IL TAR CONDANNA IL COMUNE DI COPERTINO PER INADEMPIMENTO

| 31 Agosto 2014 | 0 Comments

Il TAR Lecce ordina al Comune di Copertino di pronunciarsi entro trenta giorni sulla richiesta di autorizzazione stagionale avanzata da un venditore ambulante

Con una recentissima sentenza del 29.8.14 n. 2233, la III Sezione del TAR Lecce (Pres. Cavallari e Rel. Rotondano) ha accolto il ricorso proposto da un commerciante avverso il silenzio tenuto dal Comune di Copertino sull’istanza finalizzata ad ottenere il rilascio della autorizzazione stagionale per la vendita di alimenti e bevande con paninoteca mobile sul territorio comunale.

La vicenda traeva origine da due precedenti ricorsi al Tar proposti dall’ambulante.

Un primo ricorso avverso il diniego opposto dal Comune di Copertino sull’istanza avanzata dal ricorrente volta ad ottenere l’autorizzazione per il posteggio su suolo pubblico con paninoteca mobile. Tale diniego era motivato dall’Amministrazione con l’assenza del Piano comunale per il Commercio che impedisce, ai sensi della normativa regionale, il rilascio di nuove autorizzazioni commerciali.

Il TAR Lecce respingeva la richiesta di sospensiva, ritenendo applicabile la Legge Regionale n. 18/01, che preclude il rilascio dell’autorizzazione sino all’approvazione del Piano per il commercio su aree pubbliche da parte del Comune.

Nello stessa ordinanza di rigetto, tuttavia, il TAR faceva salva la facoltà dell’interessato di esercitare l’azione avverso il silenzio sull’adozione del suddetto Piano.

Pertanto, il ricorrente ha dapprima diffidato l’Ente a provvedere all’adozione del Piano ed ha poi proposto un secondo ricorso, lamentando la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/90 e dei generali principi di buon andamento dell’azione amministrativa, chiedendo che sia dichiarata l’illegittimità del silenzio serbato ed ordinato al Comune di Copertino di concludere il procedimento, disponendo la nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Con sentenza n. 1959/13, il TAR ha rilevato come, “essendo dunque accertato l’inadempimento all’obbligo di concludere il procedimento amministrativo, come generalmente previsto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il ricorso va accolto e, conseguentemente, va ordinato al Comune di Copertino di provvedere all’approvazione del Piano per il commercio sulle aree pubbliche, entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza”.

Sicché, il Comune di Copertino ha provveduto ad approvare il suddetto Piano commerciale prevendendo tra l’altro la possibilità di rilasciare autorizzazioni stagionali non superiori a sei mesi per periodi dell’anno in cui sul territorio comunale vi sono particolari flussi turistici.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto al Comune di Copertino il rilascio della suddetta autorizzazione stagionale per sei mesi presso il Parco della Grottella e per altri sei mesi nella zona Castello.

Stante il silenzio del Comune, il ricorrente si è nuovamente rivolto, per il tramite dell’Avv. Alfredo Matranga che lo assiste nell’annosa vicenda, al TAR di Lecce chiedendo di ordinare al Comune di pronunciarsi sull’istanza.

Il TAR ha così accolto il ricorso ordinando al Comune di Copertino di pronunciarsi entro trenta giorni sulla domanda.

Il TAR ha condannato altresì il Comune di Copertino al pagamento delle spese processuali liquidate in € 800,00 oltre accessori di legge.

 

Category: Costume e società

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