ESTIMI CONDANNATA L’AGENZIA DEL TERRITORIO

| 10 Ottobre 2013 | 0 Comments

Estimi, la Commissione Tributaria accoglie altri ricorsi e condanna l’Agenzia del Territorio al pagamento delle spese processuali.

Per la Commissione: le variazioni catastali imporranno l’aumento della contribuzione fiscale per tutta la vita degli immobili senza tuttavia conoscerne i motivi specifici, nè è stata raggiunta la perequazione voluta dalla legge.
Anche la V Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (Pres. Lamorgese e Rel. Calò), con due sentenze depositate lo scorso 25 settembre, ha annullato il riclassamento degli estimi catastali operato a Lecce, da parte della Agenzia del Territorio.

Dopo gli annullamenti e le prime sentenze della CTP di Lecce, in particolare della III Sezione, presieduta da Mario Buffa, anche la Sezione presieduta da Lamorgese ha annullato gli accertamenti degli estimi catastali dell’Agenzia del Territorio di Lecce e condannato, anche in questo caso, l’Agenzia al pagamento delle spese processuali liquidate nell’importo di € 350,00 per ogni singola causa, oltre agli accessori di legge.

Nelle diffuse motivazioni la Commissione, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso proposti dai legali dei ricorrenti, gli Avv.ti Alfredo Matranga e Marilia Renna, ha censurato l’operato dell’Agenzia del Territorio poiché, tra l’altro, “in nessuno degli atti presupposti all’avviso impugnato si rinvengono elementi o dati di fatto interessanti gli immobili di proprietà del ricorrente, contenendo tali atti, invece, solo affermazioni generali, generiche e non provate, e del tutto estranee agli immobili stessi”.

Secondo la Commissione ciò ha comportato per il contribuente l’attribuzione ai propri immobili – senza che a questi sia stata portata modifica o miglioramento alcuno – di classi di qualità superiore e delle rendite sensibilmente superiori a quelle preesistenti – variazioni che gli imporranno l’aumento della contribuzione fiscale per tutta la vita degli stessi – non potendone tuttavia conoscere i motivi specifici.

Ed ancora, per la Commissione Tributaria, la mancanza delle suesposte motivazioni atte a giustificare la maggiore rendita attribuita con l’avviso di accertamento impugnato, induce a ritenere, da un lato, che lo stesso sia carente dei requisiti motivazionali voluti dall’art. 7 dello Statuto del Contribuente e, dall’altro, che non si sia raggiunta la perequazione voluta dalla legge ed inseguita dal Comune di Lecce e dall’Agenzia, ma che addirittura, operando in tal modo, ossia con l’indiscriminata elevazione di una classe per ogni unità immobiliare, si sia ulteriormente ampliato il divario prima esistente fra immobili che, pur ricadendo nella stessa microzona, siano situati in posizione diversa e tali da ricevere, in riflesso al citato diverso contesto urbano e socioeconomico nel quale sono inseriti, un diverso incremento di valore.

Infine, la Commissione ha accolto anche l’ulteriore motivo di ricorso formulato dal ricorrente, ritenendo l’accertamento carente anche del sopralluogo sulle unità immobiliari necessario per stabilire le caratteristiche intrinseche di tali unità.

 

Category: Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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