{"id":123161,"date":"2017-08-05T08:31:48","date_gmt":"2017-08-05T06:31:48","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=123161"},"modified":"2017-08-05T08:31:48","modified_gmt":"2017-08-05T06:31:48","slug":"la-cartella-emessa-dal-concessionario-non-competente-per-territorio-e-nulla","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/08\/05\/la-cartella-emessa-dal-concessionario-non-competente-per-territorio-e-nulla\/","title":{"rendered":"LA CARTELLA EMESSA DAL CONCESSIONARIO NON COMPETENTE PER TERRITORIO E&#8217; NULLA"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/08\/equitalia-carta-straccia-300x223.png\" alt=\"\" title=\"equitalia carta straccia\" width=\"300\" height=\"223\" class=\"alignleft size-medium wp-image-123162\" \/>Per la Cassazione \u00e8 nulla la cartella emessa dal concessionario non competente per territorio: non ha fondamento la circostanza che l\u2019atto non sia ancora esecutivo. \u00c8 la legge a stabilire inderogabilmente che atti di riscossione ed accertamento possano essere emessi e notificati da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo ha il suo domicilio fiscale.<br \/>\nC&#8217;\u00e8 lo comunica il nostro amico Giovanni D&#8217;Agata.<br \/>\nAltro \u201cStop\u201d da parte di una significativa decisione della Cassazione per la vecchia Equitalia, che \u00a0ha passato le sue competenze dal 1 luglio scorso all\u2019Agenzia delle Entrate \u2013 Riscossione. \u00a0Con l\u2019ordinanza 19577\/17, pubblicata in data odierna dalla sezione tributaria della Suprema Corte, \u00e8 stato ribadito e precisato il principio secondo cui \u00e8 nulla la cartella di pagamento emessa dal concessionario del servizio di riscossione se territorialmente incompetente. Per i giudici di legittimit\u00e0 &#8211; con la decisione in questione che Giovanni D&#8217;Agata, \u00a0ritiene meritevole di diffusione &#8211; non trova nessun fondamento il fatto che la cartella esattoriale non sia un atto esecutivo perch\u00e9 tale circostanza non esclude che debba essere emanata solo da un concessionario che opera nel territorio in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il suo domicilio fiscale. Nella fattispecie, i giudici di Piazza Cavour hanno accolto il ricorso di una societ\u00e0, che si era vista notificare a cura di Equitalia Esatri S.p.A. una cartella di pagamento di oltre 160mila euro a seguito della liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni. Gi\u00e0 in primo grado l\u2019azienda aveva impugnata l\u2019atto impositivo, rilevando la nullit\u00e0 per incompetenza territoriale del concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Varese. Ma sia la Commissione Tributaria Provinciale che quella regionale della Lombardia pur rilevando l\u2019incompetenza territoriale, avevano ritenuto comunque valida la cartella di pagamento emessa da un concessionario non pi\u00f9 competente per l\u2019esecuzione. I giudici di legittimit\u00e0, ribaltando i verdetti dei gradi di merito hanno ritenuto errate le conclusioni cui \u00e8 giunta la sentenza della CTR ed hanno accolto il ricorso della contribuente ricordando che gi\u00e0 con la sentenza 8049\/17, aveva rilevato l\u2019illegittimit\u00e0 dell\u2019atto (in quel caso, un fermo di beni mobili registrati) emesso, \u00abin violazione del criterio determinativo della competenza stabilito dai citati articoli 12, comma 1, e 24, comma 1, del Dpr. n. 602\/73, da un concessionario operante in un ambito territoriale diverso da quello in cui \u00e8 compreso il domicilio fiscale del contribuente e, perci\u00f2, territorialmente incompetente\u00bb. Tale conclusione vale anche per la cartella di pagamento, emessa da un concessionario del servizio di riscossione territorialmente incompetente, \u00abatteso che gli articoli 12, comma 1, e 24, comma 1, del decreto citato, delimitano la competenza per territorio del concessionario con riguardo, in generale, a tutti gli atti successivi alla consegna del ruolo, inclusa, quindi, la cartella di pagamento\u00bb. L\u2019illegittimit\u00e0 della cartella di pagamento, infatti, deriva dal fatto che \u00abla competenza per territorio a emanare gli atti di riscossione, cos\u00ec come quella a emanare gli atti di accertamento in quanto definisce e delimita, in base a previsioni di legge, il potere spettante a ciascun ufficio non pu\u00f2 essere derogata al di fuori delle ipotesi espressamente previste\u00bb. A nulla vale la circostanza che la cartella di pagamento non sia ancora un atto esecutivo: ci\u00f2 non esclude, che possa essere legittimamente emanata solo dal concessionario che opera nell\u2019ambito territoriale in cui il contribuente iscritto a ruolo ha il proprio domicilio fiscale.<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/08\/05\/la-cartella-emessa-dal-concessionario-non-competente-per-territorio-e-nulla\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/08\/05\/la-cartella-emessa-dal-concessionario-non-competente-per-territorio-e-nulla\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Per la Cassazione \u00e8 nulla la cartella emessa dal concessionario non competente per territorio: non ha fondamento la circostanza che l\u2019atto non sia ancora esecutivo. \u00c8 la legge a stabilire inderogabilmente che atti di riscossione ed accertamento possano essere emessi e notificati da un agente che opera nella zona dove il contribuente iscritto a ruolo [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":123162,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[36],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123161"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=123161"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123161\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":123163,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/123161\/revisions\/123163"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/123162"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=123161"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=123161"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=123161"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}