{"id":51532,"date":"2015-05-31T11:30:52","date_gmt":"2015-05-31T09:30:52","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=51532"},"modified":"2015-05-31T16:23:55","modified_gmt":"2015-05-31T14:23:55","slug":"premio-barocco-allavvocato-villani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2015\/05\/31\/premio-barocco-allavvocato-villani\/","title":{"rendered":"IL PREMIO BAROCCO ALL&#8217; AVVOCATO MAURIZIO VILLANI \/ UN ARTICOLO DEL PREMIATO CON LE SUE PROPOSTE DI MODIFICA AL PROCESSO TRIBUTARIO"},"content":{"rendered":"<p><a href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Maurizio-Villani1.jpg\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"150\" height=\"150\" title=\"Maurizio Villani\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-51534\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2015\/05\/Maurizio-Villani1-150x150.jpg\" \/><\/a>(Rdl)______E&#8217; stato conferito il prestigioso \u201cPremio Barocco\u201d <a href=\"https:\/\/webmaildomini.aruba.it\/ext_aruba\/classic\/html\/mainframe.html?_v_=v4r2b25.20150527_1530?lang=it&amp;flavour=orange&amp;theme=ext_aruba\/classic&amp;useSprite=0\">i<\/a>eri\u00a030 maggio 2015 al noto tributarista leccese avvocato Maurizio Villani (nella foto).\u00a0Il premio costituisce l\u2019occasione per ricordare che sono sue le proposte di modifica della procedura tributaria che sono al vaglio del Parlamento.<\/p>\n<p>Grazie a Maurizio Villani, infatti, viene offerta al legislatore l\u2019occasione per poter imprimere una svolta decisiva alla necessit\u00e0 di difesa effettiva ed efficace senza alcuna limitazione del contribuente che, al contrario, \u00e8 pesantemente limitata dalle procedure in vigore.<\/p>\n<p>Di seguito, quindi, riportiamo un articolo del tributarista che riporta le salienti proposte di modifica al processo tributario_______<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>Le principali modifiche al processo tributario<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 10 della Legge Delega n. 23 dell\u201911\/03\/2014 prevede la revisione del contenzioso tributario ed in particolare:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la terziet\u00e0 dell\u2019organo giudicante;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rafforzamento e la razionalizzazione dell\u2019istituto della conciliazione nel processo tributario anche in appello;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019eventuale composizione monocratica dell\u2019organo giudicante in relazione a controversie di modica entit\u00e0;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 i criteri di determinazione del trattamento economico spettante ai componenti delle Commissioni Tributarie;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il rafforzamento della qualificazione professionale dei componenti delle Commissioni Tributarie, al fine di assicurarne l\u2019adeguata preparazione specialistica;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019uniformazione e generalizzazione degli strumenti di tutela cautelare nel processo tributario;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 la previsione dell\u2019immediata esecutoriet\u00e0 delle sentenze delle Commissioni Tributarie, estesa a tutte le parti in causa;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019individuazione di criteri di maggior rigore nell\u2019applicazione del principio della soccombenza ai fini del carico delle spese di giudizio, con conseguente limitazione del potere discrezionale del giudice di disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca.<\/p>\n<p>A tal proposito, ho predisposto un mio disegno di legge presentato al Senato dalla Sen. Gambaro il 06 agosto 2014 al n. 1593 dal titolo \u201cRiforma del Processo Tributario\u201d, condiviso ed apprezzato da molti Ordini Professionali ed Associazioni Professionali in vari convegni che ho tenuto.<\/p>\n<p>Il suddetto disegno di legge \u00e8 all\u2019attenzione del Governo e del Parlamento proprio in vista della redazione del decreto legislativo di riforma del processo tributario che dovrebbe trovare luce a giugno 2015.