{"id":163934,"date":"2020-03-08T07:32:26","date_gmt":"2020-03-08T06:32:26","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=163934"},"modified":"2020-03-08T12:38:28","modified_gmt":"2020-03-08T11:38:28","slug":"fuga-di-notizie-su-decreto-di-blocco-della-lombardia-treni-presi-dassalto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/03\/08\/fuga-di-notizie-su-decreto-di-blocco-della-lombardia-treni-presi-dassalto\/","title":{"rendered":"EMERGENZA #Coronavirus, FUGA DI NOTIZIE SU DECRETO DI BLOCCO DELLA LOMBARDIA, TRENI PRESI D&#8217;ASSALTO. TUTTI I PROVVEDIMENTI GOVERNATIVI ADOTTATI VALEVOLI ANCHE PER L&#8217;ITALIA INTERA. INTANTO MICHELE EMILIANO ORDINA DI STARE IN CASA PER QUATTORDICI GIORNI A CHI DAL NORD E&#8217; ARRIVATO IN PUGLIA QUESTA MATTINA"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-163935\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/IMG_20200308_072741.jpg\" alt=\"\" width=\"1080\" height=\"476\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/IMG_20200308_072741.jpg 1080w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/IMG_20200308_072741-300x132.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/IMG_20200308_072741-1024x451.jpg 1024w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/IMG_20200308_072741-768x338.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1080px) 100vw, 1080px\" \/>di <strong>Maria Antonietta Vacca<\/strong>_______<\/p>\n<p>Fuga da Milano e dalla Lombardia. La bozza del decreto che inasprisce le misure contro il contagio del coronavirus, trapelata ma non ancora approvata dal governo, ha spinto una folla di persone alla Stazione Centrale di Milano. Si \u00e8 quindi verificato un assalto ai treni della notte in direzione Roma e comunque sud, dove la situazione si sta complicando di giorno in giorno e questa nuova ondata potrebbe comprometterla.<\/p>\n<p>Sui social ci sono foto di convogli zeppi all&#8217;inverosimile, come se la raccomandazione della distanza di almeno un metro per evitare il Covid 19 non fosse mai stata consigliata. Mezzo migliaio di persone si \u00e8 riversato alla stazione di Porta Garibaldi per tentare di prendere il notturno per Salerno.<\/p>\n<div class=\"vc_banner vc_banner_amp_intext\">Biglietterie prese d&#8217;assalto e qualche tensione tra i tanti, soprattutto originari di fuori regione, che provano a lasciare la Lombardia prima che diventi zona rossa. Molti sono anche quelli in viaggio in auto.<\/div>\n<div><\/div>\n<div class=\"vc_banner vc_banner_amp_intext\">\u00a0Tra le tante critiche all&#8217;operato del governo c&#8217;\u00e8 quella del virologo Roberto Burioni che attacca: &#8220;Follia pura. Si lascia filtrare la bozza di un decreto severissimo che manda nel panico la gente &#8211; scrive su Twitter &#8211; che prova a scappare dalla ipotetica zona rossa portando con s\u00e9 il contagio. Alla fine l&#8217;unico effetto \u00e8 quello di aiutare il virus a diffondersi&#8221;.______<\/div>\n<div><\/div>\n<div><\/div>\n<div>AGGIORNAMENTO DELLE ORE 8.30, dichiarazioni del presidente del Consiglio, IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO NEL FRATTEMPO APPROVATO ED ENTRATO IN VIGORE<\/div>\n<div>\n<p><strong>Giuseppe Conte, in conferenza stampa nella notte<\/strong>:<\/p>\n<p>&#8220;<em>E&#8217; necessario chiarire quel che \u00e8 successo, una cosa inaccettabile: un dpcm, che stavamo formando a livello di governo per regolamentare le nuove misure che entrano in vigore subito, lo abbiamo letto su tutti i giornali. Ne va della correttezza dell&#8217;operato del governo e della sicurezza degli italiani. Questa pubblicazione ha creato incertezza, insicurezza, confusione e non lo possiamo accettare. <\/em><\/p>\n<p><em>Abbiamo\u00a0raccolto sino alle 19 le indicazioni e i pareri dei ministri competenti e presidenti di regioni, ma l&#8217;iter non era completato. Adesso il decreto del presidente del Consiglio \u00e8 stato elaborato nella sua versione definitiva: sono pervenute le osservazioni delle regioni e tra qualche ora sar\u00e0 pubblicato in Gazzetta ufficiale e sar\u00e0 vigente.<\/em><\/p>\n<p><em>Sar\u00e0 consentito il rientro al proprio domicilio, ma non possiamo pi\u00f9 permetterci nelle aree previste dal decreto forme di aggregazione. D&#8217;ora in poi chi avr\u00e0 febbre da pi\u00f9 di 37,5 gradi centigradi e infezioni respiratorie \u00e8 fortemente raccomandato di restar presso proprio domicilio, a prescindere che siano positivi o no. Contattino il medico curante&#8221;.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<div>\n<div class=\"post-body\">\n<p><strong>Il testo completo del Dpcm 8 marzo 2020<\/strong><\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI<br \/>\nVista la legge 23 agosto 1988, n. 400;<br \/>\nVisto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e, in particolare, l\u2019articolo 3;<br \/>\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante \u201cDisposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;<br \/>\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante \u201cUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;<br \/>\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri I? marzo 2020, recante \u201cUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del IO marzo 2020;<br \/>\nVisto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante \u201cUlteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull\u2019intero territorio nazionale\u201d, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;<br \/>\nConsiderato che l\u2019Organizzazione mondiale della sanit\u00e0 il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l\u2019epidemia da COVID-19 un\u2019 emergenza di sanit\u00e0 pubblica di rilevanza internazionale;<br \/>\nVista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti viral i trasmissibili;<br \/>\nConsiderati l\u2019evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell\u2019epidemia e l\u2019incremento dei casi sul territorio nazionale;<br \/>\nRitenuto necessario procedere a una rimodulazione delle aree nonch\u00e9 individuare ulteriori misure a carattere nazionale;<br \/>\nConsiderato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l\u2019interessamento di pi\u00f9 ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformit\u00e0 nell\u2019 attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;<br \/>\nTenuto conto delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all\u2019articolo 2 dell\u2019ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n. 630, nelle sedute del 7 marzo 2020;<\/p>\n<p>Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell\u2019interno, della difesa, dell\u2019economia e delle finanze, nonch\u00e9 i Ministri dell\u2019istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell\u2019universit\u00e0 e della ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dei beni e delle attivit\u00e0 culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, nonch\u00e9 sentiti il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e, per i profili di competenza, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto;<\/p>\n<p>DECRETA:<\/p>\n<p>ART. 1<br \/>\n(Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti,<br \/>\nNovara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia)<br \/>\nl. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Panna, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:<br \/>\na) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute. \u00c8 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;<br \/>\nb) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) \u00e8 fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;<br \/>\nc) divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;<br \/>\nd) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonch\u00e9 delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all\u2019aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societ\u00e0 sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;<br \/>\ne) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall\u2019articolo 2, comma 1, lettera r);<br \/>\n1) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;<br \/>\ng) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonch\u00e9 gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d\u2019esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi \u00e8 sospesa ogni attivit\u00e0;<br \/>\n11) sono sospesi i servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attivit\u00e0 didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch\u00e9 della frequenza delle attivit\u00e0 scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universit\u00e0 e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universit\u00e0 per anziani, nonch\u00e9 i corsi professionali e le attivit\u00e0 formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilit\u00e0 di svolgimento di attivit\u00e0 formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonch\u00e9 delle attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie, Al fine di mantenere il distanziamento sociale, \u00e8 da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l\u2019infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;<br \/>\ni) l\u2019apertura dei luoghi di culto \u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all\u2019allegato l lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;<br \/>\nI) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all\u2019articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br \/>\nm) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati \u00e8 effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalit\u00e0 telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all\u2019esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalit\u00e0 a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all\u2019allegato 1 lettera d);<br \/>\nn) sono consentite le attivit\u00e0 di ristorazione e bar dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilit\u00e0 del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all\u2019allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 in caso di violazione;<br \/>\no) sono consentite le attivit\u00e0 commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalit\u00e0 contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all\u2019allegato l lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 in caso di violazione, In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;<br \/>\np) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonch\u00e9 del personale le cui attivit\u00e0 siano necessarie a gestire le attivit\u00e0 richieste dalle unit\u00e0 di crisi costituite a livello regionale;<br \/>\nq) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalit\u00e0 