XYLELLA/ OLIVI, SPUTACCHINA E OLIO D’ARANCIO DOLCE: AUTORIZZAZIONI E DEROGHE. PUÒ ESSERE UTILIZZATO O NO?

| 10 Giugno 2018 | 0 Comments

Pesticidi Salento

di Eleonora Ciminiello_______Si fa un gran parlare sull’olio d’arancio dolce tanto che, un’ulteriore notizia che riporta la scadenza della sua autorizzazione al 2025 ha allarmato i nostri lettori, che in tanti hanno commentato i nostri articoli, chiedendoci se questa notizia fosse vera o meno. Per questa ragione abbiamo deciso di fare un po’ di chiarezza, che a quanto pare, ancora manca. Vuoi per superficialità, vuoi per il caldo che in questi giorni è stato protagonista in Salento, tante testate hanno effettivamente pubblicato lavori frettolosi e per nulla puntuali.

L’olio di arancio dolce è, indubbiamente, il fitofarmaco ammesso in agricoltura biologica più discusso del momento.

L’olio di arancio dolce è commercializzato da Nufarm Italia s.r.l. L’azienda ha registrato il prodotto PREV-AM, con principio attivo all’olio d’arancio dolce, il 10 aprile 2015. La scadenza dell’autorizzazione alla commercializzazione è datata 30 aprile 2025. La scadenza al 2025 impone, quindi, che, superata quella data, il prodotto debba essere nuovamente registrato e, il suo principio attivo posto al vaglio delle autorità. Dal 10 aprile 2015, data della sua registrazione, il 29 aprile 2015 il suo utilizzo viene revocato a partire dalla stessa data, con smaltimento immediato delle scorte.

Eliminato il PREV-AM dal commercio italiano, Nufarm Italia s.r.l. ottiene il 12 maggio 2015 la registrazione del PREV-AM PLUS, sempre con scadenza dell’autorizzazione il 30 aprile 2025. Come detto prima la data di scadenza dell’autorizzazione impone la ri-registrazione del prodotto e una nuova valutazione del principio attivo. In assenza di tale autorizzazione, quindi, il prodotto non potrebbe nemmeno essere commercializzato sul territorio italiano.

Il PREV-AM PLUS viene autorizzato in Regime di Riconoscimento Reciproco. L’autorizzazione in regime di Riconoscimento Reciproco è un’autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute per la prima volta nell’estate del 2012. Mediante il riconoscimento reciproco uno Stato Europeo può autorizzare l’introduzione sul mercato del suo territorio di un agrofarmaco già autorizzato in un altro Stato, senza dover procedere alla valutazione del dossier. Tale facoltà è concessa allo Stato mediante il regolamento 1107/2009.  Non si tratta di una procedura automatica, anche se sostanzialmente ci si accerta che le pratiche agronomiche del paese che ha già autorizzato il fitofarmaco siano compatibili con quelle italiane. In questo modo, se prima del 2012 si attendevano anche anni per la valutazione di un fitofarmaco, oggi essa avviene nel giro di qualche mese.

PREV-AM e PREV-AM PLUS, sono quindi due prodotti differenti, pur contenendo entrambi 5,88 g su 100 gr. di prodotto: il resto sono coformulati. Con ogni probabilità, l’uscita sul mercato di un prodotto PREV-AM “potenziato” ha spinto l’azienda produttrice a ritirare il vecchio.

I dettagli della registrazione, dell’autorizzazione e dello stato amministrativo del PREV-AM e del PREV-AM PLUS sono disponibili qui.

Arriviamo, quindi, alla deroga.

L’utilizzo del PREV-AM PLUS viene autorizzato in “deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria, ai sensi dell’art. 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009”.

Tale autorizzazione viene emanata dal Ministero della Salute, Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione, Uff. VII – Prodotti Fitosanitari,  il 13 maggio 2015. L’autorizzazione recita così:

“E’ autorizzata l’estensione d’impiego sulla coltura olivo per il controllo delle cicaline
(Philaenus spumarius), per un periodo di 120 giorni a partire dalla data del presente decreto, del
prodotto fitosanitario denominato PREV-AM PLUS registrato al n. 16379 in data 12 maggio 2015,
a nome dell’Impresa Nufarm Italia Srl con sede in Milano, Viale Luigi Majno 17/A, ai sensi dell’art.
53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, preparato in stabilimenti di produzione e nelle
taglie già autorizzati. come si può leggere qui.

La deroga risulta, da allora, scaduta. Quindi al momento non c’è alcun decreto che ne consenta l’estensione d’impiego sulla coltura olivo per il controllo delle cicaline.

Quest’affermazione trova ragione e conferma non solo nell’assenza di un’ulteriore deroga emessa dal Ministero della Salute, ma anche nel fatto che nella “DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO del 22 maggio 2018, n. 281, è  la Regione a sottolinearlo.

