“TRATTAMENTI DI FAVORE PER IL CONSORZIO CCC NEI LAVORI PER LA NUOVA STRUTTURA DEL VITO FAZZI”

| 8 Aprile 2016 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma il senatore Maurizio Buccarella ci scrive______

In data 7 aprile  ho depositato in Senato un’interrogazione parlamentare, sottoscritta anche da altri 15 colleghi del Gruppo M5S ed indirizzata ai Ministeri dell’Infrastrutture e Trasporti, della Salute e dell’Interno, avente ad oggetto l’iter di esecuzione e costruzione della nuova struttura ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce, destinata ad ospitare il dipartimento emergenza-urgenza, la cui consegna definitiva dovrebbe avvenire entro prossimo il mese di novembre dell’anno corrente.

Nell’atto ispettivo, sollevando perplessità sulla regolarità e legittimità di alcuni provvedimenti amministrativi della ASL leccese nell’iter che oggettivamente si atteggiano a trattamenti “di favore” per l’aggiudicataria ATI capeggiata dalla cooperativa bolognese “CCC – Consorzio Cooperative Costruttori” (Già nota alle cronache giudiziarie nazionali per diverse vicende legate all’assegnazione ed esecuzione di appalti pubblici), sollecito i Ministeri in indirizzo ad adottare ogni iniziativa al fine di evitare che l’opera, di massima importanza per la salute dei cittadini salentini e ad oggi in uno stato di realizzazione dei lavori quantomeno preoccupante per le scadenze annunciate per la consegna, rischi di rimanere incompiuta con le relative conseguenze in termini di qualità, sicurezza, certezza e continuità delle prestazioni e comunque per verificare che non ci siano stati sprechi di denaro pubblico o favoritismi di dubbia leicità.

Nell’interrogazione si sollecita altresì il sig. Prefetto di Lecce ad esaminare gli atti de quibus per il controllo di legalità alla luce anche del “Protocollo d’Intesa – La Rete dei Responsabili della Legalità negli appalti pubblici” sottoscritto, fra gli altri, nell’ultimo rinnovo, anche dal D.G. dell’ASL di Lecce ed infine si comunica alle SS.LL. che il predetto atto ispettivo sarà altresì inoltrato all’Autorità Nazionale Anti Corruzione______

L’ APPROFONDIMENTO nel testo dell’ interrogazione

Ai Ministri della salute, dell’interno e delle infrastrutture e dei trasporti.

Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

l’associazione temporanea d’imprese formata dalla mandataria capogruppo “CCC-Consorzio cooperative costruttori con sede in Bologna” (già coinvolta in varie indagini giudiziarie in tutta Italia) ed altre, in data 13 gennaio 2012, si è aggiudicata l’appalto, bandito dall’azienda sanitaria di Lecce, di progettazione esecutiva e costruzione della nuova struttura ospedaliera “Vito Fazzi” di Lecce, destinata ad ospitare il dipartimento emergenza-urgenza, dell’importo complessivo di 117.000.000 euro. L’aggiudicazione è avvenuta sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa comprendente alcune migliorie progettuali con il ribasso del 36,050 per cento sull’importo a base di gara, un tempo di redazione del progetto esecutivo di 30 giorni, un tempo di realizzazione dell’opera perfettamente funzionante, completa di arredi, macchinari ed altro di 580 giorni;

l’impresa aggiudicataria ha firmato il contratto in data 21 giugno 2012 ed ha presentato, su richiesta scritta del responsabile unico del procedimento (RUP), il progetto esecutivo nei 30 giorni stabiliti nell’offerta. Il responsabile ha iniziato l’istruttoria sul progetto ma ha dovuto abbandonarla in quanto estromesso e sostituito nel ruolo per motivi, a parere degli interroganti, di dubbia interpretazione;

in data 12 dicembre 2012, il direttore dei lavori, dipendente interno dell’ufficio tecnico della ASL, ha dato inizio ai lavori effettuando la “consegna parziale” con la quale si dispone l’esecuzione di una parte dei lavori;

a giudizio degli interroganti, tale condizione, che da un lato può ritenersi oculata per l’intento di procedere a step, contraddice sia il capitolato, che deve prevedere tale possibilità (art. 130, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999), sia la certificazione, richiamata nel contratto, redatta in contraddittorio tra il RUP, estromesso, e l’impresa capofila sulla disponibilità delle aree e l’assenza di qualsiasi impedimento che impedisse l’esecuzione completa dei lavori; inoltre, rappresenta un notevole vantaggio per l’impresa, a scapito del committente e dell’opera in quanto non fa decorrere i termini d’esecuzione fino a quando la consegna non diviene definitiva. Ciò dà la possibilità all’impresa di lavorare comunque eludendo l’obbligo di completare l’opera nei tempi-offerti, essenziali ai fini dell’avvenuta aggiudicazione;