<\/p>\n<p>A questo punto, segnalo le principali e pi\u00f9 significative modifiche processuali del mio progetto:<\/p>\n<p>1)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019organizzazione e la gestione dei giudici tributari \u00e8 affidata esclusivamente al Ministero della Giustizia per assicurare la terziet\u00e0 dell\u2019organo giudicante, ai sensi dell\u2019art. 111 della Costituzione (o, al limite, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri);<\/p>\n<p>2)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 in caso di litisconsorzio necessario originario, il deposito del primo ricorso radica la competenza territoriale, ai sensi dell\u2019art. 39 c.p.c.;<\/p>\n<p>3)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 per le sospensive bisogna dimostrare solo il danno grave e non anche quello irreparabile;<\/p>\n<p>4)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 sempre applicabile l\u2019art. 295 del c.p.c. sulla sospensione del processo;<\/p>\n<p>5)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 sono sempre ammessi la testimonianza, l\u2019interrogatorio formale, il giuramento, decisorio e suppletorio, nonch\u00e9 ogni mezzo di prova legale, senza alcuna limitazione, per il rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente;<\/p>\n<p>6)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00e8 ammesso l\u2019accertamento tecnico preventivo, ai sensi degli articoli 696 e 696-bis del c.p.c.;<\/p>\n<p>7)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate;<\/p>\n<p>8)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019inutilizzabilit\u00e0 \u00e8 rilevabile anche d\u2019ufficio in ogni stato e grado del processo;<\/p>\n<p>9)\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 le spese di giudizio, in casi eccezionali, possono essere compensate in tutto o in parte dal giudice tributario soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere sempre motivate in apposito capo di pronuncia, autonomamente impugnabile, anche in sede di legittimit\u00e0;<\/p>\n<p>10)\u00a0 se l\u2019atto impugnato \u00e8 intestato a pi\u00f9 soggetti tutti devono partecipare al processo che ne costituisce oggetto;<\/p>\n<p>11)\u00a0 \u00e8 sempre consentita l\u2019impugnazione cumulativa;<\/p>\n<p>12)\u00a0 \u00e8 sempre ammesso il ricorso collettivo, soltanto su questioni di diritto e non di fatto;<\/p>\n<p>13)\u00a0 nella discussione orale delle udienze deve parlare per primo il difensore dell\u2019ente impositore e dell\u2019agente della riscossione e per ultimo il difensore del ricorrente. E\u2019 ammessa una sola replica;<\/p>\n<p>14)\u00a0 il ricorso dichiarato inammissibile pu\u00f2 essere riproposto se non \u00e8 decorso il termine stabilito dalla legge;<\/p>\n<p>15)\u00a0 \u00a0tra gli atti impugnabili, ho previsto:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il ruolo o le cartelle di pagamento o l\u2019estratto di ruolo o l\u2019aggio esattoriale;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 il provvedimento dichiarativo dell\u2019improcedibilit\u00e0 delle istanze di disapplicazione di norme antielusive;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 l\u2019autotutela, espressa o tacita, per motivi di illegittimit\u00e0 o di infondatezza della pretesa tributaria;<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 tutti gli altri atti per i quali la legge ne preveda specificatamente l\u2019autonoma impugnabilit\u00e0 davanti ai giudici tributari;<\/p>\n<p>16)\u00a0 qualora l\u2019esemplare del ricorso depositato in segreteria non sia conforme sostanzialmente a quello consegnato o spedito, il ricorso \u00e8 inammissibile;<\/p>\n<p>17)\u00a0 il giudicato relativo ad un singolo periodo di imposta \u00e8 idoneo a far stato per i successivi o i precedenti periodi di imposta solamente a quelle situazioni relative a qualificazioni giuridiche o ad eventuali elementi preliminari rispetto ai quali possa dirsi sussistente un interesse protetto avente carattere di durevolezza nel tempo;<\/p>\n<p>18)\u00a0 \u00e8 sempre applicabile l\u2019art. 295 c.p.c., anche in funzione del processo penale collegato, e l\u2019art. 