{"id":80818,"date":"2016-04-08T15:30:02","date_gmt":"2016-04-08T13:30:02","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=80818"},"modified":"2016-04-08T15:31:21","modified_gmt":"2016-04-08T13:31:21","slug":"trattamenti-di-favore-dell-asl-di-lecce-per-il-consorzio-ccc-nei-lavori-per-la-nuova-struttura-del-vito-fazzi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/04\/08\/trattamenti-di-favore-dell-asl-di-lecce-per-il-consorzio-ccc-nei-lavori-per-la-nuova-struttura-del-vito-fazzi\/","title":{"rendered":"&#8220;TRATTAMENTI DI FAVORE PER IL CONSORZIO CCC NEI LAVORI PER LA NUOVA STRUTTURA DEL VITO FAZZI&#8221;"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"300\" height=\"224\" title=\"ospedale-vito-fazzi-lecce-300x224\" class=\"aligncenter size-full wp-image-80824\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/04\/ospedale-vito-fazzi-lecce-300x224.jpg\" \/>Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma il senatore Maurizio Buccarella ci scrive______<\/p>\n<p>In data 7 aprile\u00a0 ho depositato in Senato un\u2019interrogazione parlamentare, sottoscritta anche da altri 15 colleghi del Gruppo M5S ed indirizzata ai Ministeri dell\u2019Infrastrutture e Trasporti, della Salute e dell\u2019Interno, avente ad oggetto l\u2019iter di esecuzione e costruzione della nuova struttura ospedaliera &#8220;Vito Fazzi&#8221; di Lecce, destinata ad ospitare il dipartimento emergenza-urgenza, la cui consegna definitiva dovrebbe avvenire entro prossimo il mese di novembre dell\u2019anno corrente.<\/p>\n<p>Nell\u2019atto ispettivo, sollevando perplessit\u00e0 sulla regolarit\u00e0 e legittimit\u00e0 di alcuni provvedimenti amministrativi della ASL leccese nell\u2019iter che oggettivamente si atteggiano a trattamenti \u201cdi favore\u201d per l\u2019aggiudicataria ATI capeggiata dalla cooperativa bolognese \u201cCCC \u2013 Consorzio Cooperative Costruttori\u201d (Gi\u00e0 nota alle cronache giudiziarie nazionali per diverse vicende legate all\u2019assegnazione ed esecuzione di appalti pubblici), sollecito i Ministeri in indirizzo ad adottare ogni iniziativa al fine di evitare che l&#8217;opera, di massima importanza per la salute dei cittadini salentini e ad oggi in uno stato di realizzazione dei lavori quantomeno preoccupante per le scadenze annunciate per la consegna, rischi di rimanere incompiuta con le relative conseguenze in termini di qualit\u00e0, sicurezza, certezza e continuit\u00e0 delle prestazioni e comunque per verificare che non ci siano stati sprechi di denaro pubblico o favoritismi di dubbia leicit\u00e0.<\/p>\n<p>Nell\u2019interrogazione si sollecita altres\u00ec il sig. Prefetto di Lecce ad esaminare gli atti de quibus per il controllo di legalit\u00e0 alla luce anche del \u201cProtocollo d\u2019Intesa \u2013 La Rete dei Responsabili della Legalit\u00e0 negli appalti pubblici\u201d sottoscritto, fra gli altri, nell\u2019ultimo rinnovo, anche dal D.G. dell\u2019ASL di Lecce ed infine si comunica alle SS.LL. che il predetto atto ispettivo sar\u00e0 altres\u00ec inoltrato all\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anti Corruzione______<\/p>\n<p>L&#8217; APPROFONDIMENTO nel testo dell&#8217; interrogazione<\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Ai Ministri della salute, dell&#8217;interno e delle infrastrutture e dei trasporti. <\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">l&#8217;associazione temporanea d&#8217;imprese formata dalla mandataria capogruppo &#8220;CCC-Consorzio cooperative costruttori con sede in Bologna&#8221; (gi\u00e0 coinvolta in varie indagini giudiziarie in tutta Italia) ed altre, in data 13 gennaio 2012, si \u00e8 aggiudicata l&#8217;appalto, bandito dall&#8217;azienda sanitaria di Lecce, di progettazione esecutiva e costruzione della nuova struttura ospedaliera &#8220;Vito Fazzi&#8221; di Lecce, destinata ad ospitare il dipartimento emergenza-urgenza, dell&#8217;importo complessivo di 117.000.000 euro. L&#8217;aggiudicazione \u00e8 avvenuta sulla base dell&#8217;offerta economicamente pi\u00f9 vantaggiosa comprendente alcune migliorie progettuali con il ribasso del 36,050 per cento sull&#8217;importo a base di gara, un tempo di redazione del progetto esecutivo di 30 giorni, un tempo di realizzazione dell&#8217;opera perfettamente funzionante, completa di arredi, macchinari ed altro di 580 giorni;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">l&#8217;impresa aggiudicataria ha firmato il contratto in data 21 giugno 2012 ed ha presentato, su richiesta scritta del responsabile unico del procedimento (RUP), il progetto esecutivo nei 30 giorni stabiliti nell&#8217;offerta. Il