{"id":140826,"date":"2018-07-14T17:35:03","date_gmt":"2018-07-14T15:35:03","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=140826"},"modified":"2018-07-14T18:35:50","modified_gmt":"2018-07-14T16:35:50","slug":"140826","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/14\/140826\/","title":{"rendered":"OGGI E&#8217; ENTRATO IN VIGORE IL COSI&#8217; DETTO &#8216; DECRETO DIGNITA&#8217; &#8216;. ECCONE IL TESTO COMPLETO &#8216;UFFICIALE&#8217;"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"size-full wp-image-140830\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/wpid529028-ED-img13985682.jpg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"970\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/wpid529028-ED-img13985682.jpg 1280w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/wpid529028-ED-img13985682-300x227.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/wpid529028-ED-img13985682-1024x776.jpg 1024w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/wpid529028-ED-img13985682-768x582.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><\/p>\n<p>(g.p.)______Era (\u00e8) il primo provvedimento importante del nuovo governo. leccecronaca.it lo aveva illustrato, con l&#8217; aiuto delle agenzie di stampa, pressoch\u00e9 subito, e poi subito commentato, sulla base dei comunicati stampa dell&#8217; esecutivo.<\/p>\n<p>Da allora, sono passati dodici giorni, e nessuno aveva potuto vedere il testo vero, definitivo. Tutti continuavano a dichiarare e commentare, senza poter avere visione del provvedimento. Una prassi inusuale. Dettata probabilmente dall&#8217; esigenza di &#8216;limare&#8217; all&#8217; interno della maggioranza qualche aspetto.<\/p>\n<p>Ieri, venerd\u00ec 13, c&#8217;\u00e8 stata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter size-full wp-image-140832\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/180654717-0f214d1e-c4de-447a-9b75-1796faf950cb-1.jpg\" alt=\"\" width=\"540\" height=\"240\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/180654717-0f214d1e-c4de-447a-9b75-1796faf950cb-1.jpg 540w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2018\/07\/180654717-0f214d1e-c4de-447a-9b75-1796faf950cb-1-300x133.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 540px) 100vw, 540px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Cos\u00ec, come dispone la Costituzione, oggi sabato 14 luglio 2018, il decreto \u00e8 entrato in vigore.<\/p>\n<p>Adesso dovr\u00e0 avere l&#8217; approvazione dal Parlamento entro sessanta giorni, pena la decadenza.<\/p>\n<p>Riportiamo qui di seguito il testo completo, necessario per verificre le anticipazione, rispetto alle quali c&#8217;\u00e8 qualche, sia pur limitata, novit\u00e0, per quanto l&#8217; impianto generale sia confermato: e poi, in coda, il link del nostro articolo del 3 luglio, con i riassunti e i commenti.______<\/p>\n<p>DECRETO-LEGGE 12 luglio 2018, n. 87<br \/>\nDisposizioni urgenti per la dignita&#8217; dei lavoratori e delle imprese.<br \/>\n(18G00112)<br \/>\n(GU n.161 del 13-7-2018)<br \/>\nVigente al: 14-7-2018<br \/>\nCapo I<br \/>\nMisure per il contrasto al precariato<br \/>\nIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br \/>\nVisti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br \/>\nRitenuta la straordinaria necessita&#8217; e urgenza di attivare con<br \/>\nimmediatezza misure a tutela della dignita&#8217; dei lavoratori e delle<br \/>\nimprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di<br \/>\ncrescente precarizzazione in ambito lavorativo, mediante interventi<br \/>\nsulle tipologie contrattuali e sui processi di delocalizzazione, a<br \/>\nsalvaguardia dei livelli occupazionali ed operando semplificazioni<br \/>\nfiscali per professionisti e imprese;<br \/>\nRitenuta la straordinaria necessita&#8217; e urgenza di introdurre<br \/>\nstrumenti volti a consentire un efficace contrasto alla ludopatia;<br \/>\nRitenuta la straordinaria necessita&#8217; e urgenza di adottare misure<br \/>\nai fini del regolare inizio dell&#8217;anno scolastico 2018\/2019;<br \/>\nVista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella<br \/>\nriunione del 2 luglio 2018;<br \/>\nSulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei<br \/>\nMinistri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche<br \/>\nsociali e dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca, di<br \/>\nconcerto con il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze;<br \/>\nEmana<br \/>\nil seguente decreto-legge:<br \/>\nArt. 1<br \/>\nModifiche alla disciplina<br \/>\ndel contratto di lavoro a tempo determinato<br \/>\n1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le<br \/>\nseguenti modificazioni:<br \/>\na) all&#8217;articolo 19:<br \/>\n1) il comma 1 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab1. Al contratto di lavoro subordinato puo&#8217; essere apposto un<br \/>\ntermine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto puo&#8217;<br \/>\navere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro<br \/>\nmesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:<br \/>\na) esigenze temporanee e oggettive, estranee all&#8217;ordinaria<br \/>\nattivita&#8217;, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;<br \/>\nb) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non<br \/>\nprogrammabili, dell&#8217;attivita&#8217; ordinaria.