“Il governo si accinge a introdurre gli organismi geneticamente modificati in Italia”. MA C’E’ CHI DICE NO

| 14 Dicembre 2020 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Pier Luigi Ciolli, per conto di numerose associazioni di consumatori e di tutela dell’ambiente, ci manda il seguente comunicato______

Vi inviamo l’appello di  European Consumers continua la lotta contro l’apertura governativa agli OGM inviando alle Autorità nuovi documenti integrativi –  che è lungo da leggere ma importantissimo perché riguarda il futuro della salute pubblica.

Il problema è che, di fatto, vi è il tentativo di introdurre la coltivazione degli OGM in Italia, senza dibattito, senza confronti e approfondimenti con la collettività, ignorando le ragioni di chi con prove sperimentali e scientifiche ha dimostrato la pericolosità degli OGM per la salute umana ed animale e per l’integrità e la salubrità dell’ambiente.

Per quanto sopra invitano il Parlamento:

1.      ad esprimere un parere negativo su tutti e quattro i D.lgs. per quel che riguarda la disciplina degli OGM;

2.      a considerare la materia OGM un settore omogeneo da regolare con distinto provvedimento;

3.      ad attendere, fino al 30 aprile 2021, l’acquisizione degli studi sollecitati a tutti gli Stati membri UE sugli OGM e sui nuovi NBT dal Consiglio con Decisione UE 2019/1904, dell’8 novembre 2019.

A voi e al Governo intervenire rispondendo a marcotiberti@europeanconsumers.it e agli italiani

A leggervi, Pier Luigi Ciolli

info@nuovedirezioni.it

328 8169174 – 055 2469343

 

10 dicembre 2020

European Consumers continua la lotta contro l’apertura governativa agli OGM

inviando alle Autorità nuovi documenti integrativi

Approfittando della generale disattenzione il Governo è in procinto di emanare quattro decreti legislativi che, di fatto, introducono la coltivazione degli OGM in Italia contro il volere della generalità dei cittadini, senza dibattito, senza confronti e approfondimenti con la collettività, ignorando le ragioni di chi con prove sperimentali e scientifiche ha dimostrato la pericolosità degli OGM per la salute umana ed animale e per l’integrità e la salubrità dell’ambiente. Allertati abbiamo inviato alla Commissione agricoltura della Camera un primo documento di denuncia (sottoscritto da Gruppo Unitario Foreste Italiane, da Isde-Italia Medici per l’Ambiente e Navdanya international) relativo ai decreti legislativi in discussione (Atti Governo n. 208, 209, 211e 212, che di fatto aprono le porte alla coltivazione degli OGM in Italia). Tutti questi decreti contengono disposizioni che, direttamente o indirettamente, disciplinano gli OGM e la loro coltivazione e produzione e considerano tali attività ammesse e lecite, nonostante la presenza, tutt’ora operante, di norme che ne vietano la coltivazione in Italia. Il 9 dicembre, grazie all’attività dei propri consulenti, European Consumers ha inviato ulteriori integrazioni concernenti aspetti tecnici e valutazioni giuridiche sui decreti in discussione. Nel documento si mettono in evidenza le basi scientifiche degli attuali divieti e i pericoli per la salute ambientale e umana che deriverebbero da una loro soppressione e dalla diffusione generalizzata di organismi geneticamente modificati. Si ricorda che è vincolante il dettato della sentenza della Corte del Lussemburgo del 25 luglio 2018 che implicitamente conferma legittimo il divieto di 21 Stati UE (compresa l’Italia) di coltivare OGM e nuovi NBT sul proprio territorio.

 

Sulla base di tale sentenza vincolante, la Commissione UE ha interpellato gli Stati membri perché si pronuncino in merito alla coltivazione dei nuovi NBT (parificati agli OGM) entro il 30 aprile 2021.

 

Ne deriva che è inammissibile l’approvazione di qualsivoglia disciplina sugli OGM e sui nuovi NBT prima che la Commissione UE decida e si pronunci sul punto, una volta acquisiti i pareri richiesti.

