{"id":11529,"date":"2013-02-23T13:29:13","date_gmt":"2013-02-23T13:29:13","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=11529"},"modified":"2013-02-23T13:29:13","modified_gmt":"2013-02-23T13:29:13","slug":"sugli-estimi-catastali-e-possibile-la-class-action","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/02\/23\/sugli-estimi-catastali-e-possibile-la-class-action\/","title":{"rendered":"SUGLI ESTIMI CATASTALI E&#8217; POSSIBILE LA &#8220;CLASS ACTION&#8221;"},"content":{"rendered":"<p>Clamoroso dalla Cassazione. Arriva con la sentenza della sezione tributaria di ieri venerd\u00ec 22\/02\/2013 n. 4490, la possibilit\u00e0 della \u201cclass action\u201d nel processo tributario. A Lecce si aprono importanti prospettive per il ricorso cumulativo contro gli avvisi di accertamento degli estimi catastali con un abbattimento delle spese legali.<br \/>\nProprio quando migliaia di cittadini leccesi si stavano avviando ad inondare la Commissione Tributaria provinciale di ricorsi avvero i famigerati avvisi di accertamento per il riclassamento degli estimi catastali, procedimento attivato dalla locale Agenzia del Territorio su input dall\u2019amministrazione comunale, con un conseguente aggravio di oneri e tributi per tutti i proprietari d\u2019immobili, si apre pi\u00f9 di uno spiraglio per una difesa di gruppo con un\u2019importante e recentissima decisione della Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>La sezione tributaria della Suprema Corte, con la sentenza n. 4490 di venerd\u00ec 22 febbraio 2013, infatti, di fatto consente la possibilit\u00e0 di proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, con conseguente abbattimento delle spese legali a carico dei ricorrenti.<\/p>\n<p>A segnalare a Giovanni D\u2019Agata,\u00a0l\u2019importante statuizione in favore dei contribuenti \u00e8 stato il noto tributarista avv. Maurizio Villani che si \u00e8 gi\u00e0 attivato per la predisposizione per la prima \u201cclass action\u201d tributaria contro la rivalutazione degli estimi catastali nel comune di Lecce.<\/p>\n<p>Dalla prossima settimana, quindi, ci si potr\u00e0 rivolgere allo staff dello \u201c<a title=\"blocked::http:\/\/www.sportellodeidiritti.org\/\" href=\"http:\/\/www.sportellodeidiritti.org\/\">Sportello dei Diritti<\/a>\u201d, per avere informazioni circa l\u2019esperibilit\u00e0 dell\u2019azione da parte dei singoli contribuenti.<\/p>\n<p>Di seguito, quindi, riportiamo l\u2019intervento dell\u2019avv. Villani alla luce della nuova sentenza della Cassazione.<\/p>\n<p>Lecce, 23 febbraio 2013<\/p>\n<p>Giovanni D\u2019Agata<strong><\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Ricorsi contro gli estimi catastali. \u00c8 ammesso il ricorso cumulativo<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>In tema di ricorsi avverso gli avvisi di accertamento degli estimi catastali, che in questi giorni stanno raggiungendo tutti i cittadini leccesi, una buona notizia arriva dalla Corte di Cassazione \u2013 Sez. Tributaria \u2013 che, con la recente sentenza n. 4490 del 22\/02\/2013, ha consentito il ricorso cumulativo, aprendo in tal modo nel processo tributario la possibilit\u00e0 di applicare la class action.<\/p>\n<p>Infatti, secondo i giudici di legittimit\u00e0, \u00e8 possibile proporre un unico ricorso cumulativo da parte di diversi contribuenti contro gli avvisi di accertamento che abbiano come oggetto una questione identica, abbattendo cos\u00ec le spese legali.<\/p>\n<p>Secondo i giudici di legittimit\u00e0, anche nel processo tributario \u00e8 applicabile l\u2019art. 103, primo comma, del codice di procedura civile per il quale \u201cpi\u00f9 parti possono agire o essere convenute nello stesso processo, quando tra le cause che si propongono esiste connessione per l\u2019oggetto o per il titolo dal quale dipendono oppure quando la decisione dipende, totalmente o parzialmente, dalla risoluzione di identiche questioni\u201d.<\/p>\n<p>Secondo la Corte di Cassazione \u201cci\u00f2 \u00e8 sufficiente per ritenere la legittimit\u00e0 del ricorso congiunto proposto da pi\u00f9 contribuenti, anche se in relazione a distinte cartelle di pagamento, ove abbia ad oggetto, come evincibile nella specie dal contenuto dell\u2019atto introduttivo integralmente riportato in ossequio al principio di autosufficienza, identiche questioni dalla cui soluzione dipenda la decisione della causa\u201d.<\/p>\n<p>In definitiva, il litisconsorzio necessario previsto dalle norme del processo tributario non ha come conseguenza l\u2019inammissibilit\u00e0 dell\u2019applicazione del litisconsorzio improprio cos\u00ec come il principio dell\u2019autonoma impugnabilit\u00e0 dei singoli atti non \u00e8 violato dalla semplice unicit\u00e0 del ricorso con il quale pi\u00f9 soggetti contestino atti autonomamente impugnabili, deducendo a conforto identiche questioni.<\/p>\n<p>Questo importante principio consente di poter proporre un unico ricorso cumulativo avverso tutti gli avvisi di accertamento catastali dell\u2019Agenzia del Territorio di Lecce e ci\u00f2 permette di risparmiare le spese legali ma non il pagamento di \u20ac 120,00 per ogni atto impugnato, quale contributo unificato tributario, come chiarito dal Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze con la Direttiva del 14 dicembre 2012 (prot. n. 20120).<\/p>\n<p>Infine, non bisogna dimenticare che la Corte di Cassazione \u2013 Sez. Tributaria \u2013 gi\u00e0 con la sentenza n. 21955 del 27 ottobre 2010 aveva ritenuto valida la class action nel processo tributario quando le contestazioni operate da tutti i contribuenti si fondavano su identiche questioni di diritto e non di fatto; lo stesso principio era stato precisato dalla stessa Corte di Cassazione \u2013 Sez. Prima \u2013 con la sentenza n. 171 del 02 luglio 1990, peraltro riguardante questioni tributarie di contribuenti leccesi.<\/p>\n<p>Infine, non possono considerarsi di ostacolo le singole circostanze fattuali delle varie posizioni dei ricorrenti, perch\u00e9, in tal caso, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, il giudice pu\u00f2 sempre disporre la separazione delle cause ai sensi dell\u2019art. 103, secondo comma, del codice di procedura civile.<\/p>\n<p><strong><br \/>\n<\/strong><\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/02\/23\/sugli-estimi-catastali-e-possibile-la-class-action\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/02\/23\/sugli-estimi-catastali-e-possibile-la-class-action\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Clamoroso dalla Cassazione. 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