SENTENZA DEL TRIBUNALE DI LECCE CONTRO I MALTRATTAMENTI ANIMALI

| 17 Novembre 2025 | 0 Comments

Comunicazione della Corte di Appello di Lecce ___________

Con sentenza n. 2384/2025 del 28/10/2025, il Tribunale di Lecce, seconda sezione penale, ha condannato L.Z. per la contravvenzione di cui all’art. 727 c.p., per aver abbandonato il proprio cane, di media stazza, sul balcone di piccole dimensioni dell’appartamento al terzo piano dove risiede, uno spazio assolutamente insufficiente rispetto alle esigenze fisiche ed etologiche dell’animale, che, talvolta legato a una corda, esternava con una certa continuità la propria condizione di assoluta sofferenza e solitudine, anche a causa della lunga esposizione alle intemperie. La vicenda si concludeva con un tragico epilogo, la morte del cane a seguito di caduta dal balcone, probabilmente dovuta alla presenza di una panca collocata a ridosso della ringhiera dello stesso.

La condanna inflitta ammonta a una ammenda di € 5.000, nonché al risarcimento danni nei confronti della parte civile – un’associazione a difesa degli animali da qualsiasi forma di maltrattamento – e al pagamento delle spese processuali, ivi comprese le spese sostenute dalla parte civile.

In punto di diritto, a seguito dell’entrata in vigore della legge 20 luglio 2004, n. 189, in materia di “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, il legislatore ha ampliato la disciplina inerente alla protezione degli animali, considerati quali esseri viventi suscettibili di tutela diretta. Tra le novità più rilevanti, oltre a un inasprimento delle pene, la riforma in esame ha modificato il codice penale, inserendo una nuova parte, denominata “Capo IX-BIS: dei delitti contro il sentimento degli animali”. Ciò ha portato, da un lato, all’introduzione di un nuovo reato, il maltrattamento di animali, previsto dall’art. 544ter c.p. e, dall’altro, alla riformulazione del menzionato art. 727 c.p., che punisce l’abbandono di animali, in linea con la crescente sensibilità dell’opinione pubblica sul tema.

Da consolidata giurisprudenza, rientra nelle ipotesi di cui all’art. 727 c.p. la detenzione di animali in condizioni produttive di gravi sofferenze, la quale non riguarda esclusivamente le condizioni che possono provocare una patologia nell’animale, parimenti estendendosi alle situazioni che generano dolore e che incidono sulla sua sensibilità (Cassazione penale, sezione 3, sentenza n. 30398 del 12/06/2025; Cassazione penale, sezione 3, sentenza n. 52031 del 04/10/2016; Cassazione penale, sezione 3, sentenza n. 39660 del 03/10/2024).

Category: Cronaca

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