 

Infine, passando alla fase propositiva, si invita il Parlamento:

1.     ad esprimere un parere negativo su tutti e quattro i D.lgs. per quel che riguarda la disciplina degli OGM;

2.     a considerare la materia OGM un settore omogeneo da regolare con distinto provvedimento;

3.     ad attendere, fino al 30 aprile 2021, l’acquisizione degli studi sollecitati a tutti gli Stati membri UE sugli OGM e sui nuovi NBT dal Consiglio con Decisione UE 2019/1904, dell’8 novembre 2019;

 

In data odierna i documenti sono stati mandati anche alla Conferenza Stato-Regioni, a tutti i Presidenti delle Regioni e ai relativi Assessori.

È stata inoltre inoltrata una lettera con i relativi allegati anche al Presidente della Repubblica.

Le Autorità sono così state poste di fronte all’alternativa di continuare a favorire gli interessi privati delle multinazionali o quelli della popolazione e della biodiversità italiana.

Si invitano:

·         il Governo a ritirare i decreti legislativi in parola redatti, per quanto riguarda gli OGM, in assenza di delega legislativa;

·         Il Parlamento ad intervenire con legge nazionale per impedire l’introduzione degli OGM in Italia ovvero per promuovere, sempre con legge, un referendum consultivo nazionale sul tema;

·         Il Presidente della Repubblica a non sottoscrivere i citati decreti legislativi per l’evidente superamento dei limiti della delega e, dunque, per l’illegittimità degli stessi;

·         le Regioni, ove i richiamati decreti entrassero in vigore, ad impugnarli davanti alla Corte Costituzionale;

·         i Cittadini ad attivarsi per impedire che vengano espropriati illecitamente del godimento sano dei beni posseduti e, nel contempo, privati di un vivere salutare e sereno

 

Di seguito il testo integrativo inviato alle Autorità competenti.

 

 

OSSERVAZIONI AI QUATTRO DECRETI LEGISLATIVI CONTENENTI TESTI UNICI

IN MATERIA DI SEMENTI E VEGETALI, PIANTE DA FRUTTO E ORTIVE,

VITI E PROTEZIONE FITOSANITARIA DELLE PIANTE

 

Il Parlamento è chiamato a pronunciarsi, con un parere non vincolante, sul testo di quattro decreti legislativi del Governo contenenti Testi Unici di tutte le norme vigenti in materia di sementi, di materiale di moltiplicazione delle piante da frutto e delle ortive, dei materiali di moltiplicazione della vite, divisi per settori omogenei, coordinandole con le disposizioni del Reg. UE 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, in base alla delega contenuta nell’articolo 11, comma 1, della legge 117 del 2019.

 

Per il terzo comma di tale art. 11, il Governo è tenuto a seguire, nell’esercizio della delega, oltre ai principi e ai criteri generali (di cui all’art. 32 della legge 234 del 2012) anche i principi e i criteri specifici, ossia, tra gli altri:

1.     Adeguamento e semplificazione delle norme vigenti sulla base delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore;

2.     coordinamento delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

3.     risoluzione di eventuali incongruenze e antinomie tenendo conto degli orientamenti giurisprudenziali consolidati;

4.     ricognizione ed abrogazione espressa delle disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita, nonché di quelle che siano prive di effettivo contenuto normativo o comunque obsolete.

 

Gli atti del Governo sottoposti al parere parlamentare sono indicati con i n. 208, 209, 211 e 212

·         Il primo (208): è relativo alla produzione e alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive;

·         Il secondo (209): riguarda la protezione delle piante dagli organismi nocivi;

·         Il terzo (211): disciplina la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri;

·         Infine, il quarto (212): contiene norme per la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione della vite.

Tutti questi decreti contengono disposizioni che, direttamente o indirettamente, disciplinano gli OGM e la loro coltivazione e produzione e che, dunque, di fatto vengono considerate, a certe condizioni, attività ammesse e lecite, nonostante la presenza, tutt’ora operante, di norme che ne vietano la coltivazione in Italia.

Divieti ignorati e mai posti nella dovuta evidenza nel corpo delle citate normative che si presentano come Testi Unici contenenti, in sintesi, tutta la legislazione relativa alle materie in parola.