responsabile ha iniziato l&#8217;istruttoria sul progetto ma ha dovuto abbandonarla in quanto estromesso e sostituito nel ruolo per motivi, a parere degli interroganti, di dubbia interpretazione;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 12 dicembre 2012, il direttore dei lavori, dipendente interno dell&#8217;ufficio tecnico della ASL, ha dato inizio ai lavori effettuando la &#8220;consegna parziale&#8221; con la quale si dispone l&#8217;esecuzione di una parte dei lavori;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">a giudizio degli interroganti, tale condizione, che da un lato pu\u00f2 ritenersi oculata per l&#8217;intento di procedere a <\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><em>step,<\/em><\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"> contraddice sia il capitolato, che deve prevedere tale possibilit\u00e0 (art. 130, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999), sia la certificazione, richiamata nel contratto, redatta in contraddittorio tra il RUP, estromesso, e l&#8217;impresa capofila sulla disponibilit\u00e0 delle aree e l&#8217;assenza di qualsiasi impedimento che impedisse l&#8217;esecuzione completa dei lavori; inoltre, rappresenta un notevole vantaggio per l&#8217;impresa, a scapito del committente e dell&#8217;opera in quanto non fa decorrere i termini d&#8217;esecuzione fino a quando la consegna non diviene definitiva. Ci\u00f2 d\u00e0 la possibilit\u00e0 all&#8217;impresa di lavorare comunque eludendo l&#8217;obbligo di completare l&#8217;opera nei tempi-offerti, essenziali ai fini dell&#8217;avvenuta aggiudicazione;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 24 gennaio 2013, lo stesso direttore dei lavori, invocando circostanze impreviste, redigeva un progetto del costo di 600.000 euro per lo spostamento dei sottoservizi presenti nell&#8217;area. I lavori venivano affidati a trattativa privata alla stessa associazione d&#8217;imprese. Il progetto integrativo di spostamento, approvato dal direttore generale con deliberazione n. 1362 del 30 luglio 2013, aggirava quanto riportato nella normativa di riferimento e nel capitolato speciale d&#8217;appalto sull&#8217;immodificabilit\u00e0 della progettazione esecutiva, a cura dell&#8217;impresa, e l&#8217;impossibilit\u00e0, salvo casi eccezionali, di attuare delle integrazioni nel progetto esecutivo, rispetto al progetto di gara;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in verit\u00e0, lo spostamento dei sottoservizi risultava gi\u00e0 previsto nel progetto posto a base di gara e replicato nella Tav. IG-201 dello stesso progetto esecutivo, come da mappatura consegnata dal RUP al momento della disposizione impartita per la sua redazione;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">tale &#8220;variazione mascherata&#8221; ha comportato quindi costi aggiuntivi e, d&#8217;altro canto, l&#8217;impresa non aveva sollevato eccezione alcuna in fase di redazione della progettazione esecutiva circa eventuali impedimenti pregiudizievoli all&#8217;esecuzione dei lavori che avrebbero giustificato l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 13, comma 4, del capitolato ed il conseguente inserimento nel progetto esecutivo dei lavori non previsti;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">risulta agli interroganti che il RUP, gi\u00e0 estromesso, abbia fatto rilevare tale anomalia, ma allo stesso, da parte dell&#8217;azienda ospedaliera, \u00e8 stato denegato l&#8217;accesso agli atti e le sue segnalazioni anche agli organi di controllo non hanno avuto alcun apparente esito;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 26 luglio 2013, venivano consegnati definitivamente i lavori, che di fatto risultavano fermi, tanto che, in data 14 febbraio 2014, ben dopo 2 anni dalla consegna parziale avvenuta il 12 dicembre 2012 e ben 5 mesi dalla consegna totale, veniva liquidato, con atto deliberativo del direttore generale n. 247\/14, un primo stato d&#8217;avanzamento d&#8217;importo irrisorio rispetto all&#8217;appalto (circa 900.000 euro), e molto inferiore rispetto all&#8217;importo minimo di capitolato, necessario per l&#8217;emissione degli stati d&#8217;avanzamento, 5.000.000 euro. La delibera di liquidazione riportava l&#8217;avvenuto concordamento a posteriori di una sospensione di 53 giorni che, oltre a procrastinare nuovamente i termini contrattuali, consentiva, se pur erroneamente, di eludere l&#8217;art. 31 del capitolato speciale d&#8217;appalto e l&#8217;art. 13, comma 3, del contratto con i quali si fissava l&#8217;importo minimo predetto per l&#8217;emissione degli stati di avanzamento dei