{"id":166816,"date":"2020-05-14T11:47:50","date_gmt":"2020-05-14T09:47:50","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=166816"},"modified":"2020-05-14T11:50:56","modified_gmt":"2020-05-14T09:50:56","slug":"cosi-vengono-presentati-i-provvedimenti-del-decreto","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/05\/14\/cosi-vengono-presentati-i-provvedimenti-del-decreto\/","title":{"rendered":"QUESTA MATTINA IL COMUNICATO UFFICIALE. COSI&#8217; VENGONO PRESENTATI I PROVVEDIMENTI DEL DECRETO"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"alignnone size-full wp-image-166817\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/go.jpg\" alt=\"\" width=\"1400\" height=\"933\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/go.jpg 1400w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/go-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/go-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/go-768x512.jpg 768w\" sizes=\"(max-width: 1400px) 100vw, 1400px\" \/>(Rdl)______Il governo ha diffuso questa mattina un comunicato stampa sul decreto approvato e presentato in conferenza stampa (nella foto) ieri sera.<\/p>\n<p>Pubblichiamo qui di seguito il testo integrale, del comunicato stampa, il decreto non \u00e8 ancora disponibile______<\/p>\n<p>COVID-19, MISURE URGENTI PER LA SALUTE, L\u2019ECONOMIA, IL LAVORO E LE POLITICHE SOCIALI<br \/>\nMisure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u2019economia, nonch\u00e9 di politiche sociali, connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto-legge)<br \/>\nIl Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell\u2019economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all\u2019economia, nonch\u00e9 di politiche sociali, connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19.<\/p>\n<p>Il decreto interviene in diversi ambiti, in modo trasversale, con l\u2019intento di assicurare l\u2019unitariet\u00e0, l\u2019organicit\u00e0, e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti, al consolidamento, snellimento e velocizzazione degli istituti di protezione e coesione sociale.<\/p>\n<p>Di seguito, suddivise per ambito di competenza, le principali misure previste.<\/p>\n<p>1. Salute e sicurezza<br \/>\nSul piano sanitario, si dispongono il potenziamento e la riorganizzazione della rete ospedaliera, di quella assistenziale e dell\u2019attivit\u00e0 di sorveglianza attiva. Sono stanziati complessivamente, per il solo 2020, oltre 3 miliardi e 200 milioni di euro.<\/p>\n<p>Si rende stabile l\u2019incremento di 3.500 posti letto in terapia intensiva stabilito per far fronte all\u2019emergenza, e si stabilisce la riqualificazione di 4.225 posti letto di area semi-intensiva, che saranno fruibili sia in regime ordinario, sia in regime di trattamento infettivologico ad alta intensit\u00e0 di cure e il 50 per cento dei quali dovr\u00e0 essere immediatamente convertibile in posti letti di terapia intensiva.<\/p>\n<p>Inoltre, si rafforzano i servizi infermieristici distrettuali, con l\u2019introduzione dell\u2019infermiere di famiglia o di comunit\u00e0, per potenziare la presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da COVID-19. Per questo, si autorizza l\u2019assunzione di un numero massimo di circa 9.000 infermieri. Si prevede l\u2019assunzione di assistenti sociali e socio-sanitari, l\u2019attivazione di centrali operative regionali di assistenza ai malati e il riconoscimento economico del lavoro di assistenza ai pazienti pi\u00f9 fragili svolto dai medici di famiglia.<\/p>\n<p>Si consolider\u00e0 la separazione dei percorsi per i pazienti sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, rendendola strutturale e assicurando la ristrutturazione dei Pronto Soccorso con l\u2019individuazione di distinte aree di permanenza, in attesa di diagnosi.<br \/>\nSaranno implementati i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti interospedalieri per pazienti non affetti da COVID-19.<\/p>\n<p>Fino al 31 dicembre 2020, saranno resi disponibili 300 posti letto di terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture movimentabili, ciascuna delle quali dotata di 75 posti letto, da allocare in aree attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione e provincia autonoma.<\/p>\n<p>Per il 2020, le regioni e le province autonome possono incrementare i fondi della contrattazione integrativa per riconoscere, al personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nell\u2019emergenza epidemiologica, un premio commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato di emergenza.<\/p>\n<p>Dal 2020 al 2024, si incrementano di quasi 100 milioni di euro le borse di studio degli specializzandi di medicina.<br \/>\nSi velocizzano e snelliscono le procedure per l\u2019adozione, su tutto il territorio nazionale, del Fascicolo sanitario elettronico, che viene ulteriormente potenziato.<\/p>\n<p>Si incrementa di 1,5 miliardi di euro, per il 2020, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN), destinandone 1 miliardo all\u2019ulteriore finanziamento degli interventi di competenza del commissario straordinario per l\u2019emergenza sanitaria da COVID-19.<\/p>\n<p>Si stanziano risorse per il potenziamento del sistema sanitario militare e per il pagamento degli straordinari delle forze armate e delle forze di polizia.<\/p>\n<p>2. Sostegno alle imprese e all\u2019economia<br \/>\nIl decreto introduce misure concrete e immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall\u2019emergenza sanitaria.<br \/>\nTra le principali misure:<\/p>\n<p>un\u00a0contributo a fondo perduto\u00a0a favore dei soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa e di lavoro autonomo, titolari di\u00a0partita IVA, comprese le imprese esercenti attivit\u00e0 agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 \u00e8 stato inferiore ai due terzi dell\u2019ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l\u2019attivit\u00e0 a partire dal 1\u00b0 gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato\/corrispettivi. L\u2019ammontare del contributo \u00e8 determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta;<br \/>\n15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta;<br \/>\n10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell\u2019ultimo periodo d\u2019imposta.