Peraltro, anche a livello parlamentare si espongono lunghe ed elaborate analisi scientifiche per sostenere l’utilità di determinati OGM (vedi ad esempio, la Risoluzione, sul tema, approvata dal Senato della Repubblica, in Commissione Agricoltura, il 28 luglio 2020), ma si ignora totalmente il problema più importante, quello dell’inquinamento irreversibile che gli OGM provocano dei terreni, la cui soluzione dovrebbe precedere ogni altra decisione non seguirla, perché, una volta introdotti in agricoltura e nell’ambiente gli OGM non sarà più possibile coltivare, su questi fondi, prodotti vegetali convenzionali e biologici. Esistono studi, finanziati dallo stesso MIPAAF, che hanno dimostrato questo inquinamento irreversibile del suolo. In merito ad esso, la stessa 9ª Commissione Agricoltura del Senato, nella seduta del 3 giugno 2003, n. 154, è stata informata dal Prof. Sequi e dalla Dr.ssa Benedetti, dell’Istituto Sperimentale per la Nutrizione delle Piante (ora CREA), dei rischi che l’introduzione degli OGM fa correre all’agricoltura e all’ambiente in generale, inaccettabili per un territorio, come quello italiano, nella sua gran parte insulare, peninsulare e confinato.

In particolare, nell’illustrare i risultati del progetto “Metodi innovativi per la sicurezza alimentare (MISA)”, finanziato, si ripete, dal MIPAAF, si è fatto rilevare che i dati forniti dalla sperimentazione hanno posto in evidenza il “trasferimento genico orizzontale” (TGO) che consiste nel trasferimento di geni di DNA attraverso la veicolazione generata dai processi di lisi realizzati da taluni tipi di batteri.

Gli organismi geneticamente modificati (OGM) sono apparsi rilasciare quantità molto forti di DNA. I risultati ottenuti da questa sperimentazione, hanno dimostrato, nel concreto, che il mais non transgenico (oggetto della citata sperimentazione) può essere modificato dal precedente rilascio di piante GM coltivate nel medesimo terreno (piante dominanti), sottolineando che tale trasmissione di geni non interviene solo tra piante della stessa specie, in quanto può restare latente nel suolo per un tempo indeterminato.

Né il cosiddetto disinquinamento genico è praticabile perché il DNA gm può essere eliminato solo ad alte temperature che comporterebbero la distruzione di tutto il patrimonio biologico presente nel terreno, rendendolo sterile.

Non solo sono emerse le evidenze sopra indicate, ma lo stesso Governo, tramite il MIPAAF, ha sollecitato e finanziato una ricerca all’INRAN (Istituto nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, ora assorbito dal CREA), sul mais GM Mon 810, dalla quale risulta che la tossina contenuta in esso appare dannosa per il sistema immunitario, sia intestinale che periferico, dei topi e che l’analisi proteomica pone in evidenza la modifica di ben 43 proteine del mais GM rispetto al mais convenzionale.

È emerso, altresì, che il gene inserito in tale varietà GM ha spezzato un gene importante presente nella pianta e portato alla formazione di proteine anomale con effetti sconosciuti sulla salute.

Nell’aprile del 2009 la Germania ha proibito la coltivazione di tale mais GM.

Il 3 marzo 2016 la Commissione, con Decisione esecutiva UE 2016/321, ha confermato il divieto di coltivazione di questo mais GM Mon 810 deliberato da 21 Stati membri UE (Italia compresa), confortando le conclusioni della sopra menzionata ricerca.

Su questa pericolosità e su questo inquinamento irreversibile mette in guardia la stessa Direttiva 2001/18§/CE quando:

·         Al 4 considerando, dispone: ”Gli organismi viventi immessi nell’ambiente in grandi o piccole quantità per scopi sperimentali o come prodotti commerciali possono riprodursi e diffondersi oltre le frontiere nazionali, interessando così altri Stati membri; gli effetti di tali emissioni possono essere irreversibili”;

·         Prosegue il 5 considerando di tale Direttiva “La tutela della salute umana e dell’ambiente richiede che venga prestata la debita attenzione al controllo di rischi derivanti dall’immissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)”;

·         Il 6 considerando, sempre di tale Direttiva, precisa: “In base al trattato, l’azione della Comunità per la tutela dell’ambiente dovrebbe essere basata sul principio dell’azione preventiva”;

·         Infine, l’8 considerando, della Direttiva in esame, chiarisce che “Nell’elaborazione della presente direttiva è stato tenuto conto del principio precauzionale e di esso va tenuto conto nell’attuazione della stessa.”

