{"id":253732,"date":"2026-01-08T12:48:50","date_gmt":"2026-01-08T11:48:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=253732"},"modified":"2026-01-08T12:48:53","modified_gmt":"2026-01-08T11:48:53","slug":"tap-rese-note-oggi-le-motivazioni-della-sentenza-del-12-maggio-scorso","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/01\/08\/tap-rese-note-oggi-le-motivazioni-della-sentenza-del-12-maggio-scorso\/","title":{"rendered":"TAP, RESE NOTE OGGI LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL 12 MAGGIO SCORSO"},"content":{"rendered":"\n<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"2560\" height=\"1706\" class=\"wp-image-253733\" style=\"width: 1500px;\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0.jpg\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0.jpg 2560w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0-300x200.jpg 300w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0-1024x682.jpg 1024w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0-768x512.jpg 768w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0-1536x1024.jpg 1536w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/01\/DSC00615-scaled_d0-2048x1365.jpg 2048w\" sizes=\"(max-width: 2560px) 100vw, 2560px\" \/><\/p>\n\n\n\n<p>Comunicato istituzionale della Corte di Appello di Lecce ____________<\/p>\n\n\n\n<p>Con la sentenza emessa in data 12 maggio 2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 8.11.2025, il Tribunale di Lecce ha deciso sulla rilevanza penale di alcune condotte connesse alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, come compendiate in sette articolati capi di imputazione.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, con riferimento alla prima complessa contestazione, il Tribunale ha assolto gli imputati perch\u00e9 il fatto non sussiste, avendo ritenuto legittimi tutti gli atti di assenso emanati &#8211; in particolare quelli rilasciati con D.M. n. 223 dell&#8217;11.9.14 (di compatibilit\u00e0 paesaggistica del progetto relativo alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline) e, per l&#8217;effetto, con D.M. n. 72\/2015 (di approvazione del progetto definitivo dell&#8217;opera Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN900-36), in quanto era stata correttamente compiuta la valutazione, sul piano ambientale e paesaggistico, degli &#8220;<em>effetti cumulativi<\/em>&#8221; della globalit\u00e0 dell&#8217;opera sino alla connessione con la rete nazionale (TAP e SRG-Snam Rete Gas), e degli<em> &#8220;impatti ambientali&#8221;, <\/em>come emerso all\u2019esito dell\u2019istruttoria e dalla disamina dei documenti prodotti, avendovi TAP provveduto, per quanto possibile, al momento di adozione dell\u2019ESIA e, soprattutto, successivamente, in sede di integrazioni a seguito delle richieste integrative formulate dal Ministero dell\u2019Ambiente. Parimenti, ha considerato legittime tutte le varianti in corso d&#8217;opera.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne, poi, il delitto di danneggiamento collegato all\u2019espianto degli ulivi, il Tribunale ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla societ\u00e0 fosse lecita, perch\u00e9 conforme alle linee guida in materia, come compendiate nella legge dalla Regione Puglia n. 14 del 4.6.2007 per la \u201c<em>tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia<\/em>\u201d e, soprattutto, nella deliberazione della Giunta regionale del 3.9.2013 n. 1576.<\/p>\n\n\n\n<p>In aggiunta, non ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalit\u00e0 fra la condotta di espianto e la morte degli ulivi, tenuto conto della concomitante azione distruttiva del noto batterio <em>xylella fatidiosa<\/em>, il cui periodo di incubazione \u00e8 variabile e non preventivabile, sfuggendo in alcuni casi al controllo degli esami preventivi.