{"id":129452,"date":"2017-11-15T13:18:42","date_gmt":"2017-11-15T12:18:42","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=129452"},"modified":"2017-11-15T13:22:53","modified_gmt":"2017-11-15T12:22:53","slug":"tari-tassa-rifiuti-parte-variabile-sulle-pertinenze-non-dovute-come-verificare-e-chiedere-il-rimborso-o-l-compensazione","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/11\/15\/tari-tassa-rifiuti-parte-variabile-sulle-pertinenze-non-dovute-come-verificare-e-chiedere-il-rimborso-o-l-compensazione\/","title":{"rendered":"TARI. TASSA RIFIUTI. COME VERIFICARE, E CHIEDERE IL RIMBORSO O LA COMPENSAZIONE, PER LA PARTE VARIABILE SULLE PERTINENZE NON DOVUTE"},"content":{"rendered":"<hr \/>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignleft size-medium wp-image-129453\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/tari-300x168.jpg\" alt=\"\" width=\"300\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/tari-300x168.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/tari.jpg 680w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/>di <strong>ADICONSUM LECCE______<\/strong><\/p>\n<p>E\u2019 di pochi giorni fa la notizia che il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare proposta da Giuseppe L\u2019Abbate in materia di imposta sui rifiuti, ha chiarito che, secondo il Mef, la\u00a0parte variabile\u00a0della tassa va computata una sola volta, considerando l\u2019intera superficie dell\u2019utenza composta sia dalla parte abitativa che dalle pertinenze situate nello stesso Comune.<\/p>\n<p>Per comprendere meglio \u00e8 necessario rispolverare che cos\u2019\u00e8 la TARI e da cosa si compone.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Tari o meglio conosciuta come la tassa sui rifiuti (ex Tarsu, ex Tia1, ex Tia2, ex Tares) deve essere pagata da tutti coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, qualunque sia l\u2019uso cui sono adibiti, purch\u00e8 suscettibili di produrre rifiuti urbani. In pratica, la tari deve essere corrisposta da chiunque \u201coccupa\u201d un immobile, purch\u00e8 sia utilizzabile anche se non utilizzato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La tari \u00e8 composta da due quote:<\/p>\n<p>La quota fissa,\u00a0che viene calcolata considerando i componenti il nucleo familiare e moltiplicando i metri quadrati dell\u2019immobile (attenzione: si considera la superficie calpestabile), comprese le pertinenze (cantina, garage, box);<br \/>\nLa quota variabile,\u00a0che cambia in base al numero dei componenti la famiglia e ai coefficienti di produzione dei rifiuti. Essa \u00e8 quindi rapportata alla quantit\u00e0 di rifiuti che presumibilmente viene prodotta da coloro che risiedono nell\u2019immobile occupato.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Nel caso della tari per le abitazioni principali, non \u00e8 raro il caso che le stesse abbiano anche delle pertinenze (cantine, box, garage). La superficie di queste pertinenze, pur considerandole come unit\u00e0 immobiliari autonome, deve essere sommata alla superficie dell\u2019abitazione principale. Una volta rideterminata la superficie calpestabile complessiva, si deve procedere a calcolare la quota fissa e la quota variabile.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E\u2019 capitato invece da Nord a Sud che migliaia di comuni, in mancanza anche di un criterio univoco di calcolo e di regolamentazione, hanno determinato la tari considerando la superficie delle unit\u00e0 immobiliari \u201cseparate\u201d tra l\u2019abitazione e le pertinenze, determinando un\u2019imposizione della quota variabile anche alle pertinenze, il cui importo varia in funzione della previsione regolamentare di ogni singolo comune, arrivando in alcuni casi anche al raddoppio della tassa!<\/p>\n<p>E\u2019 importante quindi verificare se e quali siano stati gli effetti sulla propria \u201cbolletta tari\u201d stando bene accorti a verificare non solo se il calcolo per la quota variabile \u00e8 stato effettuato come chiarito dal Mef, ma anche se la superficie tassata \u00e8 realmente quella calpestabile e se il numero dei componenti corrisponde a quello dei residenti nell\u2019immobile iscritto a ruolo. Questo perch\u00e9, una incauta richiesta di rimborso senza verificare quanto innanzi potrebbe portare il Comune \u201cad accertare\u201d una posizione non regolare con riferimento al numero dei componenti e soprattutto alla superficie calpestabile.<\/p>\n<p>Gli utenti potranno rivolgersi alle seguenti sedi di Adiconsum Lecce per chiedere di verificare la propria posizione tari:<\/p>\n<p>Per gli utenti che intendono associarsi ad Adiconsum e per gli iscritti in Convenzione o Patto associativo:<\/p>\n<p>Sede di Lecce, il SABATO dalle ore 9,15 alle ore 12,00<br \/>\nSede di Santa Cesarea Terme, il LUN-MER-VEN dalle ore 17,15 alle ore 19,00<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per gli utenti che intendono associarsi ad Adiconsum o gi\u00e0 iscritti<\/p>\n<p>Per appuntamento, anche\u00a0nelle altre sedi\u00a0e orari diversi, previa corresponsione dell\u2019importo della tessera ordinario e di un contributo per il sostegno delle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione, non operando le convenzioni o patti associativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cosa serve per la verifica:<\/p>\n<p>Copia della bolletta Tari per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017<br \/>\nCopia del documento di identit\u00e0 dell\u2019intestatario della tari;<br \/>\nCopia recente della visura dell\u2019abitazione principale e pertinenze (meglio se metrica);<br \/>\nCopia dell\u2019IBAN da utilizzare in caso di richiesta di rimborso;<br \/>\nRichiesta e\/o Possesso della Tessera Adiconsum e\/o contributo volontario per il sostegno delle attivit\u00e0 dell\u2019Associazione (da richiedere alla sede).<br \/>\nPoich\u00e9 dalla verifica potrebbe scaturire la necessit\u00e0 di richiedere il rimborso e\/o la compensazione degli importi a credito, \u00e8 necessaria la presenza dell\u2019intestatario della bolletta tari o in mancanza di una\u00a0delega\u00a0con allegata copia del documento di riconoscimento.<\/p>\n<p>E\u2019 possibile anche contattare l\u2019Associazione o chiedere un appuntamento e una verifica inviando una mail o la documentazione a\u00a0segnala@adiconsumlecce.it\u00a0allegando una\u00a0copia della ricevuta di versamento della quota ordinaria della tessera e del contributo volontario a sostegno delle attivit\u00e0 istituzionali dell\u2019Associazione.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/11\/15\/tari-tassa-rifiuti-parte-variabile-sulle-pertinenze-non-dovute-come-verificare-e-chiedere-il-rimborso-o-l-compensazione\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2017\/11\/15\/tari-tassa-rifiuti-parte-variabile-sulle-pertinenze-non-dovute-come-verificare-e-chiedere-il-rimborso-o-l-compensazione\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di ADICONSUM LECCE______ E\u2019 di pochi giorni fa la notizia che il Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze, rispondendo a una interrogazione parlamentare proposta da Giuseppe L\u2019Abbate in materia di imposta sui rifiuti, ha chiarito che, secondo il Mef, la\u00a0parte variabile\u00a0della tassa va computata una sola volta, considerando l\u2019intera superficie dell\u2019utenza composta sia dalla parte abitativa [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":129453,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/129452"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=129452"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/129452\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":129458,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/129452\/revisions\/129458"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/129453"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=129452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=129452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=129452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}