 

Ora di tutto ciò ha preso atto la medesima sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo del 25 luglio 2018, quando ha richiamato questi principi nella premessa ed ha ritenuto legittimo, implicitamente, il divieto di 21 Stati membri UE di coltivare OGM sul proprio territorio (Italia compresa), parificando, nel contempo, i nuovi NBT agli OGM per i metodi utilizzati di trasformazione dei vegetali (tramite l’uso di virus) estremamente pericolosi perché ottengono modifiche casuali, instabili, non sicure che potrebbero risultare letali per la salute umana, animale e per l’ambiente.

Se, poi, si vuole insistere nel considerare obsoleti questi studi e queste risultanze, prima di decidere in una materia così grave ed importante per il futuro dell’agricoltura italiana, sarebbe opportuno acquisire il parere degli studiosi che con le loro ricerche hanno convinto i giudici della Corte di Giustizia del Lussemburgo a deliberare in tal senso.

 

Ma il Parlamento dovrebbe anche consultare, sul tema, nostri ricercatori e scienziati indipendenti, come, ad esempio, il Prof. Pietro Perrino, già dirigente e ricercatore del CNR, che sul trasferimento genico orizzontale (TGO) può molto chiarire e precisare. In particolare, nelle conclusioni del suo intervento al Convegno sulla “Task force per un’Italia libera da OGM”, svoltosi all’Auditorium Ara Pacis di Roma, il 20 luglio 2010, così si esprimeva: “La letteratura esistente sul TGO è sufficiente a dimostrare che la coesistenza di piante transgeniche con piante non transgeniche è impossibile. La coesistenza significa, in modo certo, contaminazione anche di piante e microrganismi appartenenti a specie molto diverse e lontane. In definitiva, le piante transgeniche non solo non servono e non risolvono i problemi della fame nel mondo, ma sono anche nocive per la salute, l’ambiente e la biodiversità. Non si comprende perché, nonostante le evidenze, il TGO è completamente ignorato dalle istituzioni pubbliche deputate a salvaguardare la salute dell’uomo. Se il TGO ricevesse la dovuta attenzione, gli OGM sarebbero ormai solo un ricordo. Il vero flagello dell’ingegneria genetica è il DNA transgenico, un DNA instabile e facile alla ricombinazione. L’ingegneria genetica non funziona: gli OGM non risolvono i problemi della fame nel mondo e sono nocivi per la salute.

 

Qualunque Governo bene informato non dovrebbe consentire l’introduzione, la coltivazione e l’uso di piante transgeniche, sia per usi alimentari che non alimentari”. Aggiungasi a tutto ciò quanto la Corte di Giustizia del Lussemburgo citata ha precisato (n. 48): “I rischi legati all’impiego di nuove tecniche o nuovi metodi di mutagenesi (NBT) potrebbero essere simili a quelli risultanti dalla produzione e dalla diffusione di OGM tramite transgenesi. Pertanto, emerge che, da un lato, la modifica diretta del materiale genetico di un organismo tramite mutagenesi consente di ottenere i medesimi effetti dell’introduzione di un gene estraneo in detto organismo e, dall’altro, che lo sviluppo di tali nuove tecniche o nuovi metodi consente di produrre varietà geneticamente modificate ad un ritmo e in quantità non paragonabili a quelli risultanti dall’applicazione di metodi tradizionali di mutagenesi casuale”.

Sicché (sempre per la Corte citata), considerati tali rischi comuni, escludere, dall’ambito di applicazione della Direttiva gli organismi ottenuti mediante le nuove tecniche di mutagenesi pregiudicherebbe l’obiettivo della Direttiva stessa consistente nell’evitare gli effetti negativi sulla salute umana e sull’ambiente e violerebbe il principio di precauzione che la Direttiva mira ad attuare. Ne consegue che tale Direttiva 2001/18/CE si applica anche agli organismi ottenuti mediante tecniche di mutagenesi emerse successivamente alla sua adozione (vedi la sent. cit. e nn. 48, 49, 51, 52, 53, e 54).

Peraltro, senza la necessità di dover ricorrere all’esperienza di questo o quel ricercatore, nazionale o meno, un esempio di quello che ci aspetta, sull’inquinamento citato, lo abbiamo già in casa, con l’introduzione in agricoltura, avvenuta nel 2006, del riso Clearfield ottenuto mediante mutagenesi.

Quando fu introdotto, per la coltivazione, si disse che si trattava di una varietà che nulla aveva a che fare con gli OGM.

Il suo utilizzo in campo ha svelato, poi, la sua instabilità.