di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilit\u00e0 e coordinamenti attivati nell\u2019ambito dell\u2019emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all\u2019allegato l lettera d), ed evitando assembramenti;<br \/>\nr) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonch\u00e9 gli esercizi commerciali presenti all\u2019intemo dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilit\u00e0 del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di Wl metro di cui all\u2019allegato l lettera d), con sanzione della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all\u2019allegato l lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse, La chiusura non \u00e8 disposta- per farmacie, parafannacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore \u00e8 chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all\u2019allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell\u2019 attivit\u00e0 in caso di violazione;<br \/>\ns) sono sospese le attivit\u00e0 di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l\u2019erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;<br \/>\nt) sono sospesi gli esami di idoneit\u00e0 di cui all\u2019articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale \u00e8 disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d\u2019esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.<\/p>\n<p>ART. 2<br \/>\n(Misure per il contrasto e il contenimento sull\u2019intero territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID-19)<br \/>\nl. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII\u2019 intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:<br \/>\na) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui \u00e8 coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilit\u00e0; \u00e8 altres\u00ec differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivit\u00e0 convegnisti ca o congressuale;<br \/>\nb) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;<br \/>\nc) sono sospese le attivit\u00e0 di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 in caso di violazione;<br \/>\nd) \u00e8 sospesa l\u2019apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all\u2019articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;<br \/>\ne) svolgimento delle attivit\u00e0 di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell \u2018attivit\u00e0 in caso di violazione;<br \/>\nf) \u00e8 fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all\u2019aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l\u2019adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalit\u00e0 contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;<br \/>\ng) sono sospesi altres\u00ec gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonch\u00e9 delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all\u2019interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all\u2019aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societ\u00e0 sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivit\u00e0 motorie in genere, svolti all\u2019aperto ovvero all\u2019interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all\u2019allegato l, lettera d);<br \/>\nh) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonch\u00e9 la frequenza delle attivit\u00e0 scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universit\u00e0 e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universit\u00e0 per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilit\u00e0 di svolgimento di attivit\u00e0 formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l\u2019esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivit\u00e0 dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonch\u00e9 le attivit\u00e0 delle scuole dei ministeri dell\u2019interno e della difesa e dell\u2019economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all\u2019allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, \u00e8 da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;<br \/>\ni) sono sospesi i viaggi d\u2019istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;<br \/>\nl) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui all\u2019articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanit\u00e0 del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell\u2019 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;<br \/>\nm) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole, modalit\u00e0 di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0;<br \/>\nn) nelle Universit\u00e0 e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivit\u00e0 didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche es\u00ecgenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell\u2019ordinaria funzionalit\u00e0, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative nonch\u00e9 di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;<br \/>\no) a beneficio degli studenti ai quali non \u00e8 consentita, per le esigenze connesse all\u2019emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivit\u00e0 didattiche o curriculari delle Universit\u00e0 e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivit\u00e0 possono essere svolte, ove possibile, con modalit\u00e0 a distanza, individuate dalle medesime Universit\u00e0 e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilit\u00e0; le