{"id":184171,"date":"2021-06-23T15:50:14","date_gmt":"2021-06-23T13:50:14","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=184171"},"modified":"2021-06-23T16:42:56","modified_gmt":"2021-06-23T14:42:56","slug":"consiglio-di-stato-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2021\/06\/23\/consiglio-di-stato-2\/","title":{"rendered":"ULTIM&#8217;ORA \/ IL CONSIGLIO DI STATO SALVA IL MOSTRO, DA&#8217; RAGIONE AI PROPRIETARI VECCHI E NUOVI E DA&#8217; TORTO AI CITTADINI: &#8220;non c&#8217;\u00e8 imminente pericolo per la salute&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" class=\"aligncenter wp-image-184942\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ta-3.jpg\" alt=\"\" width=\"512\" height=\"384\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ta-3.jpg 512w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ta-3-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/ta-3-400x300.jpg 400w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/>(Rdl)______La legge prevedeva il deposito della sentenza entro il termine di quarantacinque giorni, termine da calcolare a partire dal 13 maggio scorso, giorno della discussione del ricorso di ArcerlorMittal a cui si sono affiancati anche Ilva in amministrazione straordinaria, societ\u00e0 proprietaria degli impianti e il Ministero per la Transizione ecologica.<\/p>\n<p>I giudici del Consiglio di Stato in ultima istanza dovevano decidere se confermare oppure ribaltare la sentenza emessa il 13 febbraio scorso dal Tar di Lecce che aveva disposto lo spegnimento dell\u2019area a caldo dello stabilimento, come imposto dall\u2019ordinanza del sindaco Rinaldo Melucci.<\/p>\n<p>Lo scorso marzo, i giudici del Consiglio di Stato avevano concesso la sospensiva ad ArcelorMittal\u00a0 riservandosi la decisione finale di merito e fissando l\u2019udienza a maggio.<\/p>\n<p>Poi, la lunga attesa.<\/p>\n<p>Oggi la parola definitiva, da parte della massima autorit\u00e0 amministrativa.<\/p>\n<p>La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha accolto gli appelli di Arcelor Mittal Spa e di Ilva Spa in amministrazione straordinaria, per cui potranno continuare la loro produzione.<\/p>\n<p>La motivazione sta nel fatto che, secondo quanto hanno valutato i giudici del Consiglio di Stato, &#8220;non c&#8217;\u00e8 imminente pericolo per la salute&#8221;.______<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>AGGIORNAMENTO delle ore 16.40. Il Consiglio di Stato ha diramato il seguente comunicato, in merito alla sua decisione resa nota oggi<\/p>\n<p><em>GIUSTIZIA\u00a0\u00a0 AMMINISTRATIVA\u00a0<\/em><em>\u00a0UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE<\/em><\/p>\n<p><strong>ILVA, CDS: ORDINANZA SINDACO NON LEGITTIMA PER ASSENZA PERICOLO IMMINENTE<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Con la sentenza n. 4802 del 23 giugno 2021, la Sezione IV del Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli di Arcelor Mittal S.p.a. e di Ilva S.p.a. in amministrazione straordinaria, ha annullato l\u2019ordinanza n. 15 del 27 febbraio 2020, con cui il Sindaco di Taranto aveva ordinato loro, nelle rispettive qualit\u00e0 di gestore e proprietario dello stabilimento siderurgico \u201cex Ilva\u201d, di individuare entro 60 giorni gli impianti interessati da emissioni inquinanti e rimuoverne le eventuali criticit\u00e0, e qualora ci\u00f2 non fosse avvenuto di procedere nei 60 giorni successivi alla \u201csospensione\/fermata\u201d delle attivit\u00e0 dello stabilimento. L\u2019ordinanza era stata emessa, nell\u2019esercizio dei poteri di necessit\u00e0 e urgenza del Sindaco a tutela della salute della cittadinanza, a seguito di episodi di emissioni di fumi e gas verificatisi nell\u2019agosto 2019 e nel febbraio 2020 e delle successive verifiche ambientali e sanitarie.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il Tar della Puglia, sezione staccata di Lecce, pronunciandosi in primo grado sul ricorso delle due societ\u00e0, lo aveva respinto a seguito di un\u2019approfondita istruttoria.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In particolare, la Sezione non ha condiviso la tesi principale delle societ\u00e0 appellanti, secondo cui deve escludersi ogni spazio di intervento del Sindaco in quanto i rimedi predisposti dall\u2019ordinamento, nell\u2019ambito dell\u2019autorizzazione integrata ambientale (AIA) che assiste l\u2019attivit\u00e0 svolta nello stabilimento, sarebbero idonei a far fronte a qualunque possibile inconveniente. Tuttavia, ha ritenuto che quel complesso di rimedi (compresi i poteri d\u2019urgenza gi\u00e0 attribuiti al Comune dal T.U. sanitario del 1934, i rimedi connessi all\u2019AIA che prevedono l\u2019intervento del Ministero della transizione ecologica e le norme speciali adottate per l\u2019Ilva dal 2012 in poi) sia tale da limitare il potere di ordinanza del Sindaco, gi\u00e0 per sua natura \u201cresiduale\u201d, alle sole situazioni eccezionali in cui sia comprovata l\u2019inadeguatezza di quei rimedi a fronteggiare particolari e imminenti situazioni di pericolo per la salute pubblica.