Ci si riferisce al fatto che tale vegetale trovava una protezione “innocua” dalle erbe infestanti, come il riso crodo, tramite l’erbicida Beyond.

Ma con il tempo ci si è accorti che l’infestante crodo aveva modificato i suoi caratteri di protezione divenendo anch’esso resistente all’erbicida, dimostrando, con ciò, che la modifica genetica indotta dall’uomo risultava in tutto e per tutto simile a quella degli OGM.

Ora si cerca una ulteriore protezione con il nuovo diserbante Imazamox che distrugge il riso crodo, ma non si è sicuri che questa resistenza all’Imazamox non si trasferisca di nuovo al riso crodo che si vuole estirpare.

In concreto, i terreni sono inquinati e non si sa come venirne fuori se non moltiplicando gli erbicidi e gli esperimenti sempre a scapito del prodotto vegetale del suolo e della loro salubrità.

Significativo, in proposito, il lamento di un risicoltore piemontese di fronte a tanto scempio che cosi si esprime: «Lo scorso settembre ho compiuto 60 anni, se devo riassumere il tempo vissuto di cui ho coscienza devo dire che nel territorio risicolo siamo passati da un giardino pieno di vita a un quasi deserto, è questo che mi spinge a resistere ai risi Clearfield, visto anche che fino ad oggi, mettendo a confronto varietà equivalenti, la produzione è maggiore con i risi tradizionali. Inoltre io penso che un agricoltore vero deve mangiare quello che produce e non produrre qualcosa per farla mangiare agli altri a loro insaputa, come avviene per i Clearfield che sono commercializzati mescolati con le nostre vecchie varietà».

Ora dopo tutte queste verifiche e ricerche conosciute, si ripete, dal legislatore e sollecitate e finanziate dallo Governo con i risultati descritti, il Parlamento si accinge a liberalizzare la coltivazione degli OGM sull’intero territorio nazionale, ignorando i pericoli e i rischi per l’agricoltura, l’ambiente e la salute umana, quasi si trattassero di varietà vegetali naturali, da disciplinare come tali, salvo il rispetto di alcuni protocolli, che appariranno sempre più formali, una volta introdotti gli OGM nell’ambiente, quando gradualmente, ma inesorabilmente, andranno a sostituire la totalità dei vegetali tradizionali e biologici.

Nocività, invero, che, con ogni evidenza, non si può considerare limitata alla sola varietà di mais GM Mon 810 ma a tutti gli OGM, per i metodi di trasformazione utilizzati, come bene ha messo in evidenza la Corte di Giustizia del Lussemburgo più volte richiamata. Aggiungasi, ancora, che, al presente, stanno emergendo OGM di ultima generazione la cui individuazione si dichiara impossibile.

Questi nuovi OGM verrebbero immessi sul mercato con la pretesa di essere naturali. In altre parole questa nuova tecnica (Gene Drive), non lasciando tracce, sfuggirebbe ai controlli, sicché l’organismo modificato non rintracciabile dovrebbe essere considerato un vegetale convenzionale e come tale iscrivibile nel catalogo delle varietà nazionali.

È chiaro che questi ultimi sviluppi dimostrano solo una cosa: il fallimento degli OGM che il Governo, con poca avvedutezza, si accinge ora a liberalizzare.

Le multinazionali di turno, rilevato questo fallimento delle colture GM, da associare al Roundup (glifosato) per controllare le erbe infestanti, si trovano ora ad affrontare concretamente il problema ingestibile dei superparassiti e dei superinfestanti, con ulteriore massiccio inquinamento del suolo e dei vegetali e aumento dei rischi per l’alimentazione umana e animale.

Ad ogni buon conto, tutto quanto sopra esplicitato sulla non rintracciabilità degli OGM, di ultima generazione, viene superato da una recente scoperta, resa nota il 7 settembre 2020, che permette di rintracciare e rilevare, con puntualità, anche la presenza di questi OGM di ultima generazione (vedasi “Nuovi OGM in agricoltura” Navdanya International, novembre 2020).

Si è già evidenziato, in premessa, il contenuto della delega rivolta al Governo inserita nell’art. 11, comma 1, della legge n. 117 del 2019, di formulare Testi Unici tramite decreti legislativi (da sottoporre al parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni e del Parlamento entro il 12 dicembre 2020) di tutte le norme vigenti in materia di sementi, di piante da frutto e delle ortive e di materiali di moltiplicazione della vite, divisi per settori omogenei, coordinandole con misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante seguendo principi e criteri generali e principi e criteri specifici.