<br \/>\nIl contributo non concorrer\u00e0 alla formazione della base imponibile delle \u00a0\u00a0 \u00a0imposte sui redditi e sar\u00e0 erogato, nella seconda met\u00e0 di giugno, dall\u2019Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario;<br \/>\nl\u2019esenzione dal versamento del saldo dell\u2019IRAP\u00a0dovuta per il 2019 e\u00a0della prima rata, pari al 40 per cento, dell\u2019acconto dell\u2019IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l\u2019obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;<br \/>\nper i soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d\u2019imposta precedente, si istituisce un\u00a0credito d\u2019imposta\u00a0nella misura del 60 per cento dell\u2019ammontare mensile del canone di\u00a0locazione di immobili\u00a0a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all\u2019esercizio abituale e professionale dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d\u2019imposta precedente. Alle strutture alberghiere spetta indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo d\u2019imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d\u2019azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all\u2019esercizio abituale e professionale dell\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo, il credito d\u2019imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d\u2019imposta \u00e8 utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d\u2019imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all\u2019avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell\u2019imposta regionale sulle attivit\u00e0 produttive. Pu\u00f2 essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;<br \/>\nl\u2019abolizione del versamento della prima rata dell\u2019IMU, quota-Stato e quota-Comune in scadenza alla data del 16 giugno 2020 per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D\/2, vale a dire\u00a0alberghi e pensioni, a condizione che i possessori degli stessi siano anche gestori delle attivit\u00e0 ivi svolte. La norma prevede la stessa agevolazione per gli\u00a0stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali;<br \/>\nla riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come &#8220;trasporto e gestione del contatore&#8221; e &#8220;oneri generali di sistema&#8221;. L\u2019Autorit\u00e0 di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria\u00a0e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell\u2019energia elettrica nonch\u00e9 le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;<br \/>\nil\u00a0rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese, con la previsione della detraibilit\u00e0 per le persone fisiche e della deducibilit\u00e0 per quelle giuridiche, per il 2020, del 20 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o pi\u00f9 societ\u00e0 per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit\u00e0 limitata, anche semplificata, cooperativa, che non operino nel settore bancario, finanziario o assicurativo. L\u2019investimento massimo detraibile\/deducibile non pu\u00f2 eccedere l\u2019importo di euro 2.000.000. L\u2019ammontare, in tutto o in parte, non detraibile\/deducibile nel periodo d\u2019imposta di riferimento pu\u00f2 essere portato in detrazione dall\u2019imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d\u2019imposta successivi, ma non oltre il terzo. Alle stesse societ\u00e0 \u00e8 riconosciuto, a seguito dell\u2019approvazione del bilancio per l\u2019esercizio 2020, un credito d\u2019imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto fino a concorrenza del 30% dell\u2019aumento di capitale e comunque nei limiti previsti dal decreto (con un tetto massimo di 800.000 euro). La distribuzione di riserve prima del 1\u00b0 gennaio 2024 da parte della societ\u00e0 comporta la decadenza dal beneficio per il contribuente che ha sottoscritto l\u2019aumento di capitale e per la societ\u00e0 stessa e l\u2019obbligo per tutti i beneficiari di restituire gli importi, unitamente agli interessi legali;<br \/>\nulteriori norme per semplificare e velocizzare le operazioni di raccolta di capitali di rischio mediante\u00a0aumenti di capitale\u00a0delle societ\u00e0;<br \/>\nl\u2019autorizzazione a\u00a0Cassa depositi e prestiti S.p.a.\u00a0(CDP) alla costituzione di un patrimonio destinato, denominato \u201cPatrimonio Rilancio\u201d, a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell\u2019economia e delle finanze, che potr\u00e0 essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell\u2019Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato. Gli interventi avranno ad oggetto societ\u00e0 per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che \u00a0\u00a0 \u00a0hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalit\u00e0 degli interventi saranno definiti con DPCM, su proposta del Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. CDP S.p.a. potr\u00e0 utilizzare il patrimonio destinato per effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l\u2019assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario, in via preferenziale mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l\u2019acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attivit\u00e0 del patrimonio destinato o di singoli comparti \u00e8 consentita l\u2019emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito;<br \/>\nl\u2019istituzione del \u201cFondo Patrimonio PMI\u201d, la cui gestione sar\u00e0 affidata all\u2019Agenzia nazionale per l\u2019attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa \u2013\u00a0Invitalia. Il fondo sar\u00e0 finalizzato a sottoscrivere, entro il 31 dicembre, strumenti finanziari partecipativi, emessi dalle societ\u00e0 gi\u00e0 indicate al punto precedente;<br \/>\nulteriori misure di rafforzamento dell\u2019azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale;<br \/>\nla costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del \u201cFondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa\u201d, con una dotazione di 100 milioni di euro per l\u2019anno 2020 e l\u2019incremento delle dotazioni\u00a0del fondo nazionale per il sostegno all\u2019accesso alle abitazioni in locazione, del