Si legge, infatti, a pag. 2:

“Considerato che per le aziende condotte in regime biologico, ad oggi non sono disponibili principi attivi
autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius e che l’Osservatorio con nota prot. 4015 del 24/04/2018, ha avanzato richiesta al Ministero della Salute, di autorizzazione in deroga per emergenza fitosanitaria di prodotti fitosanitari a base di: olio essenziale di arancio dolce e spinosad su olivo.”

E ancora a pag. 4:

“di precisare a chi opera in regime di agricoltura biologica che, nelle more dell’eventuale autorizzazione in
deroga per emergenza fitosanitaria di uso di prodotti fitosanitari a base di olio essenziale di arancio dolce e spinosad su olivo, da parte del Ministero della Salute, la tabella 1 del D.M. indica come unica sostanza attiva autorizzata per l’agricoltura biologica su olivo, nei confronti di altre avversità, le piretrine naturali indicando per le stesse un’efficacia media con bassa persistenza;”

Lo stesso Osservatorio attende quindi di ottenere una deroga all’uso dell’olio d’rancio dolce, che per il momento MANCA.

Chi sostiene che i prodotti a base di olio d’arancio dolce siano autorizzati su olivo per il controllo delle cicaline sino al 2025 è quindi, male informato o semplicemente non ha eseguito delle attente ricerche prima di pubblicare una notizia del genere.

Sino al 2025 il PREV-AM PLUS può essere venduto e distribuito in Italia prima di doversi sottoporre a nuova registrazione. Ciò non significa che può essere adoperato sulle cicaline o sull’olivo: per usarlo serve una deroga, scaduta nel 2015, come dimostra la documentazione.

Detto ciò ed appurato che non c’è nessuna autorizzazione all’uso d’arancio dolce passiamo a cercare di capire cosa contiene.

I fitofarmaci sono classificati in base al loro principio attivo: il PREV-AM PLUS è ammesso in agricoltura biologica perché il suo principio attivo è l’olio d’arancio dolce. Chi pensa che principio attivo corrisponda al prodotto in vendita commette un altro errore.

Solo 5,88 gr. su 100 gr. di prodotto sono costituiti da olio d’arancio dolce: il resto sono coformulati.

I coformulati rappresentano delle sostanze “inerti” che non sono riportate in etichetta nel dettaglio e sono aggiunte al principio attivo. Secondo la dottoressa Maristella Rubbiani, primo ricercatore dell’Istituto Superiore della Sanità, i coformulanti rappresentano spesso sostanze molto più pericolose del principio attivo. I coformulanti sono adoperati come solventi, tensioattivi, adesivi o bagnanti adoperati comunemente non solo in agricoltura, ma anche in ambito civile o domestico. I dati dei coformulati sono segreti. Il Ministero della Salute approva quindi un prodotto fitosanitario senza conoscere effettivamente cosa contiene, nel dettaglio, quel prodotto.

I coformulati presenti nel PREV-AM PLUS non devono essere poi così compatibili con l’agricoltura biologica se, nell’etichetta di sicurezza, sono presenti quattro indicazioni di pericolo, ovvero che può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle, grave irritazione oculare, pericolo se inalato oltre ad essere tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. A queste indicazioni di pericolo si aggiungono dei consigli di prudenza: praticamente per irrorare i campi è necessario indossare tuta, maschera e occhiali.

Proprio biologico biologico direi che non è.

Inoltre, secondo l’Osservatorio le aziende biologiche potrebbero utilizzare l’arancio dolce al posto di acetamiprid e deltametrina, ritenuti pericolosi per la salute umana e per la sopravvivenza delle api. In etichetta però è riportato che esso può essere utilizzato al massimo solo una volta nel ciclo colturale dell’olivo, ovvero è ammesso al massimo un trattamento all’anno.

Secondo il decreto Martina i trattamenti da eseguire dovrebbero essere quattro: per gli altri tre come si fa?

L’osservatorio ha, forse per questo forse no, richiesto la deroga anche per lo spinosad, del quale, assieme alle piretrine naturali intendiamo darvi delucidazioni più approfondite in un articolo a parte.

Speriamo di esser riusciti a fugare ogni dubbio sulle autorizzazioni sanitarie che riguardano l’olio d’arancio dolce. Chi ha sostenuto sino ad ora che l’autorizzazione all’uso su olivo per contrastare la cicalina manca dice il vero, perché l’autorizzazione sino al 2025 è altra cosa.

Chi dice il contrario? Ha preso un abbaglio. La prossima volta basta un pizzico d’attenzione in più e una lettura più profonda ai documenti, che son lì per dimostrare come stanno le cose.

 

 

 

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Category: Costume e società, Cronaca, Cultura

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