Universit\u00e0 e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalit\u00e0, il recupero delle attivit\u00e0 formative, nonch\u00e9 di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonch\u00e9 ai fini delle relative valutazioni;<br \/>\np) \u00e8 fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;<br \/>\nq) l\u2019accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalit\u00e0 e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, \u00e8 limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che \u00e8 tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;<br \/>\nr) la modalit\u00e0 di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, pu\u00f2 essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all\u2019articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell\u2019Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;<br \/>\ns) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;<br \/>\nt) con apposito provvedimento dirigenziale \u00e8 disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d\u2019esame in ragione della sospensione di cui all\u2019articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;<br \/>\nu) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d\u2019intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell\u2019emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilit\u00e0 di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalit\u00e0 telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali pu\u00f2 essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libert\u00e0 vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l\u2019uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilit\u00e0 di misure alternative di detenzione domiciliare;<br \/>\nv) l\u2019apertura dei luoghi di culto \u00e8 condizionata all\u2019adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all\u2019allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;<br \/>\nz) divieto assoluto di mobilit\u00e0 dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.<\/p>\n<p>ART. 3<br \/>\n(Misure di informazione e prevenzione sull\u2019intero territorio nazionale)<br \/>\n1. Sull\u2019intero territorio nazionale si applicano altres\u00ec le seguenti misure:<br \/>\na) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0 e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;<br \/>\nb) \u00e8 fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilit\u00e0 ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessit\u00e0 e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all\u2019allegato l, lettera d);<br \/>\nc) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;<br \/>\nd) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,50 C) \u00e8 fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;<br \/>\ne) nei servizi educativi per l\u2019infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universit\u00e0, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato l;<br \/>\nf) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all\u2019allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;<br \/>\ng) \u00e8 raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonch\u00e9 alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivit\u00e0 ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivit\u00e0 svolte all\u2019aperto, purch\u00e9 svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;<br \/>\nh) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonch\u00e9 in tutti i locali aperti al pubblico, in conformit\u00e0 alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonch\u00e9 degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l\u2019igiene delle mani;<br \/>\ni) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilit\u00e0 di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all\u2019allegato 1, lettera d);<br \/>\nl) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;<br \/>\nm) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall\u2019Organizzazione Mondiale della Sanit\u00e0, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell\u2019azienda sanitaria competente per territorio nonch\u00e9 al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, Le modalit\u00e0 di trasmissione dei dati ai servizi di sanit\u00e0 pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanit\u00e0 pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell\u2019emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalit\u00e0 e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti.<br \/>\n2. L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica e i servizi di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalit\u00e0 di seguito indicate:<br \/>\na) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il pi\u00f9 possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;<br \/>\nb) accertata la necessit\u00e0 di avviare la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l\u2019interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 al fine di assicurare la massima adesione;<br \/>\nc) accertata la necessit\u00e0 di avviare la sorveglianza sanitaria e l\u2019isolamento fiduciario, l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto \u00e8 assistito anche ai fini dell\u2019eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 20200000716 del 25 febbraio 2020);<br \/>\nd) in caso di necessit\u00e0 di certificazione ai fini INPS per l\u2019assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all\u2019INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanit\u00e0 pubblica \u00e8 stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.