fondo a copertura delle garanzie concesse alle piccole e medie imprese, dell\u2019Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per le garanzie alle p.m.i. del settore agro-alimentare, del fondo garanzia mutui prima casa, del fondo per l\u2019acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2, del fondo di promozione integrata istituito dal cd. decreto \u201ccura Italia\u201d, del fondo 394\/81 per l\u2019internazionalizzazione delle p.m.i., con l\u2019ulteriore costituzione di un\u00a0fondo di garanzia\u00a0volto a sollevare le piccole medie imprese che attingono ai crediti per l\u2019internazionalizzazione dai costi e dagli oneri amministrativi derivanti dall\u2019esigenza di fornire fideiussioni bancarie e assicurative per parte dei crediti ottenuti;<br \/>\nla costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un \u201cFondo per il trasferimento tecnologico\u201d, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all\u2019utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative;<br \/>\nulteriori norme volte a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo delle start-up innovative, agendo nell\u2019ambito della misura \u201cSmart&amp;Start Italia\u201d;<br \/>\nla previsione che le regioni e le provincie autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto\u00a0dirette, a valere sulle proprie risorse, fino a un importo di 800.000 euro per impresa, concesse sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni. Gli aiuti non possono superare l\u2019importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell\u2019acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Gli stessi enti possono concedere garanzie riguardo sia ai prestiti per gli investimenti sia ai prestiti per il capitale di esercizio a favore delle imprese, in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all\u2019esercizio del credito, o ancora, aiuti sotto forma di tassi d\u2019interesse agevolati per i prestiti alle imprese, aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19, per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling, agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.<br \/>\n3. Tutela dei lavoratori e conciliazione lavoro\/famiglia<br \/>\nTra le principali misure di sostegno ai lavoratori e per la conciliazione lavoro\/famiglia, l\u2019introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennit\u00e0 di sostegno al reddito:<\/p>\n<p>ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020;<br \/>\nai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;<br \/>\nai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, \u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;<br \/>\nai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell\u2019Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020;<br \/>\nai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro viene erogata un\u2019indennit\u00e0 di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennit\u00e0 \u00e8 riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;<br \/>\nai lavoratori del settore agricolo gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo dell\u2019indennit\u00e0 di cui all\u2019articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, \u00e8 erogata per il mese di aprile 2020 un\u2019indennit\u00e0 di importo pari a 500 euro;<br \/>\n\u00e8 riconosciuta un\u2019indennit\u00e0 per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attivit\u00e0 o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione;<br \/>\nai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti \u00e8 erogata una indennit\u00e0 di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma.<br \/>\nTutte le indennit\u00e0 descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall\u2019INPS in unica soluzione, rispettando un determinato limite di spesa complessivo. \u00c8 stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennit\u00e0 con il beneficio del reddito di cittadinanza. Infine viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilit\u00e0 di richiedere l\u2019indennit\u00e0 per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.<\/p>\n<p>Oltre a quelle gi\u00e0 descritte, sono previste altre misure:<\/p>\n<p>si riconosce anche per i mesi di aprile e maggio 2020 l\u2019indennit\u00e0 di 600 euro riconosciuta nel mese di marzo per il sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria;<br \/>\nper il mese di maggio si introduce il \u201creddito di emergenza\u201d, destinato al sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessit\u00e0 economica in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, individuati secondo specifici requisiti di compatibilit\u00e0 e incompatibilit\u00e0. Il Rem sar\u00e0 erogato dall\u2019INPS in due quote ciascuna pari all\u2019ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020;<br \/>\nper i mesi di aprile e maggio 2020, si introduce un\u2019indennit\u00e0 pari a 600 euro in favore dei lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, riconosciuta dalla societ\u00e0 Sport e Salute S.p.a., nel limite massimo di 200 milioni di euro per l\u2019anno 2020. L\u2019indennit\u00e0 non concorre alla formazione del reddito e non \u00e8 riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza. Ai soggetti gi\u00e0 beneficiari per il mese di marzo 2020 dell\u2019indennit\u00e0 ex articolo 96 del decreto-legge n. 18 del 2020, la medesima indennit\u00e0 pari a 600 euro \u00e8 erogata, senza necessit\u00e0 di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020. E\u2019 stabilita poi la possibilit\u00e0, per i lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con retribuzione annua lorda non superiore a 50.000, di accedere al trattamento di integrazione salariale di cui all\u2019articolo 22 del decreto-legge n. 18 del 2020, limitatamente ad un periodo massimo di 9 settimane;<br \/>\nsi istituisce, presso il Ministero dell\u2019economia e delle finanze, del Fondo di garanzia per l\u2019accesso all\u2019anticipazione dei trattamenti di integrazione salariale, allo scopo di dare piena attuazione alla Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito, stipulata il 30 marzo 2020 tra l\u2019Associazione bancaria italiana (ABI) e le parti sociali;<br \/>\nsi modifica il trattamento ordinario di integrazione salariale e all\u2019assegno ordinario, con la previsione che i datori di lavoro che nell\u2019anno 2020 sospendono o riducono l\u2019at\u00activit\u00e0 lavorativa per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica possano presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all\u2019assegno ordinario con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d, per una durata massima di nove settimane per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, incrementate di ulteriori cinque settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiamo interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane. \u00c8 riconosciuto anche un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.\u00a0Ai beneficiari di assegno ordinario\u00a0spetta anche l\u2019assegno per il nucleo familiare. Viene reintrodotto l\u2019obbligo per i datori di lavoro di svolgere la procedura di informazione, la consultazione e l\u2019esame congiunto, con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;<br \/>\nla deroga ai limiti di fruizione del trattamento di cassa integrazione salariale\u00a0operai agricoli\u00a0(CISOA), richiesto per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, che viene concesso per un periodo massimo di 120 giorni, dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020, ed \u00e8 neutralizzato ai fini delle successive richieste;<br \/>\nl\u2019innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano gi\u00e0 in cassa integrazione straordinaria, nonch\u00e9 del trattamento di integrazione salariale in deroga;<br \/>\nlo stanziamento di risorse a copertura della eventuale necessit\u00e0 di un ulteriore finanziamento delle misure di integrazione salariale, prevedendo anche la possibilit\u00e0 di estendere il periodo massimo di durata dei trattamenti per un massimo di quattro settimane fruibili dal 1\u00b0 settembre al 31 ottobre 2020;<br \/>\nmisure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell\u2019INPS;<br \/>\nsi estende al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato \u00e8 equiparato a malattia ai fini del trattamento economico;<br \/>\nsi estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge \u201ccura Italia\u201d entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;<br \/>\nsi prevedono specifiche norme per lo svolgimento in sicurezza delle attivit\u00e0 produttive e commerciali, prevedendo la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell\u2019et\u00e0 o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilit\u00e0 che possono caratterizzare una maggiore rischiosit\u00e0;<br \/>\nsi riconosce un\u2019indennit\u00e0, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o pi\u00f9 contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L\u2019indennit\u00e0 non \u00e8 cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;<br \/>\nl\u2019innalzamento a trenta giorni dei\u00a0congedi\u00a0di cui possono fruire i\u00a0genitori lavoratori dipendenti del settore privato\u00a0per i figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni (per il quale \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione) e l\u2019estensione del relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa;<br \/>\nl\u2019aumento del limite massimo complessivo per l\u2019acquisto di servizi di\u00a0baby sitting\u00a0(da 600 euro a 1.200 euro) e la possibilit\u00e0, in alternativa, di utilizzare il bonus per l\u2019iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Per i comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico e per il settore sanitario pubblico e privato il limite massimo \u00e8 aumentato a 2.000 euro;<br \/>\nfino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID\u201319, i genitori\u00a0lavoratori dipendenti del settore privato\u00a0che hanno almeno un\u00a0figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore,\u00a0hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile\u00a0anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dalle norme vigenti, e a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione;<br \/>\nper i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalit\u00e0 di lavoro agile pu\u00f2 essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato;<br \/>\nnei mesi di maggio e giugno 2020 sono aumentati di 12 giornate i permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104 usufruibili;<br \/>\nal fine di promuovere il lavoro agricolo, si stabilisce la possibilit\u00e0 per i percettori di ammortizzatori sociali, limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa, di NASPI e DIS-COLL nonch\u00e9 di reddito di cittadinanza, di stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2000 euro per l\u2019anno 2020;<br \/>\nmisure di sostegno alle imprese per l\u2019attuazione delle disposizioni di cui al Protocollo di regolamentazione delle misure per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l\u2019acquisto di apparecchiature, attrezzature, dispositivi elettronici per l\u2019isolamento o il distanziamento dei lavoratori e altri strumenti di protezione individuale;<br \/>\nsi estende in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che svolgono attivit\u00e0 di interesse generale non in regime d\u2019impresa, le misure temporanee per il sostegno alla liquidit\u00e0 di cui all\u2019articolo 1, del decreto-legge \u201cliquidit\u00e0\u201d (decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23);<br \/>\nal fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria e favorire\u00a0l\u2019emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza, per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri. Per le medesime finalit\u00e0, i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di mesi sei dalla presentazione dell\u2019istanza. Se, nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato o la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa nei settori dell\u2019agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attivit\u00e0 connesse, assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, affetti da patologie o handicap che ne limitino l\u2019autosufficienza, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono previste specifiche disposizioni sulla permanenza dei procedimenti penali nei confronti dei datori di lavoro per favoreggiamento dell\u2019immigrazione clandestina e per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivit\u00e0 illecite, per il reato di cui all\u2019art.600 del codice penale o per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell\u2019articolo 603-bis del codice penale.