\u00bb;<br \/>\n2) al comma 2, primo e terzo periodo, la parola \u00abtrentasei\u00bb e&#8217;<br \/>\nsostituita dalla seguente: \u00abventiquattro\u00bb;<br \/>\n14\/7\/2018 *** ATTO COMPLETO ***<br \/>\nhttp:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/atto\/stampa\/serie_generale\/originario 2\/10<br \/>\n3) il comma 4 e&#8217; sostituito dal seguente:<br \/>\n\u00ab4. Con l&#8217;eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore<br \/>\na dodici giorni, l&#8217;apposizione del termine al contratto e&#8217; priva di<br \/>\neffetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve<br \/>\nessere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque<br \/>\ngiorni lavorativi dall&#8217;inizio della prestazione. L&#8217;atto scritto<br \/>\ncontiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui<br \/>\nal comma 1 in base alle quali e&#8217; stipulato; in caso di proroga dello<br \/>\nstesso rapporto tale indicazione e&#8217; necessaria solo quando il termine<br \/>\ncomplessivo eccede i dodici mesi.\u00bb;<br \/>\nb) all&#8217;articolo 21:<br \/>\n1) prima del comma 1, e&#8217; inserito il seguente:<br \/>\n\u00ab01. Il contratto puo&#8217; essere rinnovato solo a fronte delle<br \/>\ncondizioni di cui all&#8217;articolo 19, comma 1. Il contratto puo&#8217; essere<br \/>\nprorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo<br \/>\nin presenza delle condizioni di cui all&#8217;articolo 19, comma 1. I<br \/>\ncontratti per attivita&#8217; stagionali, di cui al comma 2, possono essere<br \/>\nrinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 19, comma 1.\u00bb;<br \/>\n2) al comma 1, la parola \u00abtrentasei\u00bb, ovunque ricorra, e&#8217;<br \/>\nsostituita dalla seguente: \u00abventiquattro\u00bb, la parola \u00abcinque\u00bb e&#8217;<br \/>\nsostituita dalla seguente: \u00abquattro\u00bb e la parola \u00absesta\u00bb e&#8217;<br \/>\nsostituita dalla seguente: \u00abquinta\u00bb;<br \/>\nc) all&#8217;articolo 28, comma 1, le parole \u00abcentoventi giorni\u00bb sono<br \/>\nsostituite dalle seguenti: \u00abcentottanta giorni\u00bb.<br \/>\n2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di<br \/>\nlavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto, nonche&#8217; ai rinnovi e alle<br \/>\nproroghe dei contratti in corso alla medesima data.<br \/>\n3. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche&#8217; quelle di<br \/>\ncui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati<br \/>\ndalle pubbliche amministrazioni, ai quali continuano ad applicarsi le<br \/>\ndisposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del<br \/>\npresente decreto.<br \/>\nArt. 2<br \/>\nModifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro<br \/>\n1. All&#8217;articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno<br \/>\n2015, n. 81, il primo periodo e&#8217; sostituito dal seguente: \u00abIn caso di<br \/>\nassunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra<br \/>\nsomministratore e lavoratore e&#8217; soggetto alla disciplina di cui al<br \/>\ncapo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e<\/p>\n<p>24.\u00bb.<br \/>\nArt. 3<br \/>\nIndennita&#8217; di licenziamento ingiustificato e incremento contribuzione<br \/>\ncontratto a tempo determinato<br \/>\n1. All&#8217;articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015,<br \/>\nn. 23, le parole \u00abnon inferiore a quattro e non superiore a<br \/>\nventiquattro mensilita&#8217;\u00bb sono sostituite dalle seguenti: \u00abnon<br \/>\ninferiore a sei e non superiore a trentasei mensilita&#8217;\u00bb.<br \/>\n2. Il contributo di cui all&#8217;articolo 2, comma 28, della legge 28<br \/>\ngiugno 2012, n. 92, e&#8217; aumentato di 0,5 punti percentuali in<br \/>\noccasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche<br \/>\nin somministrazione.<br \/>\nArt. 4<br \/>\nDifferimento del termine di esecuzione dei provvedimenti<br \/>\ngiurisdizionali in tema di diplomati magistrali<br \/>\n1. Al fine di assicurare l&#8217;ordinato avvio dell&#8217;anno scolastico<br \/>\n2018\/2019 e di salvaguardare la continuita&#8217; didattica nell&#8217;interesse<br \/>\ndegli alunni, all&#8217;esecuzione delle decisioni giurisdizionali che<br \/>\ncomportano la decadenza dei contratti, a tempo determinato o<br \/>\nindeterminato, stipulati, fino alla data di entrata in vigore del<br \/>\npresente decreto, presso le istituzioni scolastiche statali, con i<br \/>\ndocenti in possesso del titolo di diploma magistrale conseguito entro<br \/>\nl&#8217;anno scolastico 2001-2002, si applica, anche a fronte dell&#8217;elevato<br \/>\nnumero dei destinatari delle predette decisioni, il termine di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,<br \/>\nconvertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;<br \/>\nconseguentemente, le predette decisioni sono eseguite entro 120<br \/>\ngiorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento<br \/>\ngiurisdizionale al Ministero dell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e<br \/>\ndella ricerca.