<br \/>\n3, L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica deve inoltre:<br \/>\na) accertare l\u2019assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonch\u00e9 degli altri eventuali conviventi;<br \/>\nb) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosit\u00e0, le modalit\u00e0 di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;<br \/>\nc) informare la persona circa la necessit\u00e0 di misurare la temperatura corporea due volte al<br \/>\ngiorno (la mattina e la sera).<br \/>\n4. Allo scopo di massimizzare l\u2019efficacia della procedura sanitaria \u00e8 indispensabile informare sul significato, le modalit\u00e0 e le finalit\u00e0 dell\u2019 isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l\u2019applicazione delle seguenti misure:<br \/>\na) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall\u2019ultima esposizione;<br \/>\nb) divieto di contatti sociali;<br \/>\nc) divieto d\u00ec spostamenti e viaggi;<br \/>\nd) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivit\u00e0 di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:<br \/>\na) avvertire immediatamente ilmed\u00ecco di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l\u2019operatore di Sanit\u00e0 Pubblica;<br \/>\nb) indossare la mascherina chirurgica fornita all\u2019avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;<br \/>\nc) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un\u2019adeguata ventilazione<br \/>\nnaturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario,<br \/>\n6. L\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanit\u00e0 pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n, 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni,<br \/>\n7. Su tutto il territorio nazionale \u00e8 raccomandata l\u2019applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all\u2019allegato 1.<br \/>\nART. 4<br \/>\n(Monitoraggio delle misure)<br \/>\nl. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell\u2019interno, assicura l\u2019esecuzione delle misure di cui all\u2019articolo l, nonch\u00e9 monitora l\u2019attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonch\u00e9 delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.<br \/>\n2. Salvo che il fatto costituisca pi\u00f9 grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto \u00e8 punito ai sensi dell\u2019articolo 650 del codice penale, come previsto dall\u2019articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6.<\/p>\n<p>ART. 5<br \/>\n(Disposizioni finali)<br \/>\n1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell\u20198 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.<br \/>\n2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all\u2019 articolo 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure pi\u00f9 rigorose.<br \/>\n3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri IO marzo e 4 marzo 2020.<br \/>\n4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all\u2019articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n, 6,<br \/>\n5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.<\/p>\n<p>MOD.3<br \/>\nAllegato 1<br \/>\nMisure igienico-sanitarie:<br \/>\na) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle<br \/>\nmam;<br \/>\nb) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;<br \/>\nc) evitare abbracci e strette di mano;<br \/>\nd) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;<br \/>\ne) igiene respiratoria (starnutire e\/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);<br \/>\nf) evitare l\u2019uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l\u2019attivit\u00e0 sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;<br \/>\n11) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;<br \/>\ni) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;<\/p>\n<p>l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;<br \/>\nm)usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate______<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AGGIORNAMENTO delle ore 9.10.<strong> Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano<\/strong>:<\/p>\n<p>ORE 2.31 HO FIRMATO L\u2019ORDINANZA PER OBBLIGARE ALLA QUARANTENA CHI ARRIVA IN PUGLIA DALLA LOMBARDIA E DALLE 11 PROVINCE DEL NORD<\/p>\n<p>Vi parlo come se foste i miei fi<span class=\"text_exposed_show\">gli, i miei fratelli, i miei nipoti:<\/span><\/p>\n<div class=\"text_exposed_show\">\n<p>Fermatevi e tornate indietro.<\/p>\n<p>Scendete alla prima stazione ferroviaria, non prendete gli aerei per Bari e per Brindisi, tornate indietro con le auto, lasciate l\u2019autobus alla prossima fermata.<\/p>\n<p>Non portate nella vostra Puglia l\u2019epidemia lombarda, veneta ed emiliana scappando per prevenire l\u2019entrata in vigore del decreto legge del Governo.<\/p>\n<p>State portando nei polmoni dei vostri fratelli e sorelle, dei vostri nonni, zii, cugini, genitori il virus che ha piegato il sistema sanitario del nord Italia.<\/p>\n<p>Avreste potuto proteggervi come prescritto, rimanendo in casa e adottando tutte le precauzioni che ormai avrete imparato.