in data 24 gennaio 2013, lo stesso direttore dei lavori, invocando circostanze impreviste, redigeva un progetto del costo di 600.000 euro per lo spostamento dei sottoservizi presenti nell’area. I lavori venivano affidati a trattativa privata alla stessa associazione d’imprese. Il progetto integrativo di spostamento, approvato dal direttore generale con deliberazione n. 1362 del 30 luglio 2013, aggirava quanto riportato nella normativa di riferimento e nel capitolato speciale d’appalto sull’immodificabilità della progettazione esecutiva, a cura dell’impresa, e l’impossibilità, salvo casi eccezionali, di attuare delle integrazioni nel progetto esecutivo, rispetto al progetto di gara;

in verità, lo spostamento dei sottoservizi risultava già previsto nel progetto posto a base di gara e replicato nella Tav. IG-201 dello stesso progetto esecutivo, come da mappatura consegnata dal RUP al momento della disposizione impartita per la sua redazione;

tale “variazione mascherata” ha comportato quindi costi aggiuntivi e, d’altro canto, l’impresa non aveva sollevato eccezione alcuna in fase di redazione della progettazione esecutiva circa eventuali impedimenti pregiudizievoli all’esecuzione dei lavori che avrebbero giustificato l’applicazione dell’art. 13, comma 4, del capitolato ed il conseguente inserimento nel progetto esecutivo dei lavori non previsti;

risulta agli interroganti che il RUP, già estromesso, abbia fatto rilevare tale anomalia, ma allo stesso, da parte dell’azienda ospedaliera, è stato denegato l’accesso agli atti e le sue segnalazioni anche agli organi di controllo non hanno avuto alcun apparente esito;

in data 26 luglio 2013, venivano consegnati definitivamente i lavori, che di fatto risultavano fermi, tanto che, in data 14 febbraio 2014, ben dopo 2 anni dalla consegna parziale avvenuta il 12 dicembre 2012 e ben 5 mesi dalla consegna totale, veniva liquidato, con atto deliberativo del direttore generale n. 247/14, un primo stato d’avanzamento d’importo irrisorio rispetto all’appalto (circa 900.000 euro), e molto inferiore rispetto all’importo minimo di capitolato, necessario per l’emissione degli stati d’avanzamento, 5.000.000 euro. La delibera di liquidazione riportava l’avvenuto concordamento a posteriori di una sospensione di 53 giorni che, oltre a procrastinare nuovamente i termini contrattuali, consentiva, se pur erroneamente, di eludere l’art. 31 del capitolato speciale d’appalto e l’art. 13, comma 3, del contratto con i quali si fissava l’importo minimo predetto per l’emissione degli stati di avanzamento dei lavori. Circa l’erroneità, il pagamento della rata inferiore all’importo di capitolato e di contratto avveniva sulla base dell’art. 141, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che autorizzava l’emissione dello stato di avanzamento dei lavori, indipendente dall’importo conseguito, in presenza di una sospensione non inferiore a 45 giorni. Tale articolo, in questo caso, non risultava vigente in quanto operava la norma del precedente regolamento sui lavori pubblici e precisamente l’art. 114, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 per il quale occorre una sospensione minima di 90 giorni. L’applicazione di tale norma, come precisato dall’art. 357, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (disposizioni transitorie) relativa all’entrata in vigore delle disposizioni del “Titolo VIII – Il contratto” del decreto stesso, risultava vincolata dalla data del bando che era antecedente alla vigenza del suddetto decreto (la pubblicazione bando di gara in Gazzetta Ufficiale n. 97 è del 23 agosto 2010, mentre l’entrata in vigore risale all’8 giugno 2011). I bandi pubblicati precedentemente, come dispone la norma transitoria, venivano assoggettati alle disposizioni contenute nel “Titolo VIII – Il contratto” del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999 di cui fa parte l’art. 114, comma 3, dove si prescrive la sospensione minima di 90 giorni. Ancora, a parere degli interroganti, in questo caso si perpetravano ingiustificati vantaggi per l’impresa per i quali, come poi in effetti accaduto, la ASL in sostanza si esponeva alla possibilità di essere assoggettata al pagamento di danni per l’andamento anomalo del cantiere (ritardi) dovuto a cause non imputabili all’impresa;

in data 16 luglio 2014, con atto deliberativo n. 1167, veniva effettuata dalla ASL in favore dell’impresa un’agevolazione finanziaria definita “misura sblocca cantieri”; in particolare si dava la possibilità di ottenere delle anticipazioni sugli stati di avanzamento dei lavori senza il raggiungimento, anche in questo caso, dell’importo minimo fissato dal capitolato e dal contratto. L’impresa dal canto suo a fronte di tale “beneficio” si impegnava a corrispondere gli interessi legali sulle somme anticipate, dalla data di erogazione sino alla data di maturazione dell’importo di capitolato e si impegnava altresì a non apporre riserve (cioè richieste di ulteriori compensi) s4ugli stati di avanzamento una volta compresi negli importi del capitolato;

