{"id":84409,"date":"2016-05-11T21:23:04","date_gmt":"2016-05-11T19:23:04","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=84409"},"modified":"2016-05-12T18:27:05","modified_gmt":"2016-05-12T16:27:05","slug":"approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulle-unioni-civili-ecco-che-cosa-prevede","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/05\/11\/approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulle-unioni-civili-ecco-che-cosa-prevede\/","title":{"rendered":"APPROVATA IN VIA DEFINITIVA LA LEGGE SULLE &#8216;UNIONI CIVILI&#8217;. ECCO CHE COSA PREVEDE"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"512\" height=\"341\" title=\"Question Time Aula Montecitorio\" class=\"aligncenter size-full wp-image-84410\" alt=\"\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/20160511_194526_2F0EDEF9.jpg\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/20160511_194526_2F0EDEF9.jpg 512w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/05\/20160511_194526_2F0EDEF9-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 512px) 100vw, 512px\" \/>(<strong>g.p.<\/strong><em> ______APRO &#8211; E CHIUDO SUBITO DOPO &#8211; UNA PARENTESI. Qui vogliamo fare informazione. Doverosamente, perch\u00e9 siamo servi della legge, se vogliamo essere liberi. Quindi, dobbiamo conoscerle. Piaccia, o non piaccia, questa, dopo il voto di\u00a0&#8216;stasera della Camera dei Deputati, che ha approvato il testo gi\u00e0 approvato dal Senato, ora lo \u00e8, e viene a regolamentare una parte cos\u00ec importante della vita quotidiana e sociale, fra l&#8217; altro alla luce di modificazioni epocali sopravvenute negli ultimi decenni. <\/em><\/p>\n<p><em>Dopo aver assistito a un &#8216;dibattito&#8217;, andato avanti per mesi dai toni, che, per usare un eufemismo, definirei &#8216;accesi&#8217;, da opposte tifoserie da stadio, non da cittadini liberi e autenticamente pensanti, e inficiato pesantemente, sempre da ambo i versanti,\u00a0da pregiudizi puramente partitici, nonch\u00e9 da vetero schemi ideologici, vorrei che fosse evitato il ripetersi, almeno\u00a0nella fattispecie, per favore,\u00a0 dello stanco corollario di visioni apocalittiche, e insulti integrati. Almeno fino a quando non sar\u00e0 possibile riparlarne con serenit\u00e0. Nel rispetto delle personali opinioni di tutte le lettrici e i lettori di leccecronaca.it Grazie.)______<\/em><\/p>\n<p>La legge reca il titolo <strong><em>&#8216;Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, e disciplina delle convivenze&#8217;<\/em><\/strong>. C&#8217;\u00e8 infatti una parte dedicata alle coppie di fatto etero che potranno stipulare i contratti di convivenza, in forma scritta, davanti a un notaio. Ecco le novit\u00e0, in una scheda dell&#8217;agenzia Dire.<\/p>\n<p><strong>Unione civile &#8216;formazione sociale&#8217;<\/strong>. E&#8217; istituita quale &#8216;specifica formazione sociale&#8217; tra due persone maggiorenni dello stesso sesso mediante dichiarazione di fronte all&#8217;ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Gli atti dell&#8217;unione, indicanti i dati anagrafici, il regime patrimoniale e la residenza vengono registrati nell&#8217;archivio dello stato civile. Le parti possono stabilire, per la durata dell&#8217;unione, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi, anche anteponendo o posponendo il proprio cognome se diverso.<\/p>\n<p><strong>Vita familiare, no obbligo di fedelt\u00e0.<\/strong> Non \u00e8 stato inserito l&#8217;obbligo di fedelt\u00e0 per le coppie gay come per i coniugi nel matrimonio. Resta per\u00f2 il riferimento alla vita familiare. Con la costituzione dell&#8217;unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; hanno l&#8217;obbligo reciproco all&#8217;assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacit\u00e0 di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l&#8217;indirizzo della vita familiare fissando la residenza comune.<\/p>\n<p><strong>Diritti successori e reversibilit\u00e0. <\/strong>Si applica il codice civile sul regime patrimoniale della famiglia e la comunione dei beni. Si regolano i diritti successori e le norme sulla reversibilit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>No stepchild adoption ma ok a pronunciamento dei giudici. <\/strong>Per tutelare l&#8217;effettivit\u00e0 della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall&#8217;unione civile le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e quelle con le parole &#8216;coniuge&#8217; &#8211; &#8216;coniugi&#8217; ovunque ricorrono nelle leggi si applicano anche alle unioni civili tranne che per quelle non espressamente richiamate dalla legge e nemmeno per quanto riguarda l&#8217;intera legge 4 maggio 1983, n.184 sulle adozioni escludendo cos\u00ec anche la stepchild adoption. Viene per\u00f2 inserito un comma che precisa che &#8216;resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti&#8217; in modo da non impedire il pronunciamento dei giudici sui casi di adozioni per le coppie gay.<\/p>\n<p><strong>Scioglimento dell&#8217;unione civile.<\/strong> Baster\u00e0 manifestare, anche disgiuntamente, la volont\u00e0 di separarsi davanti all&#8217;ufficiale di stato civile.<\/p>\n<p><strong>Cambio di sesso.<\/strong> La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell&#8217;unione gay. Viene inoltre stabilito che in caso di cambio di genere all&#8217;interno di una coppia sposata, anche se i coniugi manifestano la volont\u00e0 di non farne cessare gli effetti civili, il matrimonio viene sciolto automaticamente e trasformato in unione civile.<\/p>\n<p><strong>Impedimenti e nullit\u00e0. <\/strong>Sono cause di impedimento per la costituzione di una unione civile o di nullit\u00e0: l&#8217;esistenza di un vincolo matrimoniale o di un&#8217;unione civile gi\u00e0 in essere; l&#8217;interdizione per infermit\u00e0 di mente; rapporti di affinit\u00e0 o parentela; condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l&#8217;altra parte; se sia stato disposto soltanto il rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare. La procedura per la costituzione dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso \u00e8 sospesa sino a quando non \u00e8 pronunziata sentenza di proscioglimento. La sussistenza di una delle cause impeditive comporta la nullit\u00e0 dell&#8217;unione civile.