 119 in Campania, 97 in Liguria, 89 in Friuli Venezia Giulia, 52 in Sicilia, 46 in Puglia, 33 nella Provincia autonoma di Trento, 30 in Abruzzo, 28 in Umbria, 14 in Molise, 19 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 9 in Calabria, 9 nella Provincia autonoma di Bolzano e 5 in Basilicata.

Sono 724 le persone guarite. I deceduti sono 463, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

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AGGIORNAMENTO, IL TESTO DEL NUOVO DECRETO GIA’ ENTRATO IN VIGORE

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm con nuove misure per il contenimento e il contrasto del Covid-19 in Italia. Il provvedimento estende le misure dell’art 1 del  testo decreto 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. È vietato qualsiasi assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Viene modificata la lettera d dell’art.1 del Dpcm 8 marzo 2020 relativa agli eventi e manifestazioni sportive. Le disposizioni sono efficaci fino al 3 aprile 2020.

Si resta in casa, tranne che per andare al lavoro, per motivi di salute, o per gravi motivi.

Scuole chiuse fino al 3 aprile.

Supermercati aperti dal lunedì al venerdì.

Sospese tutte le attività sportive.

ECCO IL TESTO COMPLETO

Articolo 1 esteso a tutta Italia: i provvedimenti
L’art 1 del decreto dell’8 marzo di prevenzione al contagio da Coronavirus, ora valido per tutti, prevedeva:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per  gli  spostamenti  motivati  da comprovate esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessita’  ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso  il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) ai soggetti con sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di 37,5° C) e’ fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto  di  mobilita’  dalla  propria  abitazione  o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena  ovvero risultati positivi al virus;
d) sono sospesi gli eventi e le  competizioni sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.  Resta  consentito lo svolgimento dei predetti  eventi  e  competizioni,  nonche’  delle   sedute  di  allenamento  degli  atleti  professionisti  e  atleti  di categoria  assoluta  che  partecipano  ai   giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali o internazionali,  all’interno  di  impianti sportivi utilizzati  a  porte  chiuse,  ovvero  all’aperto  senza  la presenza di pubblico. In  tutti  tali  casi,  le  associazioni  e  le societa’ sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
e) si raccomanda ai  datori  di  lavoro  pubblici  e  privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r);
f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche’ gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole  di  ballo,  sale  giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e’ sospesa ogni attivita’;
h) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l’infanzia  di  cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  le attivita’ didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche’ della frequenza delle attivita’ scolastiche e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita’  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita’ per anziani, nonche’ i corsi professionali e  le  attivita’  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita’  di  svolgimento  di attivita’ formative a distanza ad esclusione dei corsi per  i  medici in formazione specialistica e dei corsi di  formazione  specifica  in medicina generale, nonche’  delle  attivita’  dei  tirocinanti  delle professioni  sanitarie.  Al  fine  di  mantenere  il   distanziamento sociale, e’ da  escludersi  qualsiasi  altra  forma  di  aggregazione alternativa. Sono sospese le  riunioni  degli  organi  collegiali  in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia  degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili  concernenti  i servizi educativi per l’infanzia richiamati,  non  facenti  parte  di circoli didattici o istituti comprensivi;
i) l’apertura dei luoghi di culto e’ condizionata all’adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all’allegato  1  lettera  d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
l) sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all’art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e  private  ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e’ effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero  in  modalita’  telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi  per  il  personale sanitario,  ivi  compresi  gli  esami  di  Stato  e  di  abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli  per  il personale  della  protezione  civile,  i   quali   devono   svolgersi preferibilmente con  modalita’  a  distanza  o,  in  caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d);
n) sono consentite le attivita’ di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del  gestore,  di  predisporre  le condizioni per garantire la possibilita’ del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato  1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione;
o) sono consentite le attivita’ commerciali diverse da quelle  di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalita’  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilita’ di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attivita’ in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
p) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche’ del personale le cui attivita’  siano  necessarie  a gestire le attivita’ richieste dalle unita’  di  crisi  costituite  a livello regionale;
q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita’  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita’ e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  ed evitando assembramenti;
r) nelle giornate festive e prefestive sono  chiuse  le  medie  e grandi  strutture  di  vendita,  nonche’  gli  esercizi   commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilita’  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all’allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell’attivita’  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all’allegato  1  lettera  d),  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  La  chiusura  non  e’ disposta  per  farmacie,  parafarmacie  e  punti  vendita  di  generi alimentari, il cui  gestore  e’  chiamato  a  garantire  comunque  il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di  un  metro  di cui  all’allegato  1  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell’attivita’ in caso di violazione;
s) sono  sospese  le  attivita’  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;
t) sono sospesi gli esami di idoneita’ di  cui  all’articolo  121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi  presso gli uffici periferici della motorizzazione  civile  aventi  sede  nei territori di cui al presente  articolo;  con  apposito  provvedimento dirigenziale e’ disposta, in  favore  dei  candidati  che  non  hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione  della  sospensione,  la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Category: Costume e società, Cronaca

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