Ora, considerando quanto sopra espresso, la problematica fitosanitaria agricola ed ambientale che gli OGM provocano, nonché il divieto tutt’ora vigente di coltivare un particolare tipo di mais GM, Mon 810, unitamente alla Decisione UE 2019/1904 del Consiglio, dell’8 novembre 2019, sulla necessità di approfondire tutti questi temi entro il 30 aprile 2021, alla luce di quanto contenuto nella sentenza vincolante della Corte di Giustizia del Lussemburgo citata, che, implicitamente, conferma la legittimità di ogni Stato membro UE di vietare la coltivazione degli OGM sul proprio territorio, in aderenza al principio di precauzione (di cui alla Direttiva 2001/18/CE), e a quanto contenuto nell’articolo 26 quater del D.lgs. n. 224 del 2003 per motivi di:

politica ambientale,

pianificazione territoriale,

uso del suolo,

impatti socio economici,

politica agricola (anche a protezione della biodiversità),

ordine pubblico,

esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti,

non si comprende come tutto ciò possa collimare e rientrare nella delega di cui al citato art. 11 che, tra l’altro, vincola il Governo a: tener conto delle attuali conoscenze tecnico-scientifiche di settore, della coerenza giuridica logica e sistematica, degli orientamenti giurisprudenziali e ad abrogare espressamente le disposizioni nazionali oggetto di abrogazione tacita o implicita.

Come facilmente si potrà rilevare dai D.lgs. in esame, posti all’attenzione del Parlamento, nessuna norma nazionale in materia di OGM, che ne stabilisce il divieto di coltivazione, è stata abrogata espressamente e che, dunque, tali norme continuano ad operare anche in presenza di questi Testi Unici, i quali, evidentemente, disattendono la delega in parola per l’incoerenza giuridica che ne deriva, per quanto contenuto nella sentenza della Corte di Giustizia del Lussemburgo richiamata, per la materia che in un simile contesto non può formare oggetto della delega stessa.

Peraltro, anche volendo ignorare tutte queste notazioni e ritenere esercitabile sugli OGM la richiamata delega, dovendo il Governo disciplinare le diverse materie per settori omogenei non si comprende come la disciplina degli OGM, complessa e dibattuta, possa essere regolata in maniera tanto disomogenea, disarticolata e sparsa in quattro D.lgs., per cui alcune incombenze si rilevano in un D.lgs. ma non in un altro (come, ad esempio, la coesistenza tra OGM e non OGM) facendo, con ciò, cadere la coerenza giuridica, logica e sistematica, come le finalità della formazione di Testi Unici, ossia quelle di semplificare e di chiarire le discipline relative.

Quanto ai D.lgs., qui esaminati, bisogna far notare, in via preliminare, sul D.lgs. contenuto nell’atto n. 208, che la delega al Governo, ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge 117 del 2019,  non riguarda, come recita il titolo della bozza D.lgs. in parola: «…. norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive …..», ma «norme vigenti in materia …. di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle ortive e ….».

Venendo meno la e cambia il contenuto della delega da esercitare.

Nel merito, il D.lgs., di questo atto n. 208, tratta degli OGM, direttamente o indirettamente, agli articoli:

7   (registro delle varietà),

9   (domanda di registrazione di una varietà),

10 (requisiti di registrazione),

14 (periodo di validità della registrazione),

23 (requisiti di accettazione),

56 (coesistenza tra OGM e non OGM ed immissione sul mercato),

62 (coesistenza tra OGM e non OGM e loro commercializzazione),

64 (etichettatura),

82, n. 31, 32 (sanzioni),

47, 48, 5  sui materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis).

Orbene, al di là del problema delle autorizzazioni e delle certificazioni, gli articoli 56 e 62, nel citare (disattendendo, si ripete, la stessa finalità di fondo di un Testo Unico, quella di semplificare e chiarire), rinvia, per la coesistenza, alla disciplina “vigente”, ovvero alla legge n. 5 del 2005 (indicata nel preambolo) che è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 116 del 2006. Se, poi, si vuol ritenere operante, in merito, la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, (specifica per gli OGM) essa ha natura di raccomandazione non vincolante, presa in considerazione sia dal Governo dell’epoca, con tale legge n. 5 del 2005 (che riteneva di doverla attuare) sia dalla Corte Costituzionale con la sentenza 116 citata che di tale problematica si è fatta carico.