<\/p>\n\n\n\n<p>Infine, ha ritenuto non sussistere l\u2019elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma, tenuto conto delle cautele adottate da TAP durante la fase dell\u2019espianto e durante quella di custodia e cura presso i canopi, in attesa del loro reimpianto.<\/p>\n\n\n\n<p>Quanto alla questione relativa all\u2019inquinamento ambientale colposo, unico capo per cui la Procura della Repubblica ha richiesto la condanna di alcuni imputati, dopo aver esaminato la fattispecie contestata nei suoi elementi costitutivi, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di ragionevoli dubbi in merito alla riconducibilit\u00e0 all\u2019attivit\u00e0 di cantiere dello sversamento delle sostanze rinvenute in falda acquifera in misura superiore alle CSC.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha poi considerato la condotta contestata come non connotata di abusivit\u00e0 e, soprattutto, ha ritenuto che lo sversamento non fosse connotato da significativit\u00e0 \u2013 elemento oggettivo richiesto dalla disposizione &#8211; tenuto conto degli indici elaborati dalla dottrina in materia ai fini della riconduzione della norma al principio di determinatezza: nella specie, quelli del quantitativo di elemento rinvenuto, del tempo limitato in cui era avvenuta la contaminazione, della ridottissima diffusione spaziale, della non pericolosit\u00e0 per la salute umana.<\/p>\n\n\n\n<p>Non sussistendo il reato presupposto, ha preso atto della non ricorrenza dell\u2019illecito amministrativo collegato al reato contestato a TAP.<\/p>\n\n\n\n<p>A parere del Tribunale non sussiste neppure il reato contravvenzionale contestato al capo 3) di cui all\u2019art. 137 d.lgs 152\/06, non essendo le condotte contestate riconducibili ad uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni, non esercitandosi nel cantiere tale tipologia di attivit\u00e0: risultavano assenti gli elementi necessari secondo la normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, per la ricorrenza di uno scarico, ovverosia la presenza di un sistema stabile di collettamento, con collegamento, senza soluzione di continuit\u00e0, del ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.<\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto concerne, poi, tutte le questioni inerenti la realizzazione delle recinzioni di cantiere il Tribunale ha ritenuto che le stesse non necessitassero di titolo autorizzativo dal punto di vista edilizio, rientrando nel regime di edilizia libera, ex art.<em>6, comma 1, lettera e-bis)<\/em>, trattandosi di opere strutturalmente e funzionalmente precarie, essendo state rimosse al termine delle attivit\u00e0 connesse alla realizzazione dell\u2019opera; per la medesima ragione, la loro realizzazione non rientrava nell\u2019alveo applicativo dell\u2019art. 10 comma 4 legge 353\/2000, disciplinante il divieto di realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate ad attivit\u00e0 produttive su soprassuoli percorsi da fuoco, non potendosi tali opere precarie ricondursi a tale categoria, se non con una non consentita applicazione analogica della norma penale <em>in malam partem.<\/em><\/p>\n\n\n\n<p>Con riferimento alla violazione dell\u2019art. 181 d.lgs 42\/04, il Tribunale ha premesso che le recinzioni di cantiere necessitassero di autorizzazione paesaggistica, essendo la relativa normativa pi\u00f9 stringente di quella edilizia, non ammettendo eccezioni all\u2019ottenimento del titolo diverse da quelle previste dal D.P.R. 31\/2017.<\/p>\n\n\n\n<p>Con riguardo, quindi, a quella realizzata nella cosiddetta \u201cZona Rossa\u201d, ha ritenuto che la sua realizzazione in assenza di titolo fosse scriminata perch\u00e9 imposta dall\u2019ordinanza Prefettizia n. 0108892 del 12.11.17 e dall\u2019ordinanza emessa dalla Questura di Lecce Prot. n. 1118\/5\/536.OP, emanate per ragioni di sicurezza dei lavoratori e delle forze dell\u2019ordine, in considerazione dei ripetuti e violenti scontri avvenuti con alcuni manifestanti contrari alla costruzione del gasdotto, che rendevano estremamente difficoltosi i lavori e minavano la sicurezza complessiva del sito. In effetti, la societ\u00e0 rimuoveva la recinzione alla scadenza prevista nell\u2019ordinanza del Prefetto.