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Premesso che l\u2019accertamento giudiziale doveva concentrarsi unicamente sulla legittimit\u00e0 dell\u2019ordinanza del Sindaco senza poter estendersi alle annose e travagliate vicende che hanno interessato lo stabilimento \u201cex Ilva\u201d (oggetto di un piano di adeguamento adottato in base alla legislazione speciale post-2012, le cui tempistiche sono gi\u00e0 state considerate legittime dal Consiglio di Stato con due pareri del 2019), la Sezione ha ritenuto che in concreto il potere di ordinanza d\u2019urgenza fosse stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, non emergendo la sussistenza di \u201cfatti, elementi o circostanze tali da evidenziare e provare adeguatamente che il pericolo di reiterazione degli eventi emissivi fosse talmente imminente da giustificare l\u2019ordinanza contingibile e urgente, oppure che il pericolo paventato comportasse un aggravamento della situazione sanitaria in essere nella citt\u00e0 di Taranto, tale da indurre ad anticipare la tempistica prefissata per la realizzazione delle migliorie\u201d dell\u2019impianto.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Pertanto, pur senza negare la grave situazione ambientale e sanitaria da tempo esistente nella citt\u00e0 di Taranto, gi\u00e0 al centro di vicende giudiziarie penali e di una sentenza di condanna dell\u2019Italia da parte della Corte Europea dei Diritti Umani (relativa per\u00f2 alla precedente gestione dello stabilimento, rispetto alla quale le misure intraprese negli ultimi anni hanno segnato \u201cuna linea di discontinuit\u00e0\u201d), si \u00e8 concluso che \u201cnella specie il potere di ordinanza abbia finito per sovrapporsi alle modalit\u00e0 con le quali, ordinariamente, si gestiscono e si fronteggiano le situazioni di inquinamento ambientale e di rischio sanitario, per quegli stabilimenti produttivi abilitati dall\u2019A.I.A.\u201d, non essendosi evidenziato un pericolo \u201culteriore\u201d rispetto a quello ordinariamente collegato allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 industriale.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Correlativamente, pur non condividendo l\u2019impostazione delle societ\u00e0 appellanti le quali imputavano al Tar leccese di aver debordato dal proprio ambito di giudizio, finendo per occuparsi dell\u2019idoneit\u00e0 e adeguatezza delle misure connesse all\u2019AIA anzich\u00e9 della legittimit\u00e0 dell\u2019ordinanza del Sindaco (laddove invece la verifica dell\u2019efficacia di tali misure era proprio finalizzata all\u2019accertamento circa la sussistenza o meno dei presupposti per l\u2019intervento del Sindaco), la Sezione ha ritenuto che il rigetto del ricorso in primo grado non trovasse conforto neanche nelle risultanze dell\u2019istruttoria svolta dallo stesso Tar, laddove da un lato \u00e8 emerso che i pi\u00f9 recenti episodi emissivi non sono dovuti a difetti strutturali dell\u2019impianto, dall\u2019altro \u00e8 stata acquisita una congerie di dati a volte non pertinenti e comunque non tali da provare in modo certo l\u2019esistenza di particolari anomalie tali da costituire serio e imminente pericolo per la popolazione. Anche sotto tale profilo, l\u2019ordinanza risulta quindi emessa \u201csenza che vi sia stata un\u2019univoca individuazione delle cause del potenziale pericolo e senza che sia risultata acclarata sufficientemente la probabilit\u00e0 della loro ripetizione\u201d.______<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>LA RICERCA nel nostro ultimo articolo sulla questione, del 19 giugno scorso<\/p>\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"p4rZwhtOoT\"><p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2021\/06\/19\/il-mostro-li-alleva-a-piombo-e-arsenico-nuove-rivelazioni-scientifiche-sullo-stato-di-salute-dei-bambini-tarantini\/\">IL MOSTRO LI ALLEVA A PIOMBO E ARSENICO. OGGI NUOVE E SEMPRE PIU&#8217; ALLARMANTI RIVELAZIONI SCIENTIFICHE SULLO STATO DI SALUTE DEI BAMBINI TARANTINI<\/a><\/p><\/blockquote>\n<p><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2021\/06\/19\/il-mostro-li-alleva-a-piombo-e-arsenico-nuove-rivelazioni-scientifiche-sullo-stato-di-salute-dei-bambini-tarantini\/embed\/#?secret=p4rZwhtOoT\" data-secret=\"p4rZwhtOoT\" width=\"500\" height=\"282\" title=\"&#8220;IL MOSTRO LI ALLEVA A PIOMBO E ARSENICO. 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