lavori. Circa l&#8217;erroneit\u00e0, il pagamento della rata inferiore all&#8217;importo di capitolato e di contratto avveniva sulla base dell&#8217;art. 141, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che autorizzava l&#8217;emissione dello stato di avanzamento dei lavori, indipendente dall&#8217;importo conseguito, in presenza di una sospensione non inferiore a 45 giorni. Tale articolo, in questo caso, non risultava vigente in quanto operava la norma del precedente regolamento sui lavori pubblici e precisamente l&#8217;art. 114, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 per il quale occorre una sospensione minima di 90 giorni. L&#8217;applicazione di tale norma, come precisato dall&#8217;art. 357, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (disposizioni transitorie) relativa all&#8217;entrata in vigore delle disposizioni del &#8220;Titolo VIII &#8211; Il contratto&#8221; del decreto stesso, risultava vincolata dalla data del bando che era antecedente alla vigenza del suddetto decreto (la pubblicazione bando di gara in <\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\"><em>Gazzetta Ufficiale <\/em><\/span><\/span><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">n. 97 \u00e8 del 23 agosto 2010, mentre l&#8217;entrata in vigore risale all&#8217;8 giugno 2011). I bandi pubblicati precedentemente, come dispone la norma transitoria, venivano assoggettati alle disposizioni contenute nel &#8220;Titolo VIII &#8211; Il contratto&#8221; del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 di cui fa parte l&#8217;art. 114, comma 3, dove si prescrive la sospensione minima di 90 giorni. Ancora, a parere degli interroganti, in questo caso si perpetravano ingiustificati vantaggi per l&#8217;impresa per i quali, come poi in effetti accaduto, la ASL in sostanza si esponeva alla possibilit\u00e0 di essere assoggettata al pagamento di danni per l&#8217;andamento anomalo del cantiere (ritardi) dovuto a cause non imputabili all&#8217;impresa;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 16 luglio 2014, con atto deliberativo n. 1167, veniva effettuata dalla ASL in favore dell&#8217;impresa un&#8217;agevolazione finanziaria definita &#8220;misura sblocca cantieri&#8221;; in particolare si dava la possibilit\u00e0 di ottenere delle anticipazioni sugli stati di avanzamento dei lavori senza il raggiungimento, anche in questo caso, dell&#8217;importo minimo fissato dal capitolato e dal contratto. L&#8217;impresa dal canto suo a fronte di tale &#8220;beneficio&#8221; si impegnava a corrispondere gli interessi legali sulle somme anticipate, dalla data di erogazione sino alla data di maturazione dell&#8217;importo di capitolato e si impegnava altres\u00ec a non apporre riserve (cio\u00e8 richieste di ulteriori compensi) s4ugli stati di avanzamento una volta compresi negli importi del capitolato;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">a giudizio degli interroganti, tali circostanze appaiono di dubbia legittimit\u00e0, poich\u00e9 si sostanziano in un concreto aggiramento dei termini contrattuali, potendo ravvisarsi altres\u00ec un&#8217;ipotesi di reale &#8220;anomalia dell&#8217;offerta&#8221; a scapito della qualit\u00e0 del lavoro, tenendo conto degli interessi alla luce del ribasso e dell&#8217;offerta gi\u00e0 abbastanza consistente. Anche qui si operava un raggiro del capitolato e dei termini contrattuali: la ASL anticipando somme con il proprio bilancio interno si \u00e8 sostituita di fatto agli istituti di credito;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 8 maggio 2015, con deliberazione del direttore generale n. 502, la ASL modificava il contratto ed il capitolato abbassando l&#8217;importo minimo della rata per l&#8217;emissione degli stati d&#8217;avanzamento da 5.000.000 ad 1.500.000 euro. In questo caso, veniva leso il diritto di altri ipotetici concorrenti che non avevano partecipato alla gara per la mancanza della forza finanziaria necessaria a sostenere l&#8217;importo della rata, alterando cos\u00ec uno degli elementi essenziali della gara, del capitolato, del contratto;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">in data 5 ottobre 2015, la ASL, con la deliberazione del direttore generale n. 1481, concedeva, sulla base di una richiesta formulata dall&#8217;impresa in data 21 aprile 2015, una proroga al termine dei lavori sino a novembre 2016 con delle motivazioni a parere degli interroganti assurde: il direttore dei lavori, esterno alla ASL nel frattempo subentrato a quello interno dell&#8217;ufficio tecnico, sanciva che il ritardo nei lavori era ascrivibile alle limitate forze in