<\/p>\n\n\n\n<p>In un altro caso il Tribunale ha ritenuto il predetto reato estinto, essendo decorsi i relativi termini di prescrizione, non avendo considerato valida la variante in corso d&#8217;opera autorizzata dal MISE in data 14.3.18, poich\u00e9 rilasciata sul presupposto che la nuova recinzione non interessasse aree soggette a vincolo paesaggistico, come previsto dalla Carta dei Vincoli connessa al DM autorizzative, quando invece tali aree erano interessate da vincoli paesaggistici, come emerso con certezza all\u2019esito dell\u2019istruttoria.Residuavano perci\u00f2 dubbi al Tribunale, non potendosi escludere che la condotta non fosse sorretta da valida autorizzazione, tenendo conto del presupposto erroneo su cui il citato provvedimento di autorizzazione alla variante in corso d\u2019opera emanato dal Ministero risultaca fondato, non essendo peraltro agevole stabilire se le stesse aree ricadessero nell\u2019alveo applicativo dell\u2019autorizzazione unica, ex art. 52 D.P.R. 327\/01 \u2013 come accadeva in altro caso oggetto di contestazione, per cui il Tribunale perveniva ad un\u2019assoluzione nel merito.<\/p>\n\n\n\n<p>Ha ritenuto, infine, che la contestata realizzazione di uno spianamento di circa 7 metri, con estirpazione di macchia mediterranea, non fosse ricollegabile all\u2019attivit\u00e0 di cantiere, essendo stato compiuto prima dell\u2019istituzione della \u201cZona Rossa\u201d, in un momento in cui la societ\u00e0 non aveva la disponibilit\u00e0 dell\u2019area. ____________<\/p>\n\n\n\n<p>LA RICERCA nel nostro articolo del 12 maggio scorso<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-wp-embed is-provider-leccecronaca-it wp-block-embed-leccecronaca-it\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<blockquote class=\"wp-embedded-content\" data-secret=\"mOgAk9eCYV\"><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2025\/05\/12\/il-gasdotto-tap-non-ha-inquinato-il-salento-assolti-gli-otto-imputati-rimasti-a-giudizio-con-questa-accusa\/\">IL GASDOTTO TAP NON HA INQUINATO IL SALENTO, ASSOLTI GLI OTTO IMPUTATI RIMASTI A GIUDIZIO CON QUESTA ACCUSA<\/a><\/blockquote><iframe class=\"wp-embedded-content\" sandbox=\"allow-scripts\" security=\"restricted\" style=\"position: absolute; clip: rect(1px, 1px, 1px, 1px);\" title=\"&#8220;IL GASDOTTO TAP NON HA INQUINATO IL SALENTO, ASSOLTI GLI OTTO IMPUTATI RIMASTI A GIUDIZIO CON QUESTA ACCUSA&#8221; &#8212; LecceCronaca.it\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2025\/05\/12\/il-gasdotto-tap-non-ha-inquinato-il-salento-assolti-gli-otto-imputati-rimasti-a-giudizio-con-questa-accusa\/embed\/#?secret=ccQ4YAuNKD#?secret=mOgAk9eCYV\" data-secret=\"mOgAk9eCYV\" width=\"500\" height=\"282\" frameborder=\"0\" marginwidth=\"0\" marginheight=\"0\" scrolling=\"no\"><\/iframe>\n<\/div><\/figure>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/01\/08\/tap-rese-note-oggi-le-motivazioni-della-sentenza-del-12-maggio-scorso\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/01\/08\/tap-rese-note-oggi-le-motivazioni-della-sentenza-del-12-maggio-scorso\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Comunicato istituzionale della Corte di Appello di Lecce ____________ Con la sentenza emessa in data 12 maggio 2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 8.11.2025, il Tribunale di Lecce ha deciso sulla rilevanza penale di alcune condotte connesse alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, come compendiate in sette articolati capi di imputazione. 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