{"id":17789,"date":"2013-06-16T07:54:11","date_gmt":"2013-06-16T07:54:11","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=17789"},"modified":"2013-06-16T07:55:14","modified_gmt":"2013-06-16T07:55:14","slug":"lecce-annullati-gli-estimi-catastali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/16\/lecce-annullati-gli-estimi-catastali\/","title":{"rendered":"LECCE: ANNULLATI GLI ESTIMI CATASTALI"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: left\" align=\"center\">L\u2019Agenzia del Territorio di Lecce, nei mesi scorsi, ha notificato a 56.000 cittadini-contribuenti leccesi gli avvisi di accertamento catastali, ai sensi del comma 335 della L. n. 311\/2004, aumentando di una unit\u00e0 tutte le classi degli immobili siti nel Comune di Lecce.<\/p>\n<p>E\u2019 la prima volta che a livello nazionale l\u2019Agenzia del Territorio colpisce un\u2019intera citt\u00e0, aumentando genericamente tutti gli estimi catastali e costringendo i contribuenti leccesi a proporre circa 7.000 ricorsi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Lecce.<\/p>\n<p>La normativa sopra citata prevede la revisione parziale del classamento delle unit\u00e0 immobiliari di propriet\u00e0 privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell\u2019ICI si discosta <strong>significatamente<\/strong> dall\u2019analogo rapporto relativo all\u2019insieme delle microzone comunali.<\/p>\n<p>Per la determinazione di cui sopra, il Comune di Lecce chiedeva l\u2019intervento dell\u2019Agenzia del Territorio e quest\u2019ultima negli ultimi mesi ha proceduto alla notifica di avvisi di accertamento relativi a due microzone della citt\u00e0 di Lecce.<\/p>\n<p>Secondo l\u2019Agenzia del Territorio, le motivazioni degli avvisi di cui sopra si sono basate su presunti interventi di riqualificazione della viabilit\u00e0 interna e di arredo urbano nel centro storico; per la microzona 1 si \u00e8 evidenziata la presenza significativa di unit\u00e0 immobiliari qualificate come popolari o addirittura ultra popolari in un\u2019area che ha mutato i caratteri popolari o economici che aveva nell\u2019anteguerra e per la microzona 2 si \u00e8 segnalata la grandissima espansione dell\u2019abitato riqualificatosi e fortemente sviluppatosi nell\u2019ultimo ventennio.<\/p>\n<p>Avverso i suddetti avvisi di accertamento nei mesi scorsi ho presentato molteplici e tempestivi ricorsi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, eccependo il difetto assoluto di motivazione, la nullit\u00e0 del provvedimento per difetto di prova, l\u2019illegittima determinazione della rendita catastale, la mancanza dei presupposti della revisione parziale del classamento e, nel merito, gli errori nei calcoli perch\u00e9 non si era rispettata la media aritmetica ponderata.<\/p>\n<p><strong>Oltretutto, anche con l\u2019assistenza dello Sportello dei Diritti di Giovanni e Francesco D\u2019Agata, sono stati presentati i primi ricorsi cumulativi, ammessi dalla recente sentenza n. 4490 del 22 febbraio 2013 della Corte di Cassazione \u2013 Sez. Tributaria -.<\/strong><\/p>\n<p>Infatti, in base alla succitata sentenza dei giudici di legittimit\u00e0, \u00e8 pacificamente ammissibile la proposizione di un unico ricorso cumulativo avverso pi\u00f9 atti di accertamento, dovendo ritenersi applicabile al processo tributario l\u2019art. 104 c.p.c., il quale consente la proposizione contro la stessa parte e, quindi, la trattazione unitaria di una pluralit\u00e0 di domande anche non connesse tra loro, con risultato peraltro analogo a quello ottenuto nel caso di riunione di processi anche soltanto soggettivamente connessi.<\/p>\n<p><strong>Nei giorni scorsi, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce \u2013 Sez. Quarta &#8211; (Pres. e Rel. il Dott. Oronzo De Pascalis) ha disposto quanto segue.<\/strong><\/p>\n<p>a)\u00a0\u00a0\u00a0 Innanzitutto, ha concesso la sospensiva richiesta nel ricorso collettivo, con ci\u00f2 ritenendo ritualmente proposto e depositato il ricorso cumulativo in ossequio ai corretti principi giurisprudenziali sopra esposti dalla Suprema Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>b)\u00a0\u00a0\u00a0 Ha totalmente annullato gli avvisi di classamento impugnati con le seguenti sentenze:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>n. 459\/04\/13, depositata il 13\/06\/2013 (RGR n. 214\/13);<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>n. 460\/04\/13, depositata il 13\/06\/2013 (RGR n. 248\/13);<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>n. 461\/04\/13, depositata il 13\/06\/2013 (RGR n. 249\/13);<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>n. 462\/04\/13, depositata il 13\/06\/2013 (RGR n. 250\/13);<\/strong><\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 <strong>n. 463\/04\/13, depositata il 13\/06\/2013 (RGR n. 442\/13).