<br \/>\n4. Ulteriori disposizioni per la disabilit\u00e0 e la famiglia<br \/>\nOltre alle disposizioni gi\u00e0 indicate per la famiglia e la disabilit\u00e0, si prevede:<\/p>\n<p>l\u2019incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze, a tutela dei disabili gravissimi ed i non autosufficienti, del Fondo per l\u2019assistenza alle persone con disabilit\u00e0 grave prive del sostegno familiare e del Fondo di sostegno per le strutture semiresidenziali per persone con disabilit\u00e0;<br \/>\nl\u2019incremento del Fondo per le politiche della famiglia e la destinazione, per l\u2019anno 2020, di una quota delle risorse ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivit\u00e0 di bambini e bambine di et\u00e0 compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre, e alla realizzazione di progetti volti a contrastare la povert\u00e0 educativa e ad implementare le opportunit\u00e0 culturali e educative dei minori.<br \/>\n5. Misure per gli enti territoriali<br \/>\nAl fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle citt\u00e0 metropolitane le risorse necessarie per l\u2019espletamento delle funzioni fondamentali, per l\u2019anno 2020, si istituisce un fondo presso il Ministero dell\u2019interno con una dotazione di 3,5 miliardi di euro, da ripartire tra comuni, province e citt\u00e0 metropolitane, entro il 10 luglio 2020 con decreto del Ministero dell\u2019interno di concerto con il Ministero dell\u2019economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito e dei fabbisogni per le funzioni fondamentali. Al fine di assicurare una celere erogazione di risorse utili per fronteggiare l\u2019emergenza sanitaria da COVID-19, si prevede di erogare il 30 per cento del fondo a titolo di acconto in proporzione alle entrate al 31 dicembre 2019, come risultanti dal SIOPE.<\/p>\n<p>Inoltre, si provvede al reintegro dei 400 milioni di euro del Fondo di solidariet\u00e0 comunale utilizzati per l\u2019emergenza alimentare e si anticipa l\u2019erogazione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province e le citt\u00e0 metropolitane per l\u2019anno 2020.<\/p>\n<p>Infine, si istituisce nello stato di previsione del Ministero dell\u2019economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a regioni, province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidit\u00e0, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili.<\/p>\n<p>Il fondo sar\u00e0 articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidit\u00e0 per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l\u2019altra per assicurare la liquidit\u00e0 a regioni e province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale.<\/p>\n<p>La gestione delle due sezioni del Fondo \u00e8 affidata alla Cassa depositi e prestiti, sulla base di una convenzione da stipulare tra il Ministero e la Cassa entro 10 giorni dall\u2019entrata in vigore del decreto.<\/p>\n<p>6. Misure di incentivo e semplificazione fiscale<br \/>\nSul fronte fiscale, tra l\u2019altro, si prevede:<\/p>\n<p>cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1\u00b0 gennaio del 2021, le cosiddette \u201cclausole di salvaguardia\u201d che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;<br \/>\ndetrazione\u00a0nella misura del\u00a0110 per cento\u00a0delle spese sostenute tra il 1\u00b0 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l\u2019efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all\u2019installazione di\u00a0impianti fotovoltaici\u00a0e\u00a0colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.\u00a0Per tali interventi \u2013 come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate \u2013 in luogo della detrazione, il contribuente potr\u00e0 optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potr\u00e0 recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;<br \/>\ncredito d\u2019imposta per l\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro: \u00e8 previsto un credito di imposta dell\u201960% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;<br \/>\ncredito d\u2019imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d\u2019imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d\u2019imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;<br \/>\ncompensazioni fiscali: a decorrere dall\u2019anno 2020, il limite per la compensazione orizzontale \u00e8 elevato da 700 mila a 1 milione di euro;<br \/>\ncredito imposta ricerca e sviluppo al sud: maggiorazione dell\u2019aliquota ordinaria dal 12 al 25% per grandi imprese e dal 12 al 35% per medie imprese e dal 12 al 45% per piccole imprese;<br \/>\nriduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell\u2019epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni \u00e8 totalmente esentata dall\u2019Iva;<br \/>\nincentivi per gli investimenti nell\u2019economia reale: potenziata la capacit\u00e0 dei piani di risparmio a lungo termine (pir) di convogliare risparmio privato verso il mondo delle imprese, affinch\u00e9 l\u2019investimento di specifici pir sia diretto, per oltre il 70% del valore complessivo del piano, a beneficio di pmi non quotate sul Ftse Mib e Ftse Mid;<br \/>\nversamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, gi\u00e0 sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;<br \/>\nsospesi pignoramenti su stipendi e pensioni: fino al 31 agosto 2020 sono sospesi i pignoramenti su stipendi, salari e pensioni effettuati dall\u2019agente della riscossione;<br \/>\nsospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l\u20198 marzo e il giorno antecedente all\u2019entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;<br \/>\nsospensione della compensazione tra credito imposta e debito iscritto a ruolo: si consente di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione con i debiti iscritti a ruolo;<br \/>\nproroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1\u00b0gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;<br \/>\nproroga rideterminazione del costo di acquisto di terreni e partecipazioni: la disposizione prevede la possibilit\u00e0 di rivalutare le partecipazioni non negoziate ed i terreni posseduti al 1\u00b0 luglio 2020. Le aliquote dell\u2019imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell\u201911 per cento;<br \/>\nrinvio procedura automatizzata di liquidazione dell\u2019imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1\u00b0 gennaio 2021 l\u2019applicazione della procedura di integrazione da parte dell\u2019agenzia delle entrate dell\u2019imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l\u2019annotazione di assolvimento dell\u2019imposta;<br \/>\nrinvio dell\u2019entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1\u00b0 gennaio 2021;<br \/>\nrinvio della lotteria degli scontrini e dell\u2019obbligo del registratore telematico al 1\u00b0 gennaio 2021;<br \/>\nmodifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale (Isa) per i periodi di imposta 2020.<br \/>\n7.\u00a0Misure per la tutela del credito e del risparmio<br \/>\nAl fine di evitare o porre rimedio a una grave perturbazione dell\u2019economia e preservare la stabilit\u00e0 finanziaria, il Ministero dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato, nei sei mesi successivi all\u2019entrata in vigore del decreto, a concedere la garanzia dello Stato su passivit\u00e0 delle banche aventi sede legale in Italia, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, fino a un valore nominale di 15 miliardi di euro.<\/p>\n<p>Inoltre, al fine di assicurare l\u2019ordinato svolgimento delle eventuali procedure di liquidazione coatta amministrativa delle banche diverse da quelle di credito cooperativo, con attivit\u00e0 totali di valore pari o inferiore a 5 miliardi di euro, il Ministro dell\u2019economia e delle finanze \u00e8 autorizzato a concedere il sostegno pubblico alle operazioni di trasferimento a una banca acquirente di attivit\u00e0 e passivit\u00e0, di azienda, rami d\u2019azienda nonch\u00e9 di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco della banca in liquidazione coatta amministrativa, nelle forme specificate dal decreto.<\/p>\n<p>Il Ministro dell\u2019economia e delle finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d\u2019Italia, presenta alla Commissione europea una relazione annuale sul funzionamento del regime di aiuti di Stato previsto.<\/p>\n<p>8. Sostegno al turismo<br \/>\nTax credit vacanze: per il 2020 \u00e8 riconosciuto un credito alle famiglie con un Isee non superiore a 40.000 euro, un credito, relativo al periodo d\u2019imposta 2020, per i pagamenti legati alla fruizione dei servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive dagli agriturismi e dai bed&amp;breakfast. Il credito, utilizzabile da un solo componente per ciascun nucleo familiare, \u00e8 pari a 500 euro per ogni nucleo familiare con figlio a carico, a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona;<br \/>\nfondo turismo: per sostenere il settore turistico con operazioni di mercato, \u00e8 istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro il 2020, finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da societ\u00e0 di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attivit\u00e0 turistico-ricettive;<br \/>\npromozione turistica in Italia: per favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale, \u00e8 istituito il \u201cFondo per la promozione del turismo in Italia\u201d, con una dotazione di 30 milioni di euro per l\u2019anno 2020;<br \/>\nulteriori misure di sostegno per il settore turistico: \u00e8 istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 per la concessione di contributi in favore delle imprese turistico ricettive, delle aziende termali e degli stabilimenti balneari, come concorso nelle spese di sanificazione e di adeguamento conseguente alle misure di contenimento contro la diffusione del COVID-19.<br \/>\n9.\u00a0Misure per l\u2019istruzione e la cultura<br \/>\nFondo emergenze imprese e istituzioni culturali: \u00e8 istituito un Fondo con una dotazione di 225 milioni di euro, destinato al sostegno delle librerie, dell\u2019intera filiera dell\u2019editoria, nonch\u00e9 dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.<br \/>\nPer assicurare il funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura, tenuto conto delle mancate entrate causate dall\u2019emergenza, \u00e8 autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2020.<br \/>\n10. Misure per l\u2019editoria e le edicole<br \/>\nAl fine di sostenere l\u2019offerta informativa online in coincidenza con l\u2019emergenza sanitaria sono previste varie misure, tra le quali:<\/p>\n<p>limitatamente all\u2019anno 2020, l\u2019innalzamento del credito d\u2019imposta per gli investimenti pubblicitari al 50 per cento;<br \/>\nal fine di garantire il pagamento entro i termini di legge del rateo del contributo all\u2019editoria in favore delle imprese beneficiarie, la verifica della regolarit\u00e0 previdenziale e fiscale prevista per il primo pagamento \u00e8 cancellata. La verifica rimane invece operativa per in previsione del saldo del contributo;<br \/>\nin via straordinaria per l\u2019anno 2020, un credito d\u2019imposta dell\u20198 per cento della spesa sostenuta nell\u2019anno 2019 per l\u2019acquisto della carta utilizzata per la stampa di libri e giornali;<br \/>\na titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 durante l\u2019emergenza sanitaria, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (edicolanti), non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione, \u00e8 riconosciuto un contributo una tantum fino a 500 euro, entro il limite di 7 milioni di euro per l\u2019anno 2020;<br \/>\nper il 2020, l\u2019applicazione dell\u2019IVA per il commercio di quotidiani e di periodici con una forfetizzazione del reso al 95 per cento, in luogo dell\u201980 per cento previsto in via ordinaria.<br \/>\n11.