DIVENTATI DEFINITIVAMENTE ILLEGALI GLI INTERESSI SUGLI INTERESSI PRATICATI DALLE BANCHE SUI CONTI IN ROSSO: ECCO DI COSA SI TRATTA

| 22 Luglio 2015 | 0 Comments

di Stefania Isola * ( avvocato – presidente Asso – Consum Lecce)______

Nei rapporti bancari, e soprattutto nei conti correnti, si è posto il problema dell’anatocismo cioè quella pratica per cui gli interessi passivi maturati sul conto corrente bancario vengono addebitati nel conto medesimo con frequenza trimestrale , divenendo una somma sulla quale successivamente maturano ulteriori interessi, mentre gli interessi a credito vengono liquidati con cadenza annuale.

Facciamo un esempio.

Supponiamo che un correntista abbia un conto in rosso per 10.000 €; la banca gli addebita ogni tre mesi i relativi interessi, al tasso, per esempio, del 10%.

Quindi sul debito (senza aspettare la fine dell’anno) vanno a gravare 250 €.

I successivi interessi a debito, nel caso dell’anatocismo, vengono calcolati non più su 10.000 € ma su 10.250 € e così via; con questo sistema il correntista si trova a pagare, terminato l’anno, un monte interessi più alto rispetto al calcolo annuale.

Il nostro codice civile vieta all’art. 1283 c.c. l’anatocismo ma le banche (ed anche la giurisprudenza almeno fino al 1999) ritenevano che nei rapporti di credito vi fosse un uso normativo che consentisse un’eccezione alla regola generale fissata dall’art.1283 c.c.

L’anatocismo bancario è stato ritenuto illegittimo dalla Corte di Cassazione dal 1999, ma è stato successivamente autorizzato per legge a determinate condizioni: in particolare la delibera CICR ( Comitato interministeriale per il Credito ed il Risparmio) del 9.2.2000 ha fissato il principio per cui sono valide le pattuizioni del contratto bancario che prevedano l’anatocismo purché vi fosse la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi attivi e passivi.

Dall’altro, poi, bisogna considerare che il d.lgs 4 agosto 1999 n. 342 è intervenuto sanando anche la situazione previgente, vale a dire quella dei contrati conclusi prima della delibera CICR 9 febbraio 2000.

Su tale ultima parte dell’intervento normativo è però intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza del 17 ottobre 2000 n. 425 ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega di tale previsione di sanatoria.

In realtà molto più recentemente vi è stata un’ulteriore modifica della disciplina dell’anatocismo bancario.

L’art. 120 TUB (Testo Unico Bancario) è stato modificato a opera dell’art. 1, comma 629, l. 27 dicembre 2013, n. 147, che ha eliminato l’anatocismo bancario dato che dal 1 gennaio 2014 il CICR è tenuto a prevedere che “gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.

Il divieto di cui si è detto, a partire da gennaio ha trovato recentemente conferma, nei diversi Tribunali d’Italia (tra i tanti possiamo ricordare il Tribunale di Milano, con due distinte ordinanze (la prima del 25.03.2015 e poi quella del 03.04.2015) riferite ad un ricorso cautelare promosso da una Associazione dei Consumatori, ha sancito il principio secondo cui la riforma si può considerare in vigore fin dal 1° gennaio 2014.

L’effetto, quindi, delle due pronunce di merito del Tribunale di Milano, combinate con quanto disposto da una pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (n. 9127/2015) inducono a pensare che, allo stato attuale, la parola anatocismo sia destinata a scomparire dal panorama bancario.

 

 

 

 

.

 

Category: Cronaca

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.