{"id":117482,"date":"2017-05-11T10:21:20","date_gmt":"2017-05-11T08:21:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=117482"},"modified":"2017-05-11T10:22:08","modified_gmt":"2017-05-11T08:22:08","slug":"novita-dal-tribunale-di-lecce-per-il-minstero-della-pubblica-istruzione-e-per-i-docenti-di-sostegno-sulla-mobilita","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/05\/11\/novita-dal-tribunale-di-lecce-per-il-minstero-della-pubblica-istruzione-e-per-i-docenti-di-sostegno-sulla-mobilita\/","title":{"rendered":"NOVITA&#8217; DAL TRIBUNALE DI LECCE PER IL MINISTERO (E PER I DOCENTI DI SOSTEGNO) SULLA MOBILITA&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"628\" height=\"353\" title=\"sostegno14-e1482333268413\" class=\"aligncenter size-full wp-image-117483\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/sostegno14-e1482333268413.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/sostegno14-e1482333268413.jpg 628w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/05\/sostegno14-e1482333268413-300x169.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 628px) 100vw, 628px\" \/>di <strong>Stefania Isola<\/strong> * (avvocato &#8211; per leccecronaca.it)______<\/p>\n<p>Ancora una sconfitta per il Miur, il quale, nonostante le numerose sentenze emesse dai vari Tribunali di Italia, nelle operazioni di mobilit\u00e0 per l&#8217;anno scolastico 2016\/2017 si ostina a non riconoscere, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, gli anni di pre-ruolo.<\/p>\n<p>Se, infatti, un insegnante di sostegno vanta pi\u00f9 di cinque anni di servizio con contratto a tempo determinato, egli ha il diritto di proporre la domanda di trasferimento su posto comune. Questo alla luce del principio di non discriminazione del lavoratore sancito dalla Clausola n. 4 della Direttiva 1999\/70\/CE.<\/p>\n<p>Recentemente il Tribunale di Lecce, a seguito della legittima richiesta di un docente di poter partecipare alle operazioni di mobilit\u00e0 2017\/2018 (avendo superato il vincolo quinquennale in virt\u00f9 dei contratti di pre ruolo svolti), ha statuito che la mancata parificazione fra l\u2019attivit\u00e0 di insegnamento su posti di sostegno come docente di ruolo o come docente a tempo determinato si pone in conflitto con il divieto di discriminazione del lavoro a tempo determinato succitato.<\/p>\n<p>Una norma nazionale non pu\u00f2, quindi, prevedere che, in assenza di ragioni oggettive, per i dipendenti pubblici di ruolo, nel confronto con altri dipendenti pubblici, non siano presi in considerazione i periodi di servizio prestati in qualit\u00e0 di dipendente a tempo determinato.<\/p>\n<p>Secondo il Giudice, difatti, se lo scopo della legge \u00e8 quello di prevedere un\u2019esperienza quinquennale nell\u2019attivit\u00e0 didattica di sostegno, affinch\u00e8 un docente possa ottenere il trasferimento in un posto \u201ccomune\u201d non rileva se detta esperienza sia stata acquisita prima o dopo l\u2019immissione in ruolo, per cui non vi sono quelle ragioni oggettive, di cui alla direttiva comunitaria, che, sole, giustificherebbero una disparit\u00e0 di trattamento tra dipendenti pubblici, a seconda che abbiano svolto il quinquennio di servizio su posto di sostegno computando o scomputando quello prestato con contratti di lavoro a tempo determinato<\/p>\n<p>Prive di fondamento quindi si sono rilevate le eccezioni sollevate dal Miur il quale da un lato ha sottolineato la piena legittimit\u00e0 del vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno decorrente dall\u2019immissione in ruolo del docente, e dall&#8217;altro ha rilevato come l\u2019assegnazione su posto di sostegno fosse frutto di libera scelta da parte del docente, il quale avrebbe accettato l\u2019incarico sul sostegno essendo consapevole dell\u2019esistenza del menzionato vincolo quinquennale, e non essendo peraltro a lui preclusa la possibilit\u00e0 di ottenere in futuro, una volta superato il periodo coperto dal vincolo, l\u2019assunzione nel posto comune.<\/p>\n<p>Superate tutte le eccezioni del Ministero quindi, il Giudice, ha ordinato al MIUR di emanare tutti gli atti necessari a consentire al docente la partecipazione alle procedure di mobilit\u00e0 per il trasferimento su posto comune.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per chi volesse ricorrere ora, infatti, sar\u00e0 sufficiente inviare, a integrazione della domanda gi\u00e0 correttamente compilata e inoltrata online entro il termine del 6 maggio, una integrazione ad hoc.<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/05\/11\/novita-dal-tribunale-di-lecce-per-il-minstero-della-pubblica-istruzione-e-per-i-docenti-di-sostegno-sulla-mobilita\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/05\/11\/novita-dal-tribunale-di-lecce-per-il-minstero-della-pubblica-istruzione-e-per-i-docenti-di-sostegno-sulla-mobilita\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Stefania Isola * (avvocato &#8211; per leccecronaca.it)______ Ancora una sconfitta per il Miur, il quale, nonostante le numerose sentenze emesse dai vari Tribunali di Italia, nelle operazioni di mobilit\u00e0 per l&#8217;anno scolastico 2016\/2017 si ostina a non riconoscere, ai fini del superamento del vincolo quinquennale sul sostegno, gli anni di pre-ruolo. 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