<br \/>\nCapo II<br \/>\nMisure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei<br \/>\nlivelli occupazionali<br \/>\nArt. 5<br \/>\nLimiti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti<br \/>\n1. Fatti salvi i vincoli derivanti dai trattati internazionali, le<br \/>\nimprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che<br \/>\nabbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l&#8217;effettuazione<br \/>\ndi investimenti produttivi ai fini dell&#8217;attribuzione del beneficio,<br \/>\ndecadono dal beneficio medesimo qualora l&#8217;attivita&#8217; economica<br \/>\ninteressata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata in Stati<br \/>\nnon appartenenti all&#8217;Unione europea, ad eccezione degli Stati<br \/>\naderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data<br \/>\ndi conclusione dell&#8217;iniziativa agevolata. In caso di decadenza,<br \/>\nl&#8217;amministrazione titolare della misura di aiuto, anche se priva di<br \/>\narticolazioni periferiche, accerta e irroga, secondo quanto previsto<br \/>\ndalla legge 24 novembre 1981, n.689, una sanzione amministrativa<br \/>\npecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a<br \/>\nquattro volte l&#8217;importo dell&#8217;aiuto fruito.<br \/>\n2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 e fatti salvi i vincoli<br \/>\nderivanti dalla normativa europea, le imprese italiane ed estere,<br \/>\noperanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un<br \/>\naiuto di Stato che prevede l&#8217;effettuazione di investimenti produttivi<br \/>\nspecificamente localizzati ai fini dell&#8217;attribuzione di un beneficio,<br \/>\ndecadono dal beneficio medesimo qualora l&#8217;attivita&#8217; economica<br \/>\ninteressata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata dal sito<br \/>\nincentivato in favore di unita&#8217; produttiva situata al di fuori<br \/>\ndell&#8217;ambito territoriale del predetto sito, in ambito nazionale,<br \/>\ndell&#8217;Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico<br \/>\nEeropeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell&#8217;iniziativa<br \/>\no del completamento dell&#8217;investimento agevolato.<br \/>\n3. I tempi e le modalita&#8217; per il controllo del rispetto del vincolo<br \/>\ndi cui ai commi 1 e 2, nonche&#8217; per la restituzione dei benefici<br \/>\nfruiti in caso di accertamento della decadenza, sono definiti da<br \/>\nciascuna amministrazione con propri provvedimenti volti a<br \/>\ndisciplinare i bandi e i contratti relativi alle misure di aiuto di<br \/>\npropria competenza. L&#8217;importo del beneficio da restituire per effetto<br \/>\ndella decadenza e&#8217;, comunque, maggiorato di un tasso di interesse<br \/>\npari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di<br \/>\nerogazione o fruizione dell&#8217;aiuto, maggiorato di cinque punti<br \/>\npercentuali.<br \/>\n4. Per i benefici gia&#8217; concessi o banditi, nonche&#8217; per gli<br \/>\ninvestimenti agevolati gia&#8217; avviati, anteriormente alla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto, resta ferma l&#8217;applicazione<br \/>\ndella disciplina vigente anteriormente alla medesima data, inclusa,<br \/>\nnei casi ivi previsti, quella di cui all&#8217;articolo 1, comma 60, della<br \/>\nlegge 27 dicembre 2013, n. 147.<br \/>\n5. Si applica l&#8217;articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 31<br \/>\nmarzo 1998, n. 123. Per gli aiuti di Stato concessi da<br \/>\nAmministrazioni centrali dello Stato, gli importi restituiti ai sensi<br \/>\ndel presente articolo affluiscono all&#8217;entrata del bilancio dello<br \/>\nStato per essere riassegnati, nel medesimo importo,<br \/>\nall&#8217;amministrazione titolare della misura e vanno a incrementare le<br \/>\ndisponibilita&#8217; della misura stessa.<br \/>\n6. Ai fini del presente decreto, per delocalizzazione si intende il<br \/>\ntrasferimento di attivita&#8217; economica o di una sua parte dal sito<br \/>\nproduttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa<br \/>\nbeneficiaria dell&#8217;aiuto o di altra impresa con la quale vi sia<br \/>\nrapporto di controllo o collegamento ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del<br \/>\ncodice civile.<br \/>\nArt. 6<br \/>\nTutela dell&#8217;occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti<br \/>\n1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio<br \/>\nnazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la<br \/>\nvalutazione dell&#8217;impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili<br \/>\na giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli<br \/>\naddetti all&#8217;unita&#8217; produttiva o all&#8217;attivita&#8217; interessata dal<br \/>\nbeneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento<br \/>\ndell&#8217;investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione<br \/>\ndi tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio<br \/>\ne&#8217; disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello<br \/>\noccupazionale ed e&#8217; comunque totale in caso di riduzione superiore al<br \/>\n50 per cento.<br \/>\n2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 5, commi 3 e 5.<br \/>\n3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici<br \/>\nconcessi o banditi, nonche&#8217; agli investimenti agevolati avviati,<br \/>\nsuccessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.<\/p>\n<p>Art. 7<br \/>\nRecupero del beneficio dell&#8217;iper ammortamento in caso di cessione o<br \/>\ndelocalizzazione degli investimenti<br \/>\n1. L&#8217;iper ammortamento di cui all&#8217;articolo 1, comma 9, della legge<br \/>\n11 dicembre 2016, n. 232, spetta a condizione che i beni agevolabili<br \/>\nsiano destinati a strutture produttive situate nel territorio<br \/>\nnazionale di cui all&#8217;articolo 6, comma 1.<br \/>\n2. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del<br \/>\ncosto i beni agevolati vengono ceduti a titolo oneroso o destinati a<br \/>\nstrutture produttive situate all&#8217;estero, anche se appartenenti alla<br \/>\nstessa impresa, si procede al recupero dell&#8217;iper ammortamento di cui<br \/>\nal comma 1. Il recupero avviene attraverso una variazione in aumento<br \/>\ndel reddito imponibile del periodo d&#8217;imposta in cui si verifica la<br \/>\ncessione a titolo oneroso o la delocalizzazione degli investimenti<br \/>\nagevolati per un importo pari alle maggiorazioni delle quote di<br \/>\nammortamento complessivamente dedotte nei precedenti periodi<br \/>\nd&#8217;imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi.<br \/>\n3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli<br \/>\ninvestimenti effettuati successivamente alla data di entrata in<br \/>\nvigore del presente decreto.<br \/>\n4. Le disposizioni del comma 2 non si applicano agli interventi<br \/>\nsostitutivi effettuati ai sensi dell&#8217;articolo 1, commi 35 e 36, della<br \/>\nlegge 27 dicembre 2017, n. 205, le cui previsioni si applicano anche<br \/>\nin caso di delocalizzazione dei beni agevolati.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Art. 8<br \/>\nApplicazione del credito d&#8217;imposta ricerca e sviluppo ai costi di<br \/>\nacquisto da fonti esterne dei beni immateriali<br \/>\n1. Agli effetti della disciplina del credito d&#8217;imposta per gli<br \/>\ninvestimenti in attivita&#8217; di ricerca e sviluppo, di cui all&#8217;articolo<br \/>\n3, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito,<br \/>\ncon modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, non si<br \/>\nconsiderano ammissibili i costi sostenuti per l&#8217;acquisto, anche in<br \/>\nlicenza d&#8217;uso, dei beni immateriali di cui al comma 6, lettera d),<br \/>\ndel predetto articolo 3, derivanti da operazioni intercorse con<br \/>\nimprese appartenenti al medesimo gruppo. Si considerano appartenenti<br \/>\nal medesimo gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto,<br \/>\ncontrollanti o collegate ai sensi dell&#8217;articolo 2359 del codice<br \/>\ncivile inclusi i soggetti diversi dalle societa&#8217; di capitali; per le<br \/>\npersone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o<br \/>\ndiritti posseduti dai familiari dell&#8217;imprenditore, individuati ai<br \/>\nsensi dell&#8217;articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte sui<br \/>\nredditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22<br \/>\ndicembre 1986, n. 917.<br \/>\n2. In deroga all&#8217;articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la<br \/>\ndisposizione del comma 1 si applica a decorrere dal periodo d&#8217;imposta<br \/>\nin corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche<br \/>\nin relazione al calcolo dei costi ammissibili imputabili ai periodi<br \/>\nd&#8217;imposta rilevanti per la determinazione della media di raffronto.<br \/>\nPer gli acquisti derivanti da operazioni infragruppo intervenute nel<br \/>\ncorso dei periodi d&#8217;imposta precedenti a quello in corso alla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto, resta comunque ferma<br \/>\nl&#8217;esclusione dai costi ammissibili della parte del costo di acquisto<br \/>\ncorrispondente ai costi gia&#8217; attributi in precedenza all&#8217;impresa<br \/>\nitaliana in ragione della partecipazione ai progetti di ricerca e<br \/>\nsviluppo relativi ai beni oggetto di acquisto.<br \/>\n3. Resta comunque ferma la condizione secondo cui, agli effetti<br \/>\ndella disciplina del credito d&#8217;imposta, i costi sostenuti per<br \/>\nl&#8217;acquisto, anche in licenza d&#8217;uso, dei suddetti beni immateriali,<br \/>\nassumono rilevanza solo se i suddetti beni siano utilizzati<br \/>\ndirettamente ed esclusivamente nello svolgimento di attivita&#8217; di<br \/>\nricerca e sviluppo considerate ammissibili al beneficio.<\/p>\n<p>Capo III<br \/>\nMisure per il contrasto alla ludopatia<br \/>\nArt. 9<br \/>\nDivieto di pubblicita&#8217; giochi e scommesse<br \/>\n1. Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un<br \/>\npiu&#8217; efficace contrasto alla ludopatia, fermo restando quanto<br \/>\nprevisto dall&#8217;articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre<br \/>\n2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre<br \/>\n2012, n. 189, e dall&#8217;articolo 1, commi da 937 a 940, della legge 28<br \/>\ndicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore<br \/>\ndel presente decreto e&#8217; vietata qualsiasi forma di pubblicita&#8217;, anche<br \/>\nindiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro,<br \/>\ncomunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni<br \/>\nsportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o<br \/>\nradiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in<br \/>\ngenere, le affissioni e internet. Dal 1\u00b0 gennaio 2019 il divieto di<br \/>\ncui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di<br \/>\neventi, attivita&#8217;, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a<br \/>\ntutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale,<br \/>\ncomprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del<br \/>\nnome, marchio, simboli, attivita&#8217; o prodotti la cui pubblicita&#8217;, ai<br \/>\nsensi del presente articolo, e&#8217; vietata. Sono esclusi dal divieto di<br \/>\ncui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di<br \/>\ncui all&#8217;articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1\u00ba luglio 2009, n.<br \/>\n78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,<br \/>\nle manifestazioni di sorte locali di cui all&#8217;articolo 13 del decreto<br \/>\ndel Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi<br \/>\nsul gioco sicuro e responsabile dell&#8217;Agenzia delle dogane e dei<br \/>\nmonopoli.<br \/>\n2. Fatto salvo quanto previsto dall&#8217;articolo 7, comma 6, del<br \/>\ndecreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, l&#8217;inosservanza<br \/>\ndelle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del<br \/>\ncommittente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di<br \/>\ndestinazione e dell&#8217;organizzatore della manifestazione, evento o<br \/>\nattivita&#8217;, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689,<br \/>\nl&#8217;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata<br \/>\nnella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della<br \/>\npubblicita&#8217; e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro<br \/>\n50.000.<br \/>\n3. L&#8217;Autorita&#8217; competente alla contestazione e all&#8217;irrogazione<br \/>\ndelle sanzioni di cui al presente articolo e&#8217; l&#8217;Autorita&#8217; per le<br \/>\ngaranzie nelle comunicazioni, che vi provvede ai sensi della legge 24<br \/>\nnovembre 1981, n. 689.<br \/>\n4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di<br \/>\ncui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura<br \/>\nridotta ai sensi dell&#8217;articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.<br \/>\n689, sono versati ad apposito capitolo dell&#8217;entrata del bilancio<br \/>\nstatale e riassegnati allo stato di previsione della spesa del<br \/>\nMinistero della salute per essere destinati al fondo per il contrasto<br \/>\nal gioco d&#8217;azzardo patologico di cui all&#8217;articolo 1, comma 946, della<br \/>\nlegge 28 dicembre 2015, n. 208.<br \/>\n5. Ai contratti di pubblicita&#8217; in corso di esecuzione alla data di<br \/>\nentrata in vigore del presente decreto resta applicabile, fino alla<br \/>\nloro scadenza e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata<br \/>\nin vigore del presente decreto, la normativa vigente anteriormente<br \/>\nalla medesima data di entrata in vigore.<br \/>\n6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui<br \/>\nall&#8217;articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico<br \/>\ndi cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e&#8217; fissata,<br \/>\nrispettivamente, nel 19,25 per cento e nel 6,25 per cento<br \/>\ndell&#8217;ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1\u00b0 settembre 2018<br \/>\ne nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento a decorrere dal 1\u00b0 maggio<br \/>\n2019.<br \/>\n7. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 147 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2019 e a 198 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2020, si<br \/>\nprovvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma<br \/>\n6.<br \/>\nCapo IV<br \/>\nMisure in materia di semplificazione fiscale<\/p>\n<p>Art. 10<br \/>\nDisposizioni in materia di redditometro<br \/>\n1. All&#8217;articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29<br \/>\nsettembre 1973, n. 600, al quinto comma, dopo la parola \u00abbiennale\u00bb<br \/>\nsono inserite le seguenti: \u00ab, sentiti l&#8217;Istituto nazionale di<br \/>\nstatistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei<br \/>\nconsumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione<br \/>\ninduttiva del reddito complessivo in base alla capacita&#8217; di spesa e<br \/>\nalla propensione al risparmio dei contribuenti\u00bb.<br \/>\n2. E&#8217; abrogato il decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle<br \/>\nfinanze 16 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223<br \/>\ndel 25 settembre 2015, con effetto dall&#8217;anno di imposta in corso al<br \/>\n31 dicembre 2016.<br \/>\n3. Il presente articolo non si applica agli inviti per fornire dati<br \/>\ne notizie rilevanti ai fini dell&#8217;accertamento e agli altri atti<br \/>\nprevisti dall&#8217;articolo 38, settimo comma, del decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica n. 600 del 1973, per gli anni di imposta fino al 31<br \/>\ndicembre 2015. In ogni caso non si applica agli atti gia&#8217; notificati<br \/>\ne non si fa luogo al rimborso delle somme gia&#8217; pagate.<br \/>\nArt. 11<br \/>\nDisposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e<br \/>\nricevute<br \/>\n1. Con riferimento all&#8217;adempimento comunicativo di cui all&#8217;articolo<br \/>\n21, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i dati relativi al<br \/>\nterzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28<br \/>\nfebbraio 2019.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 1-ter, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16<br \/>\nottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4<br \/>\ndicembre 2017, n. 172, dopo le parole \u00abcadenza semestrale\u00bb sono<br \/>\naggiunte le seguenti: \u00ab, entro il 30 settembre per il primo semestre<br \/>\ned entro il 28 febbraio dell&#8217;anno successivo per il secondo<br \/>\nsemestre,\u00bb.<br \/>\nArt. 12<br \/>\nSplit payment<br \/>\n1. All&#8217;articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica<br \/>\n26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1-quinquies e&#8217; aggiunto il<br \/>\nseguente: \u00ab1-sexies. Le disposizioni del presente articolo non si<br \/>\napplicano alle prestazioni di servizi rese ai soggetti di cui ai<br \/>\ncommi 1, 1-bis e 1-quinquies, i cui compensi sono assoggettati a<br \/>\nritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta<br \/>\na titolo di acconto di cui all&#8217;articolo 25 del decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.\u00bb.<br \/>\n2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle operazioni per le<br \/>\nquali e&#8217; emessa fattura successivamente alla data di entrata in<br \/>\nvigore del presente decreto.<br \/>\n3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2018, a 70 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, a 35<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2020, si provvede:<br \/>\na) quanto a 41 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e a 1 milione di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle<br \/>\nproiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente<br \/>\niscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell&#8217;ambito del<br \/>\nprogramma \u00abFondi di riserva e speciali\u00bb della missione \u00abFondi da<br \/>\nripartire\u00bb dello stato di previsione del Ministero dell&#8217;economia e<br \/>\ndelle finanze per l&#8217;anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando<br \/>\nl&#8217;accantonamento relativo al Ministero dell&#8217;interno per 4 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2019, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero<br \/>\ndell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2019, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero<br \/>\ndell&#8217;istruzione, dell&#8217;universita&#8217; e della ricerca per 5 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2019, l&#8217;accantonamento relativo al Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze per 24 milioni di euro per l&#8217;anno 2019,<br \/>\nl&#8217;accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche<br \/>\nsociali per 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, l&#8217;accantonamento<br \/>\nrelativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione<br \/>\ninternazionale per 5 milioni di euro per l&#8217;anno 2019 e<br \/>\nl&#8217;accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico per 1<br \/>\nmilione di euro per l&#8217;anno 2020;<br \/>\nb) quanto a 15 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, mediante<br \/>\ncorrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello<br \/>\nstato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi<br \/>\ndell&#8217;articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24<br \/>\naprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23<br \/>\ngiugno 2014, n. 89;<br \/>\nc) quanto a 8 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, mediante<br \/>\ncorrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di<br \/>\npolitica economica di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge<br \/>\n29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge<br \/>\n27 dicembre 2004, n. 307;<br \/>\nd) quanto a 35 milioni per l&#8217;anno 2018, a 6 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2019 e a 34 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, mediante quota<br \/>\nparte delle maggiori entrate di cui all&#8217;articolo 9, comma 6.<br \/>\nCapo V<br \/>\nDisposizioni finali e di coordinamento<br \/>\nArt. 13<br \/>\nSocieta&#8217; sportive dilettantistiche<br \/>\n1. All&#8217;articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i commi<br \/>\n353, 354, 355, 358, 359 e 360, sono abrogati. In deroga all&#8217;articolo<br \/>\n3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l&#8217;abrogazione del<br \/>\ncomma 355 ha effetto a decorrere dal periodo d&#8217;imposta in corso alla<br \/>\ndata di entrata in vigore del presente decreto.<br \/>\n2. All&#8217;articolo 2, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15<br \/>\ngiugno 2015, n. 81, le parole \u00ab, nonche&#8217; delle societa&#8217; sportive<br \/>\ndilettantistiche lucrative\u00bb sono soppresse.<br \/>\n3. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente<br \/>\ndella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-quater) e&#8217;<br \/>\nsoppresso.<br \/>\n4. All&#8217;articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono<br \/>\napportate le seguenti modificazioni:<br \/>\na) al comma 24, le parole \u00abin via preferenziale alle associazioni<br \/>\nsportive dilettantistiche e alle societa&#8217; sportive dilettantistiche<br \/>\nsenza scopo di lucro\u00bb, sono sostituite dalle seguenti: \u00aba tutte le<br \/>\nsocieta&#8217; e associazioni sportive\u00bb;<br \/>\nb) al comma 25, dopo la parola \u00absocieta&#8217;\u00bb sono soppresse le<br \/>\nseguenti: \u00absportive dilettantistiche senza scopo di lucro\u00bb;<br \/>\nc) al comma 26, le parole \u00abin via preferenziale a disposizione di<br \/>\nsocieta&#8217; sportive dilettantistiche senza scopo di lucro e<br \/>\nassociazioni sportive dilettantistiche\u00bb sono sostituite dalle<br \/>\nseguenti: \u00ab a disposizione di societa&#8217; e associazioni sportive<br \/>\ndilettantistiche\u00bb.<br \/>\n5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; istituito, ai fini del trasferimento<br \/>\nal bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un<br \/>\nfondo da destinare a interventi in favore delle societa&#8217; sportive<br \/>\ndilettantistiche, con una dotazione di 3,4 milioni di euro nell&#8217;anno<br \/>\n2018, di 11,5 milioni di euro nell&#8217;anno 2019, di 9,8 milioni di euro<br \/>\nnell&#8217;anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell&#8217;anno 2021, di 10,3<br \/>\nmilioni di euro nell&#8217;anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l&#8217;anno<br \/>\n2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2024. Le suddette<br \/>\nrisorse sono assegnate all&#8217;Ufficio per lo sport presso la Presidenza<br \/>\ndel Consiglio dei ministri. Ai relativi oneri si provvede mediante le<br \/>\nmaggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni di<br \/>\ncui ai commi 1 e 3.<br \/>\nArt. 14<br \/>\nCopertura finanziaria<br \/>\n1. Il fondo di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29<br \/>\nnovembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27<br \/>\ndicembre 2004, n. 307, e&#8217; incrementato di 4,5 milioni per l&#8217;anno<br \/>\n2018, 28,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, di 68,9 milioni di euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2021, di 69,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 69,5<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l&#8217;anno<br \/>\n2024, di 70,3 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, di 70,7 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2026, di 71 milioni di euro per l&#8217;anno 2027 e 71,3<br \/>\nmilioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2028.<br \/>\n2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 3, valutati in 17,2<br \/>\nmilioni di euro per l&#8217;anno 2018, in 136,2 milioni di euro per l&#8217;anno<br \/>\n2019, in 67,10 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, in 67,80 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2021, in 68,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, in<br \/>\n69,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, in 69,8 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2024, in 70,5 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, in 71,2 milioni<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2026, in 72 milioni di euro per l&#8217;anno 2027 e in<br \/>\n72,7 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2028, e dal comma 1 del<br \/>\npresente articolo pari a 4,5 milioni per l&#8217;anno 2018, a 28,1 milioni<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2020, di 68,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, di<br \/>\n69,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2022, di 69,5 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2023, di 69,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2024, di 70,3 milioni<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2025, di 70,7 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, di<br \/>\n71 milioni di euro per l&#8217;anno 2027 e 71,3 milioni di euro a decorrere<br \/>\ndall&#8217;anno 2028, si provvede:<br \/>\na) quanto a 5,9 milioni di euro per anno 2018 e a 7,4 milioni di<br \/>\neuro per l&#8217;anno 2019, mediante corrispondente riduzione<br \/>\ndell&#8217;autorizzazione di spesa di cui all&#8217;articolo 1, comma 107, della<br \/>\nlegge 23 dicembre 2014, n. 190;<br \/>\nb) quanto a 10,8 milioni di euro per l&#8217;anno 2019, mediante<br \/>\ncorrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di<br \/>\npolitica economica, di cui all&#8217;articolo 10, comma 5, del<br \/>\ndecreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con<br \/>\nmodificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;<br \/>\nc) quanto a 4,5 milioni per l&#8217;anno 2018, a 42,5 milioni di euro<br \/>\nper l&#8217;anno 2019, a 2 milioni di euro per l&#8217;anno 2020 e a 36 milioni<br \/>\ndi euro a decorrere dall&#8217;anno 2021, mediante quota parte delle<br \/>\nmaggiori entrate di cui all&#8217;articolo 9, comma 6;<br \/>\nd) quanto a 11,3 milioni di euro per l&#8217;anno 2018, a 75,5 milioni<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2019, in 104,1 milioni di euro per l&#8217;anno 2020, a<br \/>\n120 milioni di euro per l&#8217;anno 2021, a 121,2 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2022, a 122,4 milioni di euro per l&#8217;anno 2023, a 123,6 milioni<br \/>\ndi euro per l&#8217;anno 2024, a 124,9 milioni di euro per l&#8217;anno 2025, a<br \/>\n126,2 milioni di euro per l&#8217;anno 2026, a 127,5 milioni di euro per<br \/>\nl&#8217;anno 2027 e 128,7 milioni di euro a decorrere dall&#8217;anno 2028,<br \/>\nmediante le maggiori entrate e le minori spese di cui agli articoli<br \/>\n1, 2 e 3.<br \/>\n3. Al fine di garantire la neutralita&#8217; sui saldi di finanza<br \/>\npubblica, l&#8217;Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al<br \/>\nmonitoraggio trimestrale delle maggiori spese e minori entrate di cui<br \/>\nagli articoli 1 e 2 e 3 e comunica le relative risultanze al<br \/>\nMinistero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero<br \/>\ndell&#8217;economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre<br \/>\ndi riferimento, anche ai fini dell&#8217;adozione delle eventuali<br \/>\niniziative da intraprendere ai sensi dell&#8217;articolo 17, della legge 31<br \/>\ndicembre 2009, n. 196.<br \/>\n4. Il Ministro dell&#8217;economia e delle finanze e&#8217; autorizzato ad<br \/>\napportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per<br \/>\nl&#8217;attuazione del presente decreto.<br \/>\nArt. 15<br \/>\nEntrata in vigore<br \/>\n1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a<br \/>\nquello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della<br \/>\nRepubblica italiana e sara&#8217; presentato alle Camere per la conversione<br \/>\nin legge.<br \/>\nIl presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara&#8217; inserito<br \/>\nnella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica<br \/>\nitaliana. E&#8217; fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo<br \/>\nosservare.<br \/>\nDato a Roma, addi&#8217; 12 luglio 2018<br \/>\nMATTARELLA<br \/>\nConte, Presidente del Consiglio dei<br \/>\nministri<br \/>\nDi Maio, Ministro dello sviluppo<br \/>\neconomico e del lavoro e delle<br \/>\npolitiche sociali<br \/>\nBussetti, Ministro dell&#8217;istruzione,<br \/>\ndell&#8217;universita&#8217; e della ricerca<br \/>\nTria, Ministro dell&#8217;economia e<br \/>\ndelle finanze<\/p>\n<p>Visto, il Guardasigilli: Bonafede______<\/p>\n<p>LA RICERCA sul cos\u00ec detto decreto dignit\u00e0 nel nostro aritcolo del 3 luglio<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"ciq3K88WP7\"><p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/03\/finalmente-segna-un-gol-pure-di-maio-impone-il-decreto-contro-il-precaiato-e-prova-a-dare-segnali-di-cambiamento-la-lega-abbozza-tanto-si-e-smarcata-da-forza-italia-salvini-se-ne-era-andato-al-p\/\">FINALMENTE SEGNA UN GOL PURE DI MAIO E IMPONE IL DECRETO CONTRO IL PRECARIATO. SEGNALI DI CAMBIAMENTO. LA LEGA ABBOZZA, TANTO SI E&#8217; SMARCATA DA FORZA ITALIA, MA SALVINI SE NE ERA ANDATO AL PALIO DI SIENA. PATETICHE PROTESTE DEL PD E DI CONFINDUSTRIA. SI&#8217;, ORA C&#8217;E&#8217; UN PO&#8217; DI DIGNITA&#8217; IN PIU&#8217; CONTRO LO SFRUTTAMENTO E LA PARCELLIZZAZIONE DEL LAVORO<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/03\/finalmente-segna-un-gol-pure-di-maio-impone-il-decreto-contro-il-precaiato-e-prova-a-dare-segnali-di-cambiamento-la-lega-abbozza-tanto-si-e-smarcata-da-forza-italia-salvini-se-ne-era-andato-al-p\/embed\/#?secret=ciq3K88WP7\" data-secret=\"ciq3K88WP7\" width=\"500\" height=\"282\" title=\"&#8220;FINALMENTE SEGNA UN GOL PURE DI MAIO E IMPONE IL DECRETO CONTRO IL PRECARIATO. SEGNALI DI CAMBIAMENTO. LA LEGA ABBOZZA, TANTO SI E&#8217; SMARCATA DA FORZA ITALIA, MA SALVINI SE NE ERA ANDATO AL PALIO DI SIENA. PATETICHE PROTESTE DEL PD E DI CONFINDUSTRIA. SI&#8217;, ORA C&#8217;E&#8217; UN PO&#8217; DI DIGNITA&#8217; IN PIU&#8217; CONTRO LO SFRUTTAMENTO E LA PARCELLIZZAZIONE DEL LAVORO&#8221; &#8212; LecceCronaca.it\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>L&#8217; APPROFONDIMENTO sull&#8217; altro provvedimento della maggioranza, il cos\u00ec detto taglio dei vitalizi, nel nostro articolo del 12 luglio<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"9JGKZV4VU3\"><p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/12\/approvato-alla-camera-il-cosi-detto-taglio-dei-vitalizi-per-gli-ex-deputati-esulta-il-popolo-dei-5-stelle-ma-vediamo-in-che-cosa-coniste-questo-provvedimento-al-netto-dei-contrivuti-della-p\/\">APPROVATO ALLA CAMERA IL COSI&#8217; DETTO &#8216;TAGLIO DEI VITALIZI&#8217; PER GLI EX DEPUTATI. ESULTA IL POPOLO DEI 5 STELLE. MA VEDIAMO IN CHE CONSISTE IL PROVVEDIMENTO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI&#8230;DELLA PROPAGANDA<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/12\/approvato-alla-camera-il-cosi-detto-taglio-dei-vitalizi-per-gli-ex-deputati-esulta-il-popolo-dei-5-stelle-ma-vediamo-in-che-cosa-coniste-questo-provvedimento-al-netto-dei-contrivuti-della-p\/embed\/#?secret=9JGKZV4VU3\" data-secret=\"9JGKZV4VU3\" width=\"500\" height=\"282\" title=\"&#8220;APPROVATO ALLA CAMERA IL COSI&#8217; DETTO &#8216;TAGLIO DEI VITALIZI&#8217; PER GLI EX DEPUTATI. ESULTA IL POPOLO DEI 5 STELLE. MA VEDIAMO IN CHE CONSISTE IL PROVVEDIMENTO, AL NETTO DEI CONTRIBUTI&#8230;DELLA PROPAGANDA&#8221; &#8212; LecceCronaca.it\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/14\/140826\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/07\/14\/140826\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(g.p.)______Era (\u00e8) il primo provvedimento importante del nuovo governo. leccecronaca.it lo aveva illustrato, con l&#8217; aiuto delle agenzie di stampa, pressoch\u00e9 subito, e poi subito commentato, sulla base dei comunicati stampa dell&#8217; esecutivo. Da allora, sono passati dodici giorni, e nessuno aveva potuto vedere il testo vero, definitivo. Tutti continuavano a dichiarare e commentare, senza [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":140830,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[69,76],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140826"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=140826"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140826\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":140844,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/140826\/revisions\/140844"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/140830"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=140826"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=140826"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=140826"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}