\u00a0 Tra le cause di nullit\u00e0 anche tutte quelle previste dal codice civile per il matrimonio.<\/p>\n<p><strong>Le coppie di fatto etero.<\/strong> Si intendono &#8216;conviventi di fatto&#8217; due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinit\u00e0 o adozione, da matrimonio o da un&#8217;unione civile.\u00a0 I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall&#8217;ordinamento penitenziario, in caso di malattia o ricovero, in caso di morte (per quanto riguarda la donazione di organi, le modalit\u00e0 di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie).<\/p>\n<p><strong>Il diritto alla casa &#8216;a tempo&#8217;.<\/strong> In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni. Il diritto alla casa viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitarvi stabilmente o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facolt\u00e0 di succedergli nel contratto.<\/p>\n<p><strong>Case popolari. <\/strong>Nel caso in cui l&#8217;appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l&#8217;assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parit\u00e0 di condizioni, i conviventi di fatto.<\/p>\n<p><strong>Diritti del convivente nell&#8217;attivit\u00e0 di impresa.<\/strong> Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all&#8217;interno dell&#8217;impresa dell&#8217;altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell&#8217;impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonch\u00e8 agli incrementi dell&#8217;azienda, anche in ordine all&#8217;avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di societ\u00e0 o di lavoro subordinato.<\/p>\n<p><strong>Il &#8216;contratto di convivenza&#8217; e i rapporti patrimoniali. <\/strong>I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un &#8216;contratto di convivenza&#8217;, redatto in forma scritta, a pena di nullit\u00e0, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto pu\u00f2 contenere: l&#8217;indicazione della residenza; le modalit\u00e0 di contribuzione alle necessit\u00e0 della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacit\u00e0 di lavoro professionale o casalingo; il regime patrimoniale della comunione dei beni come da codice civile. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza pu\u00f2 essere modificato in qualunque momento. Il contratto di convivenza non pu\u00f2 essere sottoposto a termine o condizione.<\/p>\n<p><strong>Separazione.<\/strong> Il contratto di convivenza si risolve per: accordo delle parti; recesso unilaterale; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; morte di uno dei contraenti. La risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione dei beni. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.\u00a0 Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilit\u00e0 esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullit\u00e0, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l&#8217;abitazione.<\/p>\n<p><strong>Assegno di mantenimento.<\/strong> In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall&#8217;altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ai fini della determinazione dell&#8217;ordine degli obbligati, l&#8217;obbligo alimentare del convivente \u00e8 adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.<\/p>\n<p><strong>Deleghe al governo. <\/strong>Il governo \u00e8 delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o pi\u00f9 decreti legislativi in materia di unione civile fra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princ\u00ecpi e criteri direttivi: adeguamento alle previsioni della legge delle disposizioni dell&#8217;ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;\u00a0 modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l&#8217;applicazione della disciplina dell&#8217;unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all&#8217;estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo; modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell&#8217;interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell&#8217;archivio dello stato civile nelle more dell&#8217;entrata in vigore dei decreti legislativi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/05\/11\/approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulle-unioni-civili-ecco-che-cosa-prevede\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2016\/05\/11\/approvata-in-via-definitiva-la-legge-sulle-unioni-civili-ecco-che-cosa-prevede\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(g.p. ______APRO &#8211; E CHIUDO SUBITO DOPO &#8211; UNA PARENTESI. Qui vogliamo fare informazione. Doverosamente, perch\u00e9 siamo servi della legge, se vogliamo essere liberi. Quindi, dobbiamo conoscerle. Piaccia, o non piaccia, questa, dopo il voto di\u00a0&#8216;stasera della Camera dei Deputati, che ha approvato il testo gi\u00e0 approvato dal Senato, ora lo \u00e8, e viene a [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":84410,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[1,69,31,76],"tags":[44],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84409"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=84409"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84409\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":84511,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/84409\/revisions\/84511"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/84410"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=84409"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=84409"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=84409"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}