{"id":115891,"date":"2017-04-26T09:19:16","date_gmt":"2017-04-26T07:19:16","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=115891"},"modified":"2017-04-26T13:23:36","modified_gmt":"2017-04-26T11:23:36","slug":"incostituzionale-la-legge-regionale-sull-ecotassa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/04\/26\/incostituzionale-la-legge-regionale-sull-ecotassa\/","title":{"rendered":"INCOSTITUZIONALE LA LEGGE REGIONALE SULL&#8217; ECOTASSA"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"300\" height=\"144\" title=\"Palazzo_della_Consulta_Roma_2006\" class=\"alignleft size-medium wp-image-115892\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/04\/Palazzo_della_Consulta_Roma_2006-300x144.jpg\" \/>Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L&#8217; ufficio stampa del Comune di Lecce ci manda il seguente comunicato______<\/p>\n<p>Una buona notizia per i Comuni salentini, ma altres\u00ec per tutti i Comuni della Puglia. La Corte Costituzionale, con sentenza depositata nella giornata di ieri, ha dichiarato incostituzionale la legge regionale sull\u2019 ecotassa accogliendo il ricorso proposto da oltre 70 Comuni della Provincia di Lecce, difesi dall\u2019Avv. Luigi Quinto.<\/p>\n<p>La vicenda ha origine nel 2014 quando i comuni salentini, con in testa il Comune di Lecce, si sono opposti alla decisione della Regione Puglia di fissare l\u2019ecotassa nella misura di \u20ac 25,82 per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, corrispondente all\u2019aliquota massima consentita dall\u2019ordinamento, per tutti i Comuni che non avessero raggiunto elevate percentuali di raccolta differenziata, dando cos\u00ec avvio alla battaglia legale.<\/p>\n<p>Nel ricorso proposto sono stati censurati gli atti regionali per violazione dei criteri applicativi della legge statale risalente al 1995 che ha istituito l\u2019ecotassa. La norma -come illustrato nel ricorso proposto davanti al giudice amministrativo- al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il recupero dagli stessi di materie prime ed energia, prevede una riduzione al 20% del tributo per l\u2019ipotesi in cui venga conferito in discarica solo lo scarto di uno dei trattamenti previsti dalla legge per il recupero del rifiuto. La Regione ha disconosciuto la premialit\u00e0 prevista dalla legge statale per la gran parte dei comuni salentini, fissando il pagamento dell\u2019ecotassa nella misura massima, invocando la L.R. n. 38\/2011 che fa riferimento alla raccolta differenziata come unico parametro per beneficiare dell\u2019abbattimento del tributo. La Regione ha ritenuto che la riduzione del tributo operi esclusivamente in relazione alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta da ciascun comune sia in valore assoluto sia come incremento rispetto all\u2019anno precedente. Con ci\u00f2 di fatto disapplicando la legge statale che invece valorizza il trattamento cui i rifiuti sono sottoposti prima del loro definitivo smaltimento.<\/p>\n<p>Nel ricorso al Giudice amministrativo \u00e8 stato dimostrato che il moderno sistema impiantistico della provincia di Lecce, entrato in funzione nel 2009, determina, all\u2019esito del processo di trattamento cui i rifiuti sono sottoposti, lo smaltimento in discarica solo di una percentuale contenuta nella misura del 30%, la pi\u00f9 bassa della Puglia.<\/p>\n<p>In buona sostanza, non si pu\u00f2 dare rilievo esclusivamente al momento iniziale del sistema di raccolta, ma \u00e8 ugualmente significativa la successiva fase di trattamento, poich\u00e9 quello che rileva \u00e8 il quantitativo finale che viene conferito in discarica.<\/p>\n<p>La tesi era stata condivisa dai Giudici del TAR di Lecce che con una ordinanza del 2015 avevano rimesso alla Corte Costituzionale la valutazione sulla compatibilit\u00e0 della Legge Regionale pugliese n. 38\/2011 con la disciplina statale.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ha accolto integralmente le argomentazioni del legale dei Comuni riconoscendo in via preliminare che la premialit\u00e0 si applica anche ai rifiuti raccolti in maniera indifferenziata: \u201cil tributo speciale istituito dalla legge n. 549 del 1995 ha carattere generale, come si evince dalla chiara finalit\u00e0 espressa dall\u2019art. 3, comma 24 (riduzione dei rifiuti, con conseguente minore conferimento in discarica, recupero di materia prima e produzione di energia) e come \u00e8 confermato dalle modalit\u00e0 di calcolo del tributo, commisurato a ogni chilogrammo di rifiuto conferito (comma 29). L\u2019art. 3, comma 40, prevede un trattamento fiscale agevolato (il 20 per cento della \u201cecotassa\u201d) \u00abper gli scarti e i sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio\u00bb. Con le espressioni \u00abscarti\u00bb e \u00absovvalli\u00bb, la norma si riferisce ai residui inutilizzabili derivanti dalle operazioni di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, operazioni che appaiono esaurire, nella prospettiva del legislatore, tutte o le principali forme di produzione di tali sostanze da conferire in discarica. &#8230;Dalla disciplina in esame non \u00e8 corretto desumere che, al fine di beneficiare della riduzione tributaria, gli scarti e i sovvalli debbano necessariamente derivare dal trattamento di rifiuti raccolti in modo differenziato\u201d.<\/p>\n<p>La Corte Costituzionale ha quindi ravvisato il contrasto tra la disciplina statatale, che riconosce la premialit\u00e0 ai rifiuti che subiscono i trattamenti praticati in provincia di Lecce prima di essere conferiti in discarica, e la normativa regionale, che esclude per quei rifiuti ogni forma di riduzione. Il Giudice delle Leggi ha dichiarato la incostituzionalit\u00e0 della legge regionale sotto un duplice profilo, sia perch\u00e8 afferente alla materia dell\u2019ambiente nella quale solo lo Stato ha il potere di legiferare, sia perch\u00e9 interferisce con la competenza statale esclusiva in materia tributaria.<\/p>\n<p>La disposizione regionale censurata \u2013 ha concluso la Corte \u2013 deve essere dichiarata incostituzionale perch\u00e9 applica al medesimo presupposto d\u2019imposta l\u2019aliquota massima, anzich\u00e9 quella ridotta, e si pone cos\u00ec in netto contrasto con la norma statale.<\/p>\n<p>Della sentenza della Corte Costituzionale beneficeranno tutti i comuni della Provincia. Con un distinguo. La sentenza varr\u00e0 per le annualit\u00e0 future, a partire dal 2018, per tutti i comuni, indipendentemente dal fatto che abbiano proposto un tempestivo ricorso giurisdizionale. Per quanto riguarda le annualit\u00e0 pregresse i benefici riguarderanno i soli comuni che hanno proposto i ricorsi davanti al giudice amministrativo. Questo perch\u00e8 l\u2019efficacia retroattiva delle decisioni della Corte Costituzionale incontra un limite nei cos\u00ec detti rapporti esauriti, quelli cio\u00e8 che sono divenuti definitivi.<\/p>\n<p>Il risparmio complessivo per l\u2019anno in corso per i comuni ricorrenti sar\u00e0 di circa 3.000.000,00 di euro, con l\u2019ulteriore possibilit\u00e0 per i Comuni interessati di chiedere alla Regione Puglia il rimborso delle maggiori somme finora pagate negli ultimi quattro anni, che si calcola intorno ai 10 milioni di euro.<\/p>\n<p>L\u2019auspicio \u00e8 che, alla luce dei principi affermati dal Corte Costituzionale, si ponga finalmente fine alla fase di contrapposizione e che si passi ad un tavolo di confronto e concertazione tra gli Enti coinvolti, cos\u00ec da poter pervenire ad una soluzione che miri a salvaguardare sia il contenimento della tassazione a carico dei cittadini salentini, sia la riduzione della produzione di rifiuti indifferenziati da conferire in discarica, riconoscendo al contempo lo sforzo e l\u2019impegno profusi dalla Provincia di Lecce nella incentivazione del trattamento finalizzato al recupero ed al riutilizzo dei rifiuti.<\/p>\n<p>La Regione deve senza indugio restituire le somme versate in eccesso dai Comuni. Quelle somme potranno poi essere girate degli Enti locali ai cittadini riducendo la tassazione per le annualit\u00e0 a venire. E\u2019 questo il primario obiettivo del Comune di Lecce.<\/p>\n<p>La chiave della vicenda \u00e8 tutta nella sintesi contenuta in un capo della decisione della Corte Costituzionale, che rende giustizia di quanto ho sempre sostenuto nel contronto con la Regione: \u201cNulla vieta che il sistema di incentivi alla raccolta differenziata e il trattamento fiscale agevolato previsto per gli scarti e i sovvalli coesistano, operando su piani diversi, nel senso che l\u2019applicazione delle riduzioni tributarie ai comuni virtuosi e delle addizionali a quelli inadempienti nella raccolta differenziata non esclude che tutti gli scarti e i sovvalli degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, in quanto residui non pi\u00f9 riutilizzabili, possano essere depositati in discarica beneficiando dell\u2019aliquota ridotta al 20 per cento, indipendentemente dalle modalit\u00e0 di raccolta dei rifiuti sottoposti a tali processi\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/04\/26\/incostituzionale-la-legge-regionale-sull-ecotassa\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/04\/26\/incostituzionale-la-legge-regionale-sull-ecotassa\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 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