IL COMUNE DI LECCE CONDANNATO DI NUOVO A RISARCIRE CHI SI FA MALE A CAUSA DEL MANTO STRADALE DISSESTATO

| 24 Luglio 2014 | 0 Comments

Il Giudice di Pace di Lecce, Avv. Luigi Piro, con una recente sentenza, la n. 2824 del 15 luglio, ha accolto parzialmente (al 75%) la domanda di risarcimento dei danni patiti da un ciclista che, nel percorrere la centralissima Via XXV Luglio, è caduto rovinosamente in terra a causa della cattiva manutenzione della strada pubblica, priva peraltro di adeguata illuminazione.

In particolare, con la sentenza il Giudice di Pace ha condannato il Comune, proprietario del tratto di strada percorso dal ciclista, rappresentato in giudizio dall’Avv. Alfredo Matranga, rilevando preliminarmente la non uniformità dell’orientamento della giurisprudenza della Cassazione in ordine alla responsabilità delle amministrazioni per i danni provocati da beni pubblici.

Ed infatti, si legge nella sentenza, la Corte Suprema di Cassazione in alcuni casi ha ritenuto sussistente, nelle ipotesi di danni arrecati ai cittadini da beni della Pubblica amministrazione, la responsabilità del Comune ex art. 2043 del c.c. a causa della mancata manutenzione con conseguente violazione del principio del neminem laedere; mentre in altri casi, ha osservato ancora il Giudice di Pace, è stata ritenuta responsabile la PA per violazione dell’obbligo di custodia ex art. 2051 del c.c., allorquando è possibile avere un controllo continuo e completo dell’intera rete stradale, tale da concretizzare il concreto presupposto della “custodia” la cui violazione rappresenta la ratio della norma.

Ha poi proseguito il Giudicante osservando che la compiuta istruttoria, con la prova per testi assunta e la descrizione dei fatti cosi come emerge dagli atti di causa, tra cui il verbale di sopralluogo redatto dai VV. UU. di Lecce, consentono di ritenere, senza ombra di dubbio, che l’evento dannoso lamentato è da imputarsi a responsabilità del Comune di Lecce ex art. 2051 del c.c., trattandosi di strada centrale e quindi facilmente controllabile, con conseguente onere probatorio a carico del Comune che deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Il Giudice ha quindi condannato il Comune  di Lecce al pagamento, in favore del ciclista, della somma di € 2.608,00 a titolo di danno comprendendo anche quello morale, più le spese del giudizio liquidate in complessivi euro 605,00 per onorari, oltre ad euro 95,00 per spese ed oltre il 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.

Category: Costume e società

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