<\/p>\n<p>Ma avete preso una decisione sbagliata.<\/p>\n<p>Non ho purtroppo il potere di bloccarvi, ma posso ordinarvi di comunicare il vostro arrivo ai medici di famiglia e di rimanere a casa in isolamento fiduciario per 14 giorni.<\/p>\n<p>Se volete evitare queste conseguenze, se siete in Lombardia o nelle altre province indicate, non tornate adesso in Puglia e se siete gi\u00e0 in viaggio ritornate indietro.<\/p>\n<p>So cosa state provando.<br \/>\nMa dovete essere lucidi.<\/p>\n<p>Questo esodo non aiuta voi e fa solo male, tanto male a chi in Puglia vi aspetta e vi ama.<\/p>\n<p>E a chi si trova in Puglia dico: non chiedetemi di chiudere i confini della regione, di bloccare aerei, treni, autobus e automobili perch\u00e9 non ho questo potere. La limitazione della libert\u00e0 di circolazione \u00e8 di esclusiva competenza del Governo nazionale.<\/p>\n<p>Sono le due e mezza di notte e con l\u2019Avvocatura regionale abbiamo messo a punto il testo della ordinanza che vi allego.<\/p>\n<p>In questo modo sto facendo il massimo in mio potere per limitare danni sanitari gravissimi derivanti da questo improvviso esodo.<\/p>\n<p>* * *<\/p>\n<p>ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA<\/p>\n<p>OGGETTO: Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell\u2019art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica.<\/p>\n<p>IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE<\/p>\n<p>VISTO l\u2019art. 32 della Costituzione;<\/p>\n<p>VISTO lo Statuto della Regione Puglia;<\/p>\n<p>VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanit\u00e0 pubblica in particolare, l\u2019art. 32. Che dispone \u201c\u2026sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente pi\u00f9 comuni\u201d;<\/p>\n<p>VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31\/01\/2020 con la quale \u00e8 stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all\u2019insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;<\/p>\n<p>VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante \u00abMisure urgenti in materia di contenimento e gestione dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u00bb e in particolare l\u2019articolo 3;<\/p>\n<p>VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2020 che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria\u201d, all\u2019art.1 dispone di \u201cevitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza\u201d, con decorrenza dall\u20198 marzo 2020;<\/p>\n<p>VISTO che gli organi di comunicazione hanno diffuso online la notizia della \u201cfuga\u201d da parte di centinaia di persone che, in vista dell\u2019entrata in vigore del DPCM citato, hanno lasciato le citt\u00e0 della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria\u201d;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che l\u2019esodo di un cos\u00ec elevato numero di persone provenienti dalle zone cosiddette rosse potrebbe comportare l\u2019ingresso incontrollato in Puglia di soggetti a rischio di trasmissione del virus, con conseguente grave pregiudizio alla salute pubblica;<\/p>\n<p>CONSIDERATI l&#8217;evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell&#8217;epidemia e l&#8217;incremento dei casi sul territorio della Regione Puglia;<\/p>\n<p>CONSIDERATO che \u00e8 necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19 ai sensi dell\u2019art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanit\u00e0<\/p>\n<p>emana la seguente<br \/>\nORDINANZA<\/p>\n<p>Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Puglia con decorrenza dalla data del 7\/03\/2020, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell\u2019Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, hanno l\u2019obbligo:<br \/>\n&#8211; di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta o all\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica del servizio di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competente;<br \/>\n&#8211; di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni;<br \/>\n&#8211; di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;<br \/>\n&#8211; di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attivit\u00e0 di sorveglianza;<br \/>\n&#8211; in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l\u2019operatore di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.<\/p>\n<p>La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, comporter\u00e0 le conseguenze sanzionatorie come per legge (art. 650 c.p., se il fatto non costituisce pi\u00f9 grave reato).<\/p>\n<p>I Prefetti territorialmente competenti assicurano l\u2019esecuzione delle misure disposte con la seguente ordinanza.<br \/>\nLa presente ordinanza \u00e8 pubblicata sul sito istituzionale della Regione.<br \/>\nLa presente ordinanza \u00e8 trasmessa ai Sindaci e ai Prefetti.<br \/>\nAvverso la presente Ordinanza \u00e8 ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.<br \/>\nIl presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sar\u00e0 pubblicato sul BURP nonch\u00e9 inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.<\/p>\n<p>Bari, 8 marzo 2020<\/p>\n<p>Il Presidente<br \/>\nMichele Emiliano______<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div class=\"banner-above-post desktop mb-3\">\u00a0AGGIORNAMENTO delle ore 12.30. <strong>Comunicato stampa del sindaco di Lecce Carlo Salvemini<\/strong>:<\/div>\n<div>\n<p>\u201cConcittadine, concittadini, nella notte il Presidente Conte ha firmato un nuovo decreto che contiene nuove m\u00ecsure per il contenimento del contagio da COVID-19.