ALBERO PECCA E RAMOSCELLO SECCA…ANZI NO AL CONTRARIO

| 21 Settembre 2015 | 0 Comments

(m.v.)______
Ci fu un tