{"id":159605,"date":"2019-10-16T09:57:23","date_gmt":"2019-10-16T07:57:23","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=159605"},"modified":"2019-10-16T09:57:23","modified_gmt":"2019-10-16T07:57:23","slug":"tassa-passi-carrabili-e-ancora-polemica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2019\/10\/16\/tassa-passi-carrabili-e-ancora-polemica\/","title":{"rendered":"TASSA PASSI CARRABILI, E&#8217; ANCORA POLEMICA"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-159606\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/passo-carrabile-3-1.jpg\" alt=\"\" width=\"900\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/passo-carrabile-3-1.jpg 900w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/passo-carrabile-3-1-300x267.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2019\/10\/passo-carrabile-3-1-768x683.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/>Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L&#8217;associazione Sportello dei Diritti ci manda il seguente comunicato______<\/p>\n<p>Il comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 al 2018. Il parere dell\u2019avvocato Maurizio Villani per lo \u201cSportello dei Diritti\u201d alla luce della prima sentenza della CTP di Lecce in materia<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>\u00c8 da tempo che nel Comune di Lecce si discute sulla problematica della tassa sui passi carrabili e non sono mancate le polemiche politiche e le prese di posizione giuridiche sulla questione che recentemente ha trovato un primo approdo giurisprudenziale innanzi alla Commissione Provinciale Tributaria di Lecce. Proprio per tali ragioni, lo \u201cSportello dei Diritti\u201d nella persona del presidente Giovanni D&#8217;Agata, ha chiesto un parere all\u2019avvocato Maurizio Villani, noto tributarista leccese, tra i primi a chiarire lo stato dell\u2019arte alla luce dei provvedimenti comunali susseguitisi nel corso degli anni. Parere che pubblichiamo integralmente:<\/p>\n<p>Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o da altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l\u2019accesso dei veicoli alla propriet\u00e0 privata.<\/p>\n<p>La superficie da tassare dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell\u2019edificio o del terreno al quale si d\u00e0 accesso, per la profondit\u00e0 di un metro lineare \u201cconvenzionale\u201d (art. 44, commi 4 e 5, D.Lgs. n. 507 del 15\/11\/1993 e successive modifiche ed integrazioni).<\/p>\n<p>I Comuni, anche in deroga all\u2019art. 44 sopra citato, possono con apposite deliberazioni stabilire la non applicazione della tassa sui passi carrabili (art. 3, comma 63, lett. a), legge n. 549 del 28\/12\/1995 e successive modifiche ed integrazioni).<\/p>\n<p>Ed \u00e8 quello che il Comune di Lecce ha deliberato a partire dall\u2019anno 2001.<\/p>\n<p>Infatti, il Comune di Lecce ha abolito la tassa sui passi carrabili dal 2001 sino al 2018 con le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale mai revocate e sempre confermate:<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>A) n. 221 del 27 novembre 2000, che a voti unanimi aveva stabilito quanto segue:<\/p>\n<p>&lt;&lt;1. avvalendosi della facolt\u00e0 concessa dall\u2019art. 3, comma 63, legge 28\/12\/1995 n. 549, abolire la tassa per l\u2019occupazione di spazi e aree pubbliche per i passi a fare inizio dall\u2019anno 2001;<\/p>\n<p>2. dare atto che l\u2019eventuale minore gettito rispetto alle entrate TOSAP previste nel bilancio pluriennale per gli anni 2001\/2002, in base ai dati attualmente in possesso del Settore Tributi, trover\u00e0 copertura con l\u2019incremento delle entrate ordinarie relative all\u2019ICI realizzato attraverso il recupero dell\u2019evasione &gt;&gt;;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>B) n. 37 del 10\/11 maggio 2004, che aveva stabilito quanto segue:<\/p>\n<p>&lt;&lt; che con deliberazione di C.C. n. 221 del 27\/11\/2000 i passi carrabili sono stati esentati dal pagamento della Tassa per l\u2019Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche per l\u2019anno 2001;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 che tale deliberazione non risulta essere mai stata abrogata e, pertanto, \u00e8 da considerarsi vigente per gli anni 2002\/2003;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 delibera di abolire la tassa per l\u2019occupazione di spazi ed aree pubbliche per i passi carrabili per l\u2019anno 2004;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 di stabilire che l\u2019omessa deliberazione annuale del Consiglio Comunale per l\u2019esenzione del tributo comporta la validit\u00e0 della deliberazione precedentemente approvata&gt;&gt;;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>C) n. 47 del 29 maggio 2008, dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507\/93 (tabella B che \u00e8 parte integrante del Regolamento);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>D) n. 54 del 01 agosto 2012 dove nella tabella B i passi carrabili vengono indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507\/93 (tabella B che \u00e8 parte integrante del Regolamento);<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>E) n. 112 del 22 dicembre 2015, dove, a seguito delle modifiche al regolamento, nella tabella B, che \u00e8 parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507\/93;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>F) la deliberazione della Giunta Comunale n. 113 del 09\/02\/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che \u00e8 parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507\/93;<\/p>\n<p>G) infine, la deliberazione della Giunta Comunale n. 870 del 19\/12\/2018 richiama il regolamento n. 112 del 22 dicembre 2015 dove, a seguito delle modifiche, nella tabella B, che \u00e8 parte integrante del Regolamento, i passi carrabili vengono ancora una volta indicati come occupazioni esenti, ai sensi dell\u2019art. 44, comma 4, D.Lgs. n. 507\/93.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente che il Comune di Lecce dal 2001 e sino al 31 dicembre 2018 ha sempre inteso non applicare la tassa sui passi carrabili, tanto \u00e8 vero che questa tassa non \u00e8 stata mai prevista nei bilanci di previsione ed inoltre il Comune ed il Concessionario DOGRE non hanno mai fatto gli accertamenti.<\/p>\n<p>Soltanto dal 2019 \u00e8 stato attivato un capitolo di bilancio per la riscossione della tassa sui passi carrabili.<\/p>\n<p>Di conseguenza, tutti gli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2018 per l\u2019anno 2013 relativi alla tassa sui passi carrabili devono considerarsi totalmente illegittimi perch\u00e9 richiedono ai cittadini-contribuenti una tassa che lo stesso Comune di Lecce per 17 anni sin dal 2001 ha abolito.<\/p>\n<p>Oltretutto, i suddetti avvisi di accertamento sono stati notificati senza l\u2019applicazione delle sanzioni e questa \u00e8 la dimostrazione che lo stesso Comune dubita della legittimit\u00e0 delle proprie richieste fiscali.<\/p>\n<p>Infatti, delle due l\u2019una:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 se il Comune di Lecce ritiene applicabile la tassa sui passi carrabili avrebbe dovuto applicare anche le sanzioni ed inoltre avrebbe dovuto notificare gli accertamenti anche per gli anni precedenti per evitare un grave danno erariale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 se, invece, alla luce delle deliberazioni sopra citate la suddetta tassa era stata abolita, in autotutela deve ritirare tutti gli avvisi di accertamento per l\u2019anno 2013 e bloccare tutti gli accertamenti relativi agli anni dal 2014 al 2018.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce \u2013 Sezione 1 \u2013, con la sentenza n. 1845 depositata in segreteria l\u201911 ottobre 2019, ha rigettato il ricorso del contribuente, con compensazione delle spese di giudizio, perch\u00e9 ha ritenuto che l\u2019indicazione fatta nella tabella B dei regolamenti sopracitati sia stato un semplice \u201crefuso\u201d, che non inficia il provvedimento del Consiglio Comunale.<\/p>\n<p>Non sono d\u2019accordo con la succitata sentenza, che peraltro sar\u00e0 oggetto di sicuro appello, perch\u00e9 non si pu\u00f2 considerare un semplice \u201crefuso\u201d la tabella B che \u00e8 parte integrante dei regolamenti comunali n. 47 del 29\/05\/2008 e n. 112 del 22 dicembre 2015, quest\u2019ultimo peraltro ancora in vigore sino all\u2019anno 2018.<\/p>\n<p>Oltretutto, a parte il fatto che non pu\u00f2 immaginarsi un refuso da parte di un ente pubblico, c\u2019\u00e8 da precisare che il cittadino contribuente ha scrupolosamente rispettato i regolamenti comunali, per il principio dell\u2019affidamento e della buona fede previsti dallo Statuto dei diritti del Contribuente (Legge n. 212\/2000).<\/p>\n<p>Infine, tenendo conto dei bilanci del Comune di Lecce, delle due l\u2019una:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 se \u00e8 stato previsto l\u2019introito della TOSAP per i passi carrabili, non si spiega il motivo perch\u00e9 il Comune di Lecce non si \u00e8 preoccupato di incassare la suddetta TOSAP per tutti gli anni a partire dal 2001, creando in tal modo un grave danno erariale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 se, invece, il suddetto introito non \u00e8 stato specificatamente previsto, allora si conferma la suddetta esenzione, cos\u00ec come disciplinato dai suddetti regolamenti.<\/p>\n<p>In ogni caso, delle disfunzioni, errori o \u201crefusi\u201d da parte del Comune di Lecce non deve certo risponderne il cittadino contribuente leccese che ha sempre agito in perfetta buona fede, fidandosi dei regolamenti comunali.______<\/p>\n<p>LA RICERCA nei nostri articoli del 9 ottobre scorso<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"W2nLynbtoP\"><p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2019\/10\/09\/salvemini-tassa-i-leccesi-violando-la-legge\/\">&#8220;Salvemini tassa i leccesi violando la Legge&#8221;<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2019\/10\/09\/salvemini-tassa-i-leccesi-violando-la-legge\/embed\/#?secret=W2nLynbtoP\" data-secret=\"W2nLynbtoP\" width=\"500\" height=\"282\" 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