337, comma 2, del c.p.c., soprattutto alla luce della recente sentenza n. 95 del 28\/05\/2015 della Corte Costituzionale;<\/p>\n<p>19)\u00a0 non si applicano alle impugnazioni delle sentenze dei giudici tributari le disposizioni di cui agli articoli 340 e 361 del c.p.c.;<\/p>\n<p>20)\u00a0 \u00e8 sempre applicabile l\u2019art. 337, comma 2, del c.p.c.;<\/p>\n<p>21)\u00a0 l\u2019appello dichiarato inammissibile pu\u00f2 sempre essere riproposto se non \u00e8 ancora decorso il termine stabilito dalla legge;<\/p>\n<p>22)\u00a0 se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 dell\u2019art. 99 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, il processo si estingue ed \u00e8 valida l\u2019ultima sentenza pronunciata dai giudici;<\/p>\n<p>23)\u00a0 l\u2019estinzione del processo rende inefficaci soltanto gli atti di quel grado del processo;<\/p>\n<p>24)\u00a0 sopravvivono all\u2019inefficacia degli atti conseguente all\u2019estinzione del processo soltanto le sentenze o le parti delle sentenze passate in giudicato ;<\/p>\n<p>25)\u00a0 il ricorrente, se dall\u2019atto impugnato gli deriva un danno grave (non anche irreparabile) pu\u00f2 chiedere, con apposita istanza, al giudice tributario adito la sospensione dell\u2019esecuzione dell\u2019atto stesso, anche se a contenuto negativo;<\/p>\n<p>26)\u00a0 \u00e8 ammessa la conciliazione anche durante l\u2019appello e durante il giudizio per Cassazione;<\/p>\n<p>27)\u00a0 in caso di conciliazione nei vari gradi di giudizio ho previsto varie riduzioni delle sanzioni amministrative;<\/p>\n<p>28)\u00a0 la sentenza costituisce sempre per il contribuente titolo esecutivo per il rimborso anche se non \u00e8 passata in giudicato;<\/p>\n<p>29)\u00a0 ho previsto la totale abrogazione dei decreti legislativi n. 545 e 546 del 1992 nonch\u00e9 l\u2019abrogazione degli articoli 32, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600\/1973 e 52, comma 5, D.P.R. n. 633\/1972;<\/p>\n<p>30)\u00a0 \u00a0sono abilitati alla difesa davanti ai giudici tributari di primo e secondo grado se iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, i dottori commercialisti ed i consulenti del lavoro non dipendenti da pubbliche amministrazioni, esclusi tutti gli altri soggetti;<\/p>\n<p>31)\u00a0 modifiche di molti termini processuali in vari articoli;<\/p>\n<p>32)\u00a0 ho previsto norme transitorie nonch\u00e9 l\u2019applicazione retroattiva di tutti gli istituti processuali sopra esposti, in modo che i contribuenti anche per i giudizi pendenti possano trarne beneficio;<\/p>\n<p>33)\u00a0 infine, ho pi\u00f9 volte sollecitato la modifica della mediazione tributaria che deve svolgersi presso i giudici tributari e non presso gli uffici fiscali, che sono parte interessata nella controversia e spesso rendono difficile la composizione bonaria dei giudizi.<\/p>\n<p><strong>Spero che le suddette proposte o parti di esse siano recepite dal legislatore per mettere il contribuente ed il suo difensore sullo stesso piano processuale del fisco, in modo da consentirgli una difesa effettiva ed efficace senza alcuna limitazione, come purtroppo avviene\u00a0oggi.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per questo mio impegno professionale che dura da oltre 15 anni, a partire dal mio libro \u201cPer un \u201cgiusto\u201d processo tributario\u201d \u2013 Congedo Editore \u2013 edito a gennaio 2000\u00a0e scaricabile dal mio sito &#8211; e\u00a0per numerosi articoli sull\u2019argomento, commentati in varie sedute congressuali, mi \u00e8 stato conferito il Premio Barocco a Gallipoli sabato 30 maggio 2015.<\/strong><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p align=\"center\"><strong>\u00a0 \u00a0<\/strong><\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2015\/05\/31\/premio-barocco-allavvocato-villani\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2015\/05\/31\/premio-barocco-allavvocato-villani\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Rdl)______E&#8217; stato conferito il prestigioso \u201cPremio Barocco\u201d ieri\u00a030 maggio 2015 al noto tributarista 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