Sicché, sul punto, manca qualsivoglia disciplina, non potendosi applicare ai vegetali OGM le distanze stabilite per i vegetali convenzionali, al fine di impedire le contaminazioni varietali.

Circa, poi, alle sanzioni previste per chi infranga, sempre sugli OGM, le regole di coltivazione e commercializzazione, di cui all’art. 82, appare incongruo ed illogico che le stesse si limitino a sanzioni amministrative, pari, nel massimo, ad euro 6.000 (nn. 31 e 32) ovvero ad euro 12.000 (n. 21), quando l’art. 32, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui principi e criteri generali di delega, prevede anche l’ammenda fino a 150.000 euro e l’arresto fino a tre anni ovvero la confisca obbligatoria delle cose destinate a commettere l’illecito amministrativo o il reato (da prevedere con i medesimi decreti legislativi) quando si ledano e si espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti (art. 9, art. 32, Cost.) come l’inquinamento irreversibile del suolo e il danno alla salute umana che gli OGM provocano.

Problemi analoghi, sulle sanzioni, per chi coltiva gli OGM contro legge, si rilevano anche nel D.lgs. relativo ala protezione delle piante dagli organismi nocivi (atto n. 209) che, all’apparenza, sembra non rivolto agli OGM, ma che, in realtà, debbono essere considerati organismi nocivi al pari di altri organismi, per la loro capacità di destabilizzare le aree agricole, inquinare l’ambiente e il territorio e danneggiare i vegetali.

Resta, comunque, il problema del coordinamento con il potere delle Regioni in materia produttiva (anche agricola) che per gli OGM non appare risolto dato che diverse regioni, con legge regionale, si sono dichiarate OGM free.

Quanto al D.lgs. sulla produzione e commercializzazione dei prodotti sementieri (atto n. 211) lo si deve respingere nella sua totalità, perché gli OGM vengono trattati come se gli stessi fossero innocui e coltivabili, a certe condizioni, e, quindi, parificati ad un’altra qualsiasi varietà convenzionale, come tali iscrivibili nel registro delle varietà nazionali.

Equivalenza che non esiste e né può esistere per le ragioni evidenziate che non possono essere ignorate, né eluse.

Ad ogni buon conto, non risulta chiaro, per le varietà geneticamente modificate, se all’operatore che si trovi nella posizione indicata nell’art. 11, comma 2, possa bastare, per l’iscrizione nel registro nazionale delle varietà OGM, solo l’autorizzazione rilasciata dalla Commissione europea e/o da uno Stato membro, lett. a) e b), magari dopo un rifiuto a tale immissione espresso da una autorità nazionale competente, lett. b) e c). Il comma 2, infatti, recita: “Una varietà geneticamente modificata può essere iscritta nel registro nazionale solo se in possesso di uno dei seguenti provvedimenti ….”. Sicché, stando alla lettera del testo, una autorità di un Paese UE con problemi ed interessi di produzione e commercializzazione di OGM diversi da quelli italiani, andrebbe a prevalere sull’autorità nazionale potendo interpretare la norma comunitaria in consonanza con questi suoi interessi e con questi suoi problemi.

Del tutto inaccettabile risulta, altresì, il D.lgs. sulla produzione e commercializzazione di materiali di moltiplicazione della vite (atto n. 212) che, introducendo le viti OGM (art. 20), decreta la fine della viticoltura italiana, non più in grado di spendere all’estero la propria credibilità, la propria immagine, la qualità superiore del proprio prodotto.

Qui la presenza dei motivi elencati nell’art. 26 quater del D.lgs. n. 224 del 2003, per introdurre il divieto di coltivazione delle viti GM, ossia quelli di: politica agricola (anche a difesa della biodiversità), pianificazione territoriale, impatto socio economico, difesa del proprio prodotto e della sua qualità, risulta di evidenza solare che non richiede particolari giustificazioni, stante la posizione privilegiata, nel mondo, della viticoltura italiana, che gli OGM andrebbero sicuramente a distruggere.

Insomma, non si riesce a comprendere tanta fretta nel regolare una simile materia, addirittura producendo Testi Unici che per la loro stesura poco chiara, superficiale e contraddittoria fanno rimpiangere le norme che si vorrebbero semplificare e chiarire, procedendo addirittura alla loro abrogazione, creando, in tal modo, un vuoto normativo difficilmente sanabile.