a giudizio degli interroganti, tali circostanze appaiono di dubbia legittimità, poiché si sostanziano in un concreto aggiramento dei termini contrattuali, potendo ravvisarsi altresì un’ipotesi di reale “anomalia dell’offerta” a scapito della qualità del lavoro, tenendo conto degli interessi alla luce del ribasso e dell’offerta già abbastanza consistente. Anche qui si operava un raggiro del capitolato e dei termini contrattuali: la ASL anticipando somme con il proprio bilancio interno si è sostituita di fatto agli istituti di credito;

in data 8 maggio 2015, con deliberazione del direttore generale n. 502, la ASL modificava il contratto ed il capitolato abbassando l’importo minimo della rata per l’emissione degli stati d’avanzamento da 5.000.000 ad 1.500.000 euro. In questo caso, veniva leso il diritto di altri ipotetici concorrenti che non avevano partecipato alla gara per la mancanza della forza finanziaria necessaria a sostenere l’importo della rata, alterando così uno degli elementi essenziali della gara, del capitolato, del contratto;

in data 5 ottobre 2015, la ASL, con la deliberazione del direttore generale n. 1481, concedeva, sulla base di una richiesta formulata dall’impresa in data 21 aprile 2015, una proroga al termine dei lavori sino a novembre 2016 con delle motivazioni a parere degli interroganti assurde: il direttore dei lavori, esterno alla ASL nel frattempo subentrato a quello interno dell’ufficio tecnico, sanciva che il ritardo nei lavori era ascrivibile alle limitate forze in campo delle imprese, in più vi era stata la mancata approvazione della perizia di variante da parte dell’ex Genio civile ed ancora vi era stata la mancata approvazione del progetto presentato dalla stessa associazione temporanea di imprese; ciò nonostante si concedeva una proroga ai termini contrattuali per le motivazioni assurde predette ed ancora per l’indisponibilità di una piccola area (non meglio identificata). In definitiva, invece di assoggettare l’impresa a penali, come prevede il capitolato ed in ultimo l’applicazione dell’art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo) del decreto legislativo n. 163 del 2006 (codice degli appalti) si concedeva, dopo circa 3 anni dall’inizio dei lavori, un ulteriore termine pari al tempo offerto per l’intera opera. A tale proposito gli interroganti nutrono seri dubbi sul rispetto di tale data in quanto ad oggi manca ancora da eseguire quantomeno l’80 per cento dei lavori;

l’associazione di imprese infine apponeva sul terzo stato di avanzamento lavori, riserve con la richiesta di oneri aggiuntivi rispetto al contratto per un importo molto rilevante: circa 12.000.000 euro; ulteriori richieste sarebbero state avanzate nel quarto e nel quinto stato di avanzamento dei lavori. Con deliberazione del direttore generale n. 1353 del 17 settembre 2015 è stata istituita una commissione ai sensi dell’art. 240 del codice degli appalti al fine di accedere ad un componimento bonario fra le parti ma questo, osservano gli interroganti, potrebbe determinare il sostanzioso vantaggio per l’impresa per l’ottenimento di competenze superiori al 10 per cento dello stesso importo iniziale di aggiudicazione, tenendo a mente quanto segnalato in tema di responsabilità dei ritardi della consegna dovuti alle limitate forze messe in campo dall’impresa e l’impegno da questa assunto di non apporre riserve per le anticipazioni ottenute sugli stati di avanzamento dei lavori. Gli interroganti inoltre esplicitano perplessità in riferimento alle potenziali incompatibilità dei membri della Commissione, considerato che un componente faceva parte del gruppo che aveva valutato il progetto esecutivo, lo stesso aveva partecipato nel ruolo di direttore operativo con la direzione dei lavori, un altro ancora risultava componente della commissione giudicatrice della gara della direzione dei lavori, un altro ancora aveva partecipato, seppur ricoprendo il ruolo di segretario della commissione, alla validazione del progetto; il tutto in contrasto con l’art. 240, comma 8, e l’art. 241, comma 6, del codice degli appalti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se intendano attivarsi presso l’ente competente affinché venga accertato il comportamento delle direzioni della ASL di Lecce che avrebbe, a parere degli interroganti, ingiustificatamente favorito le società dell’associazione temporanea di imprese con capogruppo CCC- Consorzio cooperative costruttori, assecondandone, senza alcuna ragione di interesse pubblico, le richieste;

quali iniziative di competenza intendano adottare, al fine di evitare che l’opera, di massima importanza per la salute dei cittadini salentini, sia completata a distanza temporale intollerabile o rischi addirittura di rimanere incompiuta e comunque per evitare sprechi di denaro pubblico, considerato che la struttura a distanza di anni non viene edificata rispettando le prerogative previste dall’appalto, con le relative conseguenze in termini di qualità, sicurezza, certezza e continuità delle prestazioni;

se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di far esaminare gli atti di gara dalla Prefettura competente per l’adozione dei provvedimenti consequenziali.

 

Category: Costume e società

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