<\/strong><\/p>\n<p>I primi giudici tributari, preliminarmente, hanno annullato gli accertamenti catastali per un totale difetto di motivazione, tenuto conto che la motivazione costituisce l\u2019elemento centrale e qualificante degli atti impositivi, attraverso cui l\u2019Agenzia del Territorio deve rendere palese il ragionamento in base al quale \u00e8 stata indotta ad adottare il relativo provvedimento e a dargli un determinato contenuto.<\/p>\n<p>Orbene, dalla generica motivazione dell\u2019atto impugnato non \u00e8 dato conoscere le modalit\u00e0 di rilevazione dei valori medi, n\u00e9 gli atti di trasferimento monitorati e rilevati, n\u00e9 la metodologia e la bont\u00e0 dei sistemi di rilevazione, n\u00e9 la specifica menzione dei rapporti e del relativo scostamento, con conseguente limitazione del diritto di difesa del contribuente interessato.<\/p>\n<p>Secondo i giudici di merito, nella fattispecie, il singolo contribuente leccese si \u00e8 trovato nella impossibilit\u00e0 di verificare se sussistessero realmente le anomalie poste a base della revisione del classamento (quale imprescindibile presupposto dell\u2019atto di riclassamento) e se ed in qual misura le asserite anomalie avessero inciso sulla classe dei singoli immobili.<\/p>\n<p>Infatti, la mera indicazione della nuova classe non \u00e8 sufficiente ad offrire elementi idonei a far comprendere il motivo dello specifico mutamento.<\/p>\n<p>Inoltre, secondo i giudici leccesi, con la carenza di motivazione dell\u2019avviso di accertamento concorre anche una palese violazione dell\u2019art. 61 del DPR n. 1142\/1949.<\/p>\n<p>Infatti, tale norma impone la necessit\u00e0 del confronto delle unit\u00e0 immobiliari da riclassare con \u201cle unit\u00e0 tipo\u201d ai fini del collocamento nelle categorie e classi prestabilite per zone censuarie.<\/p>\n<p>Sull\u2019ufficio gravava l\u2019assolvimento del suddetto onere probatorio, che non \u00e8 stato assolutamente assolto durante il processo tributario.<\/p>\n<p>Aumentando genericamente tutte le classi degli immobili della citt\u00e0 di Lecce, l\u2019Agenzia del Territorio ha ottenuto un incremento uniformemente distribuito di quasi il 20% della base imponibile, determinando una vera e propria revisione degli estimi catastali non autorizzata da alcuna disposizione di legge.<\/p>\n<p>Di fatto, \u00e8 stata totalmente cancellata la prima classe A e C, mentre sono state escluse dall\u2019aumento le unit\u00e0 contenute nelle classi apicali, ovvero quelle di maggior pregio.<\/p>\n<p><strong>Di conseguenza, secondo i giudici leccesi, deve essere censurato l\u2019operato dell\u2019Agenzia del Territorio di Lecce che, se pure animato dall\u2019intenzione di eliminare una disomogeneit\u00e0 tra le varie zone, ha di fatto non solo posto nel nulla il diritto del contribuente ad una congrua motivazione ma ha, perfino, contribuito ad elevare e non a ridurre la sperequazione esistente.<\/strong><\/p>\n<p>Oltretutto, l\u2019Agenzia del Territorio non poteva nel processo tributario addurre ragioni di rettifica diverse da quelle indicate dall\u2019atto impugnato, come pi\u00f9 volte deciso dalla Suprema Corte di Cassazione.<\/p>\n<p>Le corrette e condivisibili sentenze dei giudizi leccesi hanno giustamente censurato il comportamento dell\u2019Agenzia del Territorio di Lecce, che non solo avrebbe dovuto motivare e provare le differenze catastali dei vari immobili ma, soprattutto, <strong>non avrebbe dovuto con un semplice \u201cclic\u201d genericamente aumentare tutti gli immobili della citt\u00e0 di Lecce perch\u00e9 le operazioni catastali generaliste sono previste e disciplinate soltanto dalla legge nazionale e non pu\u00f2 un locale ufficio fiscale permettersi di aumentare le rendite, creando gravi disagi ad un\u2019intera cittadinanza (anche da un punto di vista economico, perch\u00e9 per ogni ricorso bisognava pagare il contributo fisso unificato tributario di \u20ac 120).<\/strong><\/p>\n<p><strong>MAURIZIO VILLANI\u00a0<\/strong><strong>Avvocato Tributarista in Lecce<\/strong><\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/16\/lecce-annullati-gli-estimi-catastali\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2013\/06\/16\/lecce-annullati-gli-estimi-catastali\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019Agenzia del Territorio di Lecce, nei mesi scorsi, ha notificato a 56.000 cittadini-contribuenti leccesi gli avvisi di accertamento catastali, ai sensi del comma 335 della L. n. 311\/2004, aumentando di una unit\u00e0 tutte le classi degli immobili siti nel Comune di Lecce. 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