{"id":40073,"date":"2014-11-29T18:17:46","date_gmt":"2014-11-29T17:17:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=40073"},"modified":"2014-11-29T18:50:15","modified_gmt":"2014-11-29T17:50:15","slug":"le-segnalazioni-delle-banche-alla-centrale-rischi-non-possono-avvenire-in-caso-di-mancanza-di-liquidita-temporanea-ma-solo-in-presenza-di-insolvenza-generalizzata","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2014\/11\/29\/le-segnalazioni-delle-banche-alla-centrale-rischi-non-possono-avvenire-in-caso-di-mancanza-di-liquidita-temporanea-ma-solo-in-presenza-di-insolvenza-generalizzata\/","title":{"rendered":"LE SEGNALAZIONI DELLE BANCHE ALLA &#8220;CENTRALE RISCHI&#8221; NON POSSONO AVVENIRE IN CASO DI MANCANZA DI LIQUIDITA&#8217; TEMPORANEA , MA SOLAMENTE IN PRESENZA DI INSOLVENZA GENERALIZZATA"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/images8.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"258\" height=\"196\" title=\"images\" class=\"alignleft size-full wp-image-40074\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2014\/11\/images8.jpg\" \/><\/a>di Giuseppe Angiuli______Una recente pronuncia cautelare del Tribunale di Bari, sembra andare nella netta direzione di voler fermare un comportamento scorretto ma purtroppo assai diffuso tra gli istituti bancari.<\/p>\n<p>Ci si riferisce a quella nota prassi per la quale le banche procedono subito a segnalare i nominativi dei propri clienti alla Centrale Rischi di Banca d\u2019Italia non appena si presenta la minima inadempienza rispetto ad una qualsiasi obbligazione nei confronti delle stesse banche e senza avere dapprima approfondito la complessiva esposizione debitoria dei loro clienti.<\/p>\n<p>Un imprenditore di Monopoli (Bari), cliente di una nota banca estera con sportelli anche nel territorio pugliese, aveva usufruito per alcuni anni di un\u2019apertura di credito in conto corrente (il cosiddetto \u201cfido\u201d).<\/p>\n<p>Improvvisamente, senza che prima fosse accaduto nulla di particolare che potesse fare presagire l\u2019insolvenza del correntista, l\u2019istituto gli aveva da un momento all\u2019altro revocato l\u2019affidamento, chiedendogli di rientrare subito dalla esposizione, ammontante a circa \u20ac 10.000.<\/p>\n<p>Il cliente a quel punto aveva contestato energicamente le modalit\u00e0 (improvvide) di revoca del fido e inoltre, si era spinto fino a mettere in dubbio le modalit\u00e0 di computo dell\u2019ultimo saldo passivo di conto corrente, in particolare contestando l\u2019avvenuto sconfinamento, per diversi estratti-conto trimestrali, del tasso-soglia anti-usura previsto dalla legge n. 108 del 1996.<\/p>\n<p>La banca straniera, non paga di avere omesso di fornire al cliente ogni sorta di chiarimento o spiegazione a riguardo del suo comportamento, segnalava ben presto il nominativo dell\u2019imprenditore alla Centrale Rischi di Banca d\u2019Italia, in posizione di \u201csofferenza\u201d, bloccandogli cos\u00ec ogni accesso al circuito del credito (anche presso altri istituti).<\/p>\n<p>Come \u00e8 noto, la Centrale Rischi \u00e8 un archivio speciale detenuto da Banca d\u2019Italia presso cui sono segnalati i nominativi dei clienti \u201csofferenti\u201d e il cui funzionamento nel dettaglio \u00e8 disciplinato dalla circolare Banca d\u2019Italia n\u00b0 139 dell\u201911.2.1991: il punto \u00e8 che, molto spesso, le banche segnalano con troppa disinvoltura i nominativi dei propri clienti in posizione di sofferenza, senza prima avere compiuto alcun genere di indagine sulla loro complessiva situazione economica e dunque abusando di uno strumento legale che, specie per un imprenditore, pu\u00f2 avere degli effetti micidiali per il fatto stesso di bloccarne la credibilit\u00e0 verso l\u2019intero sistema bancario.<\/p>\n<p>Il Tribunale di Bari, nella prefata ordinanza, aderendo ad un prudente orientamento giurisprudenziale gi\u00e0 sposato da altri Tribunali, ha statuito che \u201ci contratti bancari in genere, ivi compresi quello di conto corrente e quello connesso di apertura di credito, devono essere eseguiti dalla banca secondo le regole della buona fede e della correttezza ex art. 1375 del codice civile\u201d aggiungendo che tra gli obblighi generali per le banche deve senz\u2019altro farsi rientrare quello di valutare \u201cattentamente la posizione del correntista, procedendo alla segnalazione dello stesso presso la Centrale Rischi istituita presso la Banca d\u2019Italia solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrono le condizioni necessarie per procedere a tale segnalazione\u201d (e cio\u00e8 soltanto dopo avere accertato che il mancato pagamento da parte del cliente non sia dovuto ad una temporanea carenza di liquidit\u00e0 bens\u00ec ad una generale situazione di insolvenza finanziaria).<\/p>\n<p>Nel caso che ci occupa, l\u2019imprenditore correntista, pur risultando proprietario di un patrimonio del valore di diversi milioni di euro e pur non avendo mai subito protesti o procedure esecutive, era stato frettolosamente qualificato come \u201cinsolvente\u201d e pertanto segnalato in Centrale Rischi, subendo cos\u00ec gravi danni d\u2019immagine alla sua azienda ed il blocco dei suoi investimenti.<\/p>\n<p>L\u2019imprenditore pugliese, associato ad ADUSBEF (la combattiva associazione a difesa degli utenti di servizi bancari e finanziari)\u00a0 \u00e8 riuscito a fare accertare al Tribunale che la sua segnalazione in Centrale Rischi era avvenuta senza che la banca avesse prima effettuato alcun accertamento sulla effettiva situazione patrimoniale ed economico-finanziaria in cui lo stesso cliente si trovava.<\/p>\n<p>Pertanto, il Tribunale di Bari ha ordinato all\u2019istituto bancario di provvedere immediatamente alla cancellazione del nominativo del suo cliente dalla categoria \u201csofferenze\u201d censita in Centrale Rischi, imponendo, per l\u2019ipotesi che trascorrano invano sette giorni dalla comunicazione dell\u2019ordinanza, che la banca debba pagare una penale di \u20ac 200,00 per ogni giorno di ritardo nell\u2019esecuzione della cancellazione.<\/p>\n<p>Si tratta, dunque, di una ennesima vittoria di ADUSBEF e di una buona notizia per tutti i clienti delle banche che, mai come in questi tempi di crisi, sono suscettibili \u2013 spesso addirittura a loro stessa insaputa \u2013 di essere segnalati in Centrale Rischi anche per modesti importi a debito ed anche quando, come nel caso in rassegna, non ne ricorrano le condizioni di legge.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2014\/11\/29\/le-segnalazioni-delle-banche-alla-centrale-rischi-non-possono-avvenire-in-caso-di-mancanza-di-liquidita-temporanea-ma-solo-in-presenza-di-insolvenza-generalizzata\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida 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