Meglio, allora, non toccare nulla, per non suscitare il sospetto che si voglia approfittare del momento presente solo per introdurre surrettiziamente gli OGM in Italia, respinti dalla collettività nazionale che di simili riforme sembra proprio non aver bisogno se costantemente, negli anni, le ha sempre rifiutate.

In concreto, ci si troverebbe di fronte ad un gravissimo caso di rappresentanza infedele degli eletti dal popolo, con perdita di credibilità non solo del Governo, ma dell’intero Parlamento, come di tutte le Istituzioni al più alto livello, compreso il Presidente della Repubblica, se questi decreti dovesse firmare.

Un caso di gravità simile si verificò negli anni 80 quando appariva fondamentale introdurre diffusamente le centrali nucleari per produrre energia.

L’Italia, interpellata con referendum, rifiutò la loro costruzione, con grande scandalo del mondo industriale e scientifico dell’epoca.

Ora, a quarant’anni e più di distanza, la scelta è risultata provvidenziale, se la stessa Germania ha deciso di chiudere decine e decine di tali centrali nucleari con una spesa che rasenta il costo della loro costruzione.

Il caso degli OGM è analogo, ma, purtroppo, molto più serio, perché la terra inquinata non la si potrà rottamare o smaltire come rifiuto, ce la dovremo tenere così come sarà ridotta, magari ricorrendo, per il cibo, alle provviste dei Paesi che saggiamente hanno rifiutato gli OGM.

In conclusione, si invita il Parlamento:

1.     a esprimere un parere negativo su tutti e quattro i D.lgs. posti alla sua attenzione, per quel che riguarda la disciplina degli OGM, essendo mancato il rispetto della delega legislativa da parte del Governo e, in ragione di ciò, a stralciare dagli stessi la materia degli OGM;

2.     a considerare, comunque, tale materia sugli OGM un settore omogeneo a parte, da regolare con distinto provvedimento;

3.     ad attendere, in ogni caso, fino al 30 aprile 2021, l’acquisizione degli studi sollecitati a tutti gli Stati membri UE sugli OGM e sui nuovi NBT dal Consiglio con Decisione UE 2019/1904, dell’8 novembre 2019;

4.     a vietare, all’occorrenza, in Italia la coltivazione e l’utilizzazione degli OGM e di prodotti analoghi, proponendo in sede comunitaria le motivazioni di cui all’art. 26 quater, del D.Lgs n. 224 del 2003, ossia d :politica ambientale, pianificazione territoriale, uso del suolo, impatto socio economico, politica agricola (anche a protezione della biodiversità e dei vegetali convenzionali e biologici), ordine pubblico, esigenza di vietare la presenza di OGM in altri prodotti;

5.     a interpellare sul tema, in ultima istanza, la volontà popolare, regolando con legge l’indizione di un referendum consultivo nazionale, anche in aderenza al protocollo di Cartagena entrato nel nostro ordinamento con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 che, all’art. 23, comma 2, dispone: «Le parti conformemente alle loro rispettive leggi e regolamenti consultano il pubblico nel momento dell’adozione di decisioni relative agli organismi viventi modificati». Tale protocollo, inoltre, risulta “comunitarizzato” dall’art. 32 della stessa Direttiva 2001/18/CE. Pertanto è “comunitariamente” obbligatorio il previo interpello dei cittadini.

6.     In presenza di vincoli comunitari che si sostenessero, da parte di interessati, ineludibili in senso opposto, a utilizzare il potere legislativo nazionale tenendo conto che: «l’obbligo comunitario nella materia prevale sul limite costituzionale interno solo quando non tocca principi e diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione (come il diritto alla salute, art. 32 Cost., e il diritto all’integrità dell’ambiente, art. 9 Cost.) intangibili, in quanto tali, anche ad opera di prescrizioni comunitarie, non avendo l’Italia, con il Trattato di Roma, rinunciato a tutta la sua sovranità ma solo a parte di essa».”____–

LA RICERCA nel nostro articolo del 7 dicembre scorso

IL GOVERNO PREPARA QUATTRO DECRETI PER FAVORIRE OGM E CHIMICA DA IMPIEGARE NELL’AGRICOLTURA

 

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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