{"id":23393,"date":"2014-01-12T09:23:06","date_gmt":"2014-01-12T09:23:06","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=23393"},"modified":"2014-01-12T09:26:38","modified_gmt":"2014-01-12T09:26:38","slug":"lavvocato-pur-avendo-labilitazione-non-poteva-esercitare","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2014\/01\/12\/lavvocato-pur-avendo-labilitazione-non-poteva-esercitare\/","title":{"rendered":"L&#8217;AVVOCATO PUR AVENDO L&#8217;ABILITAZIONE NON POTEVA ESERCITARE"},"content":{"rendered":"<p><strong><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/avvocato.gif\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/01\/avvocato-150x150.gif\" alt=\"\" width=\"150\" height=\"150\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-23396\" \/><\/a>Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all\u2019albo, anche se risulta in possesso dell\u2019abilitazione. Per la Cassazione Penale per far scattare il carcere per esercizio abusivo della professione \u00e8 sufficiente curare le pratiche legali e non \u00e8 necessaria la presenza in udienza. La spendita del titolo costituisce anche \u201cfalsa dichiarazione a pubblico ufficiale\u201d. 4 mesi di reclusione a leccese<\/strong><\/p>\n<p>Dura sentenza per un leccese da parte della Cassazione penale che ha ritenuto colpevole di esercizio abusivo della professione e di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale un avvocato che pur avendo conseguito l\u2019abilitazione esercitava la professione senza essere iscritto all\u2019albo.<\/p>\n<p>Per la Suprema Corte, peraltro, ai fini del perfezionamento del reato non \u00e8 necessaria la spendita del nome davanti a giudici o altri pubblici ufficiali: l\u2019esercizio abusivo della professione si configura per il solo fatto che il professionista curi pratiche legali per clienti senza comparire in udienza come avvocato.<\/p>\n<p>La sentenza 646\/14 della quinta sezione penale della Corte di Cassazione depositata in data di ieri 10 gennaio ha, infatti,.confermato la decisione per un professionista, rinviato a giudizio per i reati previsti dagli articoli 348 e 495 del Codice Penale, ossia per aver esercitato la professione legale senza alcuna iscrizione all\u2019albo e per la spendita del nome davanti a giudici e altri pubblici ufficiali.<\/p>\n<p>Nel ricorrere innanzi ai giudici di legittimit\u00e0, l\u2019imputato aveva sostenuto che, affinch\u00e9 si configuri il reato di esercizio abusivo non \u00e8 determinante la mancata iscrizione all\u2019albo, ma la mancanza di abilitazione che lui invece aveva conseguito.<\/p>\n<p>Per i giudici di Piazza Cavour, che hanno rigettato il ricorso proposto dal professionista, ai fini della configurazione del delitto di esercizio abusivo della professione di avvocato \u00e8 sufficiente la condotta di chi, conseguita l\u2019abilitazione statale, eserciti l\u2019attivit\u00e0 professionale prima di aver ottenuto l\u2019iscrizione all\u2019albo professionale.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 secondo l\u2019interpretazione pi\u00f9 recente delle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno statuito che: \u00ab<em>La norma incriminatrice dell\u2019articolo 348 c.p., che punisce chi abusivamente esercita una professione, per la quale \u00e8 richiesta una speciale abilitazione dello Stato, trova la propria ratio nella necessit\u00e0 di tutelare l\u2019interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probit\u00e0 e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualit\u00e0 morali e culturali richieste dalla legge\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>Neanche il richiamo alla sentenza 199\/93 della Corte costituzionale scrimina il reo, non solo perch\u00e9 non \u00e8 compito della Consulta interpretare le norme di diritto, ma soprattutto perch\u00e9 la ricordata decisione non affermava affatto un principio in contrasto con quello dichiarato dalla Corte di legittimit\u00e0.<\/p>\n<p>In buona sostanza con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite, i giudici di legittimit\u00e0 hanno stabilito che \u00ab<em>ci\u00f2 che la norma penale individua come elemento necessario e sufficiente per l\u2019integrazione della fattispecie \u00e8 l\u2019assenza di quella speciale abilitazione che lo Stato richiede per l\u2019esercizio della professione, mentre il contenuto ed i limiti propri di ciascuna abilitazione, non rifluiscono &#8211; come ritiene il giudice a quo &#8211; all\u2019interno della struttura del fatto tipico, ma costituiscono null\u2019altro che un presupposto di fatto che il giudice \u00e8 chiamato a valutare caso per caso<\/em>\u00bb.<\/p>\n<p>Infine, anche il motivo di ricorso circa il concorso dei reati di esercizio abusivo e spendita del titolo risulta essere infondato. Gli ermellini rilevano che \u00ab<em>l\u2019esercizio abusivo della professione legale, ancorch\u00e9 riferito allo svolgimento dell\u2019attivit\u00e0 riservata al professionista iscritto nell\u2019albo degli avvocati, non implica necessariamente la spendita al cospetto del giudice o di altro pubblico ufficiale della qualit\u00e0 indebitamente assunta, sicch\u00e9 il reato si perfeziona per il solo fatto che l\u2019agente curi pratiche legali dei clienti o predisponga ricorsi anche senza comparire in udienza qualificandosi come avvocato; ne deriva che quando quest\u2019ultima condotta si accompagna alla prima, viene leso anche il bene giuridico della fede pubblica tutelato dall\u2019art. 495 Cp e si configura il concorso dei detti reati\u00bb<\/em>.<\/p>\n<p>Per Giovanni D&#8217;Agata, presidente dello \u201c<a href=\"http:\/\/www.sportellodeidiritti.org\/\">Sportello dei Diritti<\/a>\u201d, si tratta di un precedente significativo che chiarisce ancor pi\u00f9 precisamente gli angusti limiti per il pieno esercizio della professione forense; ci\u00f2 anche a tutela della platea dei clienti e dei cittadini stante l\u2019interesse generale sotteso al delicato compito che spetta ai difensori.<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2014\/01\/12\/lavvocato-pur-avendo-labilitazione-non-poteva-esercitare\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2014\/01\/12\/lavvocato-pur-avendo-labilitazione-non-poteva-esercitare\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Condannato penalmente avvocato che esercita senza essere iscritto all\u2019albo, anche se risulta in possesso dell\u2019abilitazione. 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