{"id":17282,"date":"2013-06-04T13:45:55","date_gmt":"2013-06-04T13:45:55","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=17282"},"modified":"2025-06-25T13:47:07","modified_gmt":"2025-06-25T11:47:07","slug":"in-difesa-dei-consumatori","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/04\/in-difesa-dei-consumatori\/","title":{"rendered":"IN DIFESA DEI CONSUMATORI"},"content":{"rendered":"<p><strong>Tutela dei risparmiatori. Se manca la clausola che prevede il recesso di 7 giorni per ognuna delle vendita \u201cfuori sede\u201d il contratto \u00e8 nullo e\u00a0 i titoli-spazzatura tornano alla banca<\/strong><\/p>\n<p><strong>Cambio di orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione: il risparmiatore va tutelato anche quando l\u2019investimento avviene su iniziativa del promotore fuori dal servizio di collocamento<\/strong><\/p>\n<p>Importante decisione delle Sezioni Unite della Suprema Corte che con un\u2019inversione del precedente orientamento in materia di collocamento dei cosiddetti \u201ctitoli &#8211; spazzatura\u201d interpretano le norme del testo unico sulla finanza (Tuf) in maggior favore rispetto al risparmiatore .<\/p>\n<p>Con la sentenza 13905\/13 in questione pubblicata in data odierna 03 giugno, ritornano alla banca i titoli piazzati dall\u2019intermediario quando nel contratto fra l\u2019istituto di credito e il risparmiatore non \u00e8 stato garantito il diritto di recesso nell\u2019ambito della vendita effettuata fuori dalla sede.<\/p>\n<p>E ci\u00f2 anche laddove il negozio risulta sottoscritto non nell\u2019ambito di un servizio di collocamento che la banca presta all\u2019emittente o all\u2019offerente i titoli, ma in esecuzione di un servizio d\u2019investimento diverso, sempre per iniziativa del promotore finanziario.\u00a0 L\u2019interpretazione estensiva della norma del testo unico sulla finanza (Tuf) rispetto alla precedente giurisprudenza tanto da segnare un vero e proprio revirement che aveva riguardato anche differenti posizioni dottrinali, deve infatti essere preferita guardando alla \u201cratio\u201d della norma che intende offrire ampia tutela al risparmiatore, con sette giorni di riflessione durante i quali l\u2019efficacia del contratto risulta differita, tutte le volte che l\u2019investimento non \u00e8 frutto di una ponderata scelta del cliente che sceglie di sua iniziativa di recarsi per l\u2019operazione presso la sede dell\u2019intermediario finanziario.<\/p>\n<p>Nel caso di specie, \u00e8 stato rigettato il ricorso della banca che si \u00e8 vista annullare il contratto di vendita fuori sede delle obbligazioni emesse da una nota azienda italiana poi fallita, con l\u2019inevitabile corollario di rendere inesigibili i bond emessi. A nulla vale l\u2019invocazione tendere a ritenere applicabile l\u2019interpretazione pi\u00f9 rigida del Tuf in base alla lettera della disposizione.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 anche in virt\u00f9 della Carta dei diritti fondamentali dell\u2019Unione europea che stabilisce inequivocabilmente che bisogna garantire un \u00ablivello elevato di protezione dei consumatori\u00bb e, dunque, di interpretare le norme ambigue nei confronti di questi ultimi. La garanzia del recesso senza oneri per il cliente per sette giorni, evidenziano gli ermellini riuniti nelle Sezioni Unite stante l\u2019importanza della vicenda e le interpretazioni contrastanti, punta a compensare il fatto che il risparmiatore non ha potuto riflettere abbastanza sull\u2019investimento che non \u00e8 sottoscritto presso la sede dell\u2019intermediario ma nasce comunque dall\u2019iniziativa del promotore finanziario. <a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2018\/06\/07\/perche-le-cripto-valute-fanno-cosi-paura\/\">Scopri di pi\u00f9<\/a><\/p>\n<p>Peraltro, neanche l\u2019assunto della banca secondo cui l\u2019interpretazione restrittiva della norma s\u2019inserisce nell\u2019ambito del collocamento vero e proprio\u00a0 secondo cui l\u2019offerta in vendita avviene a condizioni uniformi e predeterminate e in base a un contratto-quadro stipulato in precedenza fra l\u2019intermediario e l\u2019investitore.<\/p>\n<p>La circostanza che rileva in tali casi, per i Giudici del Palazzaccio, \u00e8 che il risparmiatore pu\u00f2 essere colto di sorpresa dall\u2019offerta del promotore, al di l\u00e0 del fatto che il prezzo di vendita dei titoli sia pi\u00f9 o meno fisso. E il recesso \u201cincriminato\u201d riguarda comunque le singole operazioni poste in essere dal cliente e non la stipulazione del contratto-quadro. N\u00e9 si pu\u00f2 invocare utilmente la circostanza secondo cui nei sette giorni di \u201climbo\u201d le condizioni del mercato mobiliare potrebbero mutare.<\/p>\n<p>Alla luce di tale importante sentenza, spiega Giovanni D\u2019Agata, presidente e fondatore dello \u201c<a href=\"http:\/\/www.sportellodeidiritti.org\/\">Sportello dei Diritti<\/a>\u201d, si aprono importanti profili di tutela per tutti i risparmiatori lesi nei loro diritti. Come associazione, promuoveremo azioni in tal senso a tutela del risparmio violato facendo valere tale nuova interpretazione della Suprema Corte che gode della forza persuasiva delle Sezioni Unite dello stesso collegio.<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/04\/in-difesa-dei-consumatori\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/04\/in-difesa-dei-consumatori\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tutela dei risparmiatori. 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