campo delle imprese, in pi\u00f9 vi era stata la mancata approvazione della perizia di variante da parte dell&#8217;ex Genio civile ed ancora vi era stata la mancata approvazione del progetto presentato dalla stessa associazione temporanea di imprese; ci\u00f2 nonostante si concedeva una proroga ai termini contrattuali per le motivazioni assurde predette ed ancora per l&#8217;indisponibilit\u00e0 di una piccola area (non meglio identificata). In definitiva, invece di assoggettare l&#8217;impresa a penali, come prevede il capitolato ed in ultimo l&#8217;applicazione dell&#8217;art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarit\u00e0 e grave ritardo) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) si concedeva, dopo circa 3 anni dall&#8217;inizio dei lavori, un ulteriore termine pari al tempo offerto per l&#8217;intera opera. A tale proposito gli interroganti nutrono seri dubbi sul rispetto di tale data in quanto ad oggi manca ancora da eseguire quantomeno l&#8217;80 per cento dei lavori;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">l&#8217;associazione di imprese infine apponeva sul terzo stato di avanzamento lavori, riserve con la richiesta di oneri aggiuntivi rispetto al contratto per un importo molto rilevante: circa 12.000.000 euro; ulteriori richieste sarebbero state avanzate nel quarto e nel quinto stato di avanzamento dei lavori. Con deliberazione del direttore generale n. 1353 del 17 settembre 2015 \u00e8 stata istituita una commissione ai sensi dell&#8217;art. 240 del codice degli appalti al fine di accedere ad un componimento bonario fra le parti ma questo, osservano gli interroganti, potrebbe determinare il sostanzioso vantaggio per l&#8217;impresa per l&#8217;ottenimento di competenze superiori al 10 per cento dello stesso importo iniziale di aggiudicazione, tenendo a mente quanto segnalato in tema di responsabilit\u00e0 dei ritardi della consegna dovuti alle limitate forze messe in campo dall&#8217;impresa e l&#8217;impegno da questa assunto di non apporre riserve per le anticipazioni ottenute sugli stati di avanzamento dei lavori. Gli interroganti inoltre esplicitano perplessit\u00e0 in riferimento alle potenziali incompatibilit\u00e0 dei membri della Commissione, considerato che un componente faceva parte del gruppo che aveva valutato il progetto esecutivo, lo stesso aveva partecipato nel ruolo di direttore operativo con la direzione dei lavori, un altro ancora risultava componente della commissione giudicatrice della gara della direzione dei lavori, un altro ancora aveva partecipato, seppur ricoprendo il ruolo di segretario della commissione, alla validazione del progetto; il tutto in contrasto con l&#8217;art. 240, comma 8, e l&#8217;art. 241, comma 6, del codice degli appalti,<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">si chiede di sapere:<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">se intendano attivarsi presso l&#8217;ente competente affinch\u00e9 venga accertato il comportamento delle direzioni della ASL di Lecce che avrebbe, a parere degli interroganti, ingiustificatamente favorito le societ\u00e0 dell&#8217;associazione temporanea di imprese con capogruppo CCC- Consorzio cooperative costruttori, assecondandone, senza alcuna ragione di interesse pubblico, le richieste;<\/span><\/span><\/p>\n<p><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di evitare che l&#8217;opera, di massima importanza per la salute dei cittadini salentini, sia completata a distanza temporale intollerabile o rischi addirittura di rimanere incompiuta e comunque per evitare sprechi di denaro pubblico, considerato che la struttura a distanza di anni non viene edificata rispettando le prerogative previste dall&#8217;appalto, con le relative conseguenze in termini di qualit\u00e0, sicurezza, certezza e continuit\u00e0 delle prestazioni;<\/span><\/span><\/p>\n<p align=\"JUSTIFY\"><span style=\"font-family: Verdana, serif;\"><span style=\"font-size: small;\">se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di far esaminare gli atti di gara dalla Prefettura competente per l&#8217;adozione dei provvedimenti consequenziali.<\/span><\/span><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/04\/08\/trattamenti-di-favore-dell-asl-di-lecce-per-il-consorzio-ccc-nei-lavori-per-la-nuova-struttura-del-vito-fazzi\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/04\/08\/trattamenti-di-favore-dell-asl-di-lecce-per-il-consorzio-ccc-nei-lavori-per-la-nuova-struttura-del-vito-fazzi\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Riceviamo e volentieri pubblichiamo. 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