<\/p>\n<p>Per quanto riguarda la Puglia ci sono alcune importanti novit\u00e0 che \u00e8 fondamentale conoscere.<\/p>\n<p>&#8211; sono sospese tutte le manifestazioni di qualsiasi natura svolte in luogo sia pubblico che privato, cinema e teatri compresi:<\/p>\n<p>&#8211; sono sospese le attivit\u00e0 di pub, scuole ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati<\/p>\n<p>(con sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 in caso di violazione)<\/p>\n<p>&#8211; \u00e8 sospesa l&#8217;apertura di musei e luoghi di cultura;<\/p>\n<p>&#8211; l&#8217;attivit\u00e0 di bar e ristoranti \u00e8 consentita con obbligo del gestore di fare rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro<\/p>\n<p>(con sospensione dell&#8217;attivit\u00e0 in caso di violazione);<\/p>\n<p>&#8211; in tutti gli altri esercizi commerciali, sia all&#8217;aperto che al chiuso, \u00e8 fatto obbligo al gestore di prevedere accessi contingentati per evitare assembramenti di persone al dine di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Come si vede c&#8217;\u00e8 una differenza nel decreto tra attivit\u00e0 di pub (sospesa) e quella di bar e ristoranti (consentita a condizione del rispetto della distanza interpersonale). Dall&#8217;interlocuzione avuta da ANCI con Protezione Civile si \u00e8 chiarito che anche ai primi \u00e8 consentita l&#8217;apertura purch\u00e9 venga fatta rispettare dal gestore la distanza minima di un metro all&#8217;interno del locale.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Sempre nella notte il Presidente Emiliano ha firmato una nuova ordinanza che fa obbligo per quanti arrivano in Puglia dalla Lombardia e dalle province indicate nell&#8217;ultimo DPCM di osservare la quarantena obbligatoria fiduciaria per 14 giorni, con comunicazione preventiva al medico di famiglia o all&#8217;operatore di sanit\u00e0 pubblica territorialmente competente.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ci\u00f2 allo scopo di chiudere possibili catene di contagio. \u00c8 un provvedimento che viene assunto a tutela della salute pubblica e che suggerisce il massimo della prudenza a quanti rientrano in regione provenienti da aree che il governo individua come a rischio.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Giungono appelli accorati per impedire che questi treni o aerei giungano a destinazione; o che venga impedito a chi si trova a bordo di poter scendere. Non abbiamo strumenti o poteri per accogliere questi inviti. Questa mattina le forza di polizia coordinate dal Questore di Lecce hanno organizzato un servizio pressa la stazione per informare i viaggiatori in arrivo da Lombardia, Toscana, Veneto, Emilia degli obblighi di quarantena obbligatoria previsti dall&#8217;ordinanza regionale. A partire da domani queste informazioni verranno fornite anche da stazioni e aeroporti di partenza con destinazione Puglia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Ricordo che non c&#8217;\u00e8 nessun provvedimento al momento che impone il divieto della libera circolazione dei cittadini &#8211; salvo eccezioni individuate &#8211; che pu\u00f2 essere disposto esclusivamente dal Governo Nazionale. Vale quindi l&#8217;appello gi\u00e0 lanciato a tutti voi da giorni: fiducia nelle istituzioni, fiducia tra i cittadini; consapevolezza e responsabilit\u00e0 individuale e collettiva.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>In questa fase epidemica la salute pubblica \u00e8 legata dai nostri comportamenti privati.<\/p>\n<p>Informo inoltre che il decreto raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.<\/p>\n<p>Da Sindaco con il tricolore che ha prestato giuramento davanti ai suoi concittadini sono tenuto a &#8220;osservare lealmente la Costituzione, e le leggi della Repubblica&#8221;. E a farmi quindi interprete di un interesse nazionale che chiama tutti noi ad unit\u00e0 di intenti, collaborazione istituzionale, coesione territoriale, solidariet\u00e0 nazionale. Ed invito tutti voi &#8211; pur consapevole delle preoccupazioni che ci agitano &#8211; ad avere fiducia nella forza del nostro Paese.<\/p>\n<p>Il Comune \u00e8 impegnato ogni giorno &#8211; con le sue risorse umane, con gli agenti della Polizia Locale, con gli operatori della Protezione Civile &#8211; a garantire e assicurare che le misure individuate come fondamentali per il contenimento del contagio vengano osservate. Con trasparenza e comprensione, confidando nella collaborazione di ciascuno. Andiamo avanti, uniti\u201d.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<div><\/div>\n<\/div>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/03\/08\/fuga-di-notizie-su-decreto-di-blocco-della-lombardia-treni-presi-dassalto\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/03\/08\/fuga-di-notizie-su-decreto-di-blocco-della-lombardia-treni-presi-dassalto\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Maria Antonietta Vacca_______ Fuga da Milano e dalla Lombardia. La bozza del decreto che inasprisce le misure contro il contagio del coronavirus, trapelata ma non ancora approvata dal governo, ha spinto una folla di persone alla Stazione Centrale di Milano. 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