\u00a0\u00a0 \u00a0Misure per le infrastrutture e i trasporti<br \/>\nQueste le principali misure previste nel settore delle infrastrutture e dei trasporti:<\/p>\n<p>al fine di sostenere le imprese ferroviarie per i danni derivanti dalla contrazione del traffico ferroviario a causa dell\u2019emergenza, si prevede un indennizzo a favore di RFI quale gestore dell\u2019intera infrastruttura ferroviaria nazionale, finalizzato a compensare il gestore a fronte della riduzione degli introiti derivanti dal pedaggio e dei corrispettivi, causata dalla contrazione del traffico ferroviario e dalla soppressione dei treni da parte delle altre imprese ferroviarie che, conseguentemente non corrispondono il pedaggio al gestore della rete;<br \/>\nper le medesime ragioni, si prevede la riduzione a favore di tutte le imprese ferroviarie di trasporto passeggeri e merci operanti sull\u2019infrastruttura ferroviaria nazionale, di una quota parte del canone di accesso all\u2019infrastruttura;<br \/>\nsi istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo finalizzato a ristorare gli operatori aerei con basi in Italia per la riduzione del traffico determinata dalle misure di prevenzione e contenimento del virus COVID-19;<br \/>\nsi introducono anche misure finalizzate al sostegno agli operatori portuali e alle imprese che operano nel settore portuale e marittimo, prevedendo, in particolare, misure a sostegno della operativit\u00e0 degli scali nazionali, come la facolt\u00e0 per le Autorit\u00e0 di sistema portuale e per l\u2019 Autorit\u00e0 portuale di Gioia Tauro, di disporre la riduzione o l\u2019azzeramento, dell\u2019importo dei canoni concessori e di quelli relativi alle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, dovuti in relazione all\u2019anno 2020, per i concessionari che dimostrino di aver subito una diminuzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento;<br \/>\nal fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, \u00e8 istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio;<br \/>\nper incentivare forme di mobilit\u00e0 sostenibile alternative al trasporto pubblico locale che garantiscano il diritto alla mobilit\u00e0 delle persone nelle aree urbane a fronte delle limitazioni al trasporto pubblico locale operate dagli enti locali per fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19 si prevede che il \u201cProgramma sperimentale buono mobilit\u00e0\u00bb incentivi forme di mobilit\u00e0 sostenibile alternative al trasporto pubblico locale. In particolare, ai residenti maggiorenni nei capoluoghi di Regione, nelle Citt\u00e0 metropolitane, nei capoluoghi di Provincia ovvero nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti \u00e8 riconosciuto un \u201cbuono mobilit\u00e0\u201d, pari al 60 per cento della spesa sostenuta e comunque non superiore a euro 500, a partire dal 4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l\u2019acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonch\u00e9 di veicoli per la mobilit\u00e0 personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali\u00a0segway,\u00a0hoverboard, monopattini e monowheel ovvero per l\u2019utilizzo dei servizi di mobilit\u00e0 condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Tale \u201cbuono mobilit\u00e0\u201d pu\u00f2 essere richiesto per una sola volta ed esclusivamente per una delle destinazioni d\u2019uso previste. Al riguardo, si prevede lo stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per l\u2019anno 2020, per un totale di 120 milioni di euro per tale annualit\u00e0. Per gli anni 2021 e seguenti il Programma incentiva il trasporto pubblico locale e regionale e forme di mobilit\u00e0 sostenibile ad esso integrative a fronte della rottamazione di autoveicoli e motocicli altamente inquinanti. Si prevede che il buono venga riconosciuto per la rottamazione della tipologia di autovetture e di motocicli indicati dal 1\u00b0 gennaio al 31 dicembre 2020; tale buono pu\u00f2 essere impiegato anche per l\u2019acquisto di veicoli per la mobilit\u00e0 personale a propulsione prevalentemente elettrica quali\u00a0segway,\u00a0hoverboard, monopattini e\u00a0monowheel. Inoltre, il decreto amplia la normativa vigente che prevede il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l\u2019ammodernamento e la messa a norma di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, ricomprendendo anche le piste ciclabili;<br \/>\nviene introdotto il rimborso dei costi sostenuti per l\u2019acquisto di abbonamenti di viaggio per servizi ferroviari e di trasporto pubblico dai viaggiatori pendolari. Possono accedere alla richiesta di ristoro i possessori di un abbonamento ferroviario o di trasporto pubblico locale in corso di validit\u00e0 durante il periodo interessato dalle misure governative e non hanno potuto utilizzare, del tutto o in parte, il titolo di viaggio. Il rimborso pu\u00f2 avvenire mediante l\u2019emissione di un voucher o il prolungamento della durata dell\u2019abbonamento;<br \/>\nal fine di assicurare un adeguato sostegno di natura mutualistica alle imprese del settore autotrasporto, si prevede un incremento di 20 milioni di euro, per l\u2019anno 2020, del fondo finalizzato alla copertura della riduzione compensata dei pedaggi autostradali.<br \/>\n12. Misure per lo sport<br \/>\nSi agevolano le associazioni e societ\u00e0 sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull\u2019intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 30 giugno 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all\u2019affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.<\/p>\n<p>I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 31 luglio o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020.<\/p>\n<p>Inoltre, si stabilisce che i soggetti concessionari possono sottoporre all\u2019ente concedente una domanda di revisione del rapporto concessorio in essere, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio originariamente pattuite, anche attraverso l\u2019allungamento del termine di durata del rapporto, in modo da consentire il graduale recupero dei proventi non incassati per effetto della applicazione delle misure di sospensione delle attivit\u00e0 sportive disposte in forza dei provvedimenti statali e regionali, e l\u2019ammortamento degli investimenti effettuati. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all\u2019operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.<\/p>\n<p>Si stabilisce che la sospensione delle attivit\u00e0 sportive, disposta con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativi dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e 25 marzo 2020, n. 19, \u00e8 sempre valutata quale fattore di sopravvenuto squilibrio dell\u2019assetto di interessi pattuito con il contratto di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo. In ragione di tale squilibrio il conduttore ha diritto, limitatamente alle cinque mensilit\u00e0 da marzo 2020 a luglio 2020, ad una corrispondente riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, si presume pari al cinquanta per cento del canone contrattualmente stabilito.<\/p>\n<p>Si estendono le disposizioni gi\u00e0 previste dal decreto \u201ccura Italia\u201d in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, anche ai contratti di abbonamento per l\u2019accesso a palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, per i quali si sia verificata l\u2019impossibilit\u00e0 sopravvenuta della prestazione a seguito delle misure di restrizione e contenimento.<\/p>\n<p>Per far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo, si prevede che una quota della raccolta delle scommesse sportive sia destinata sino al 31 luglio 2022 alla costituzione del \u201cFondo salva sport\u201d. Le suddette risorse sono destinate a misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.<\/p>\n<p>13.\u00a0Misure per l\u2019agricoltura<br \/>\nSi istituisce il \u201cFondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi\u201d, con una dotazione di 500 milioni di euro per l\u2019anno 2020, finalizzato all\u2019attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell\u2019acquacoltura.<\/p>\n<p>Inoltre, per fronteggiare le gravi difficolt\u00e0 per l\u2019intero settore zootecnico, dovute alla chiusura di mense e punti di ristorazione e del rallentamento delle esportazioni, con conseguenze soprattutto per i trasformati del latte destinati al consumo fresco e per il settore carne, si prevede la compensazione parziale delle spese di stoccaggio e di stagionatura di tali prodotti, destinati ad essere immessi in commercio mesi dopo la loro fabbricazione.<\/p>\n<p>14.\u00a0\u00a0 \u00a0Misure in materia di istruzione<br \/>\nAl fine di assicurare la ripresa dell\u2019attivit\u00e0 scolastica in condizioni di sicurezza e di garantire lo svolgimento dell\u2019anno scolastico 2020\/2021 in modo adeguato alla situazione epidemiologica, il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche \u00e8 incrementato di 331 milioni di euro nel 2020. Le risorse sono destinate ai seguenti interventi:<\/p>\n<p>acquisto di servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, per la didattica a distanza e per l\u2019assistenza medico-sanitaria e psicologica, di servizi di lavanderia, di rimozione e smaltimento di rifiuti;<br \/>\nacquisto di dispositivi di protezione e di materiali per l\u2019igiene individuale e degli ambienti, nonch\u00e9 di ogni altro materiale, anche di consumo, in relazione all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19;<br \/>\ninterventi in favore della didattica degli studenti con disabilit\u00e0, disturbi specifici di apprendimento ed altri bisogni educativi speciali;<br \/>\ninterventi utili a potenziare la didattica anche a distanza e a dotare le scuole e gli studenti degli strumenti necessari per la fruizione di modalit\u00e0 didattiche computabili con la situazione emergenziale nonch\u00e9 a favorire l\u2019inclusione scolastica e ad adottare le misure che contrastino la dispersione;<br \/>\nacquisto e messa a disposizione, in particolare degli studenti meno abbienti, in comodato d\u2019uso, di dispositivi digitali individuali e della necessaria connettivit\u00e0 di rete per la fruizione della didattica a distanza nonch\u00e9 per favorire l\u2019inclusione scolastica e adottare misure che contrastino la dispersione;<br \/>\nacquisto e utilizzo di strumenti editoriali e didattici innovativi;<br \/>\nadattamento degli spazi interni ed esterni e la loro dotazione allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 didattica in condizioni di sicurezza, inclusi interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione, nonch\u00e9 interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione dei laboratori didattici, delle palestre, di ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e dell\u2019infrastruttura informatica.<br \/>\nInoltre, si semplificano le procedure di approvazione e di autorizzazione dei mutui BEI per l\u2019edilizia scolastica a valere sulla programmazione triennale nazionale, con l\u2019introduzione della possibilit\u00e0 di concedere anticipazioni agli enti locali.<\/p>\n<p>Infine, si prevede che i soggetti pubblici e privati che svolgono i servizi educativi del sistema integrato 0\/6 anni e le scuole paritarie dell\u2019infanzia a gestione pubblica o privata beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette o delle compartecipazioni comunque denominate da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione delle attivit\u00e0 in presenza a seguito delle misure adottate per contrastare la diffusione del Covid-19, di un contributo previsto per 65 milioni.______<\/p>\n<p>LA RICERCA nel nostro articolo immediatamente precedente<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"7a4bFFF5Yr\"><p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/05\/14\/da-una-lacrima-sul-viso-ho-capito-tante-cose\/\">QUELLA LACRIMA SUL VISO<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/05\/14\/da-una-lacrima-sul-viso-ho-capito-tante-cose\/embed\/#?secret=7a4bFFF5Yr\" data-secret=\"7a4bFFF5Yr\" width=\"500\" height=\"282\" title=\"&#8220;QUELLA LACRIMA SUL VISO&#8221; &#8212; LecceCronaca.it\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/05\/14\/cosi-vengono-presentati-i-provvedimenti-del-decreto\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/05\/14\/cosi-vengono-presentati-i-provvedimenti-del-decreto\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Rdl)______Il governo ha diffuso questa mattina un comunicato stampa sul decreto approvato e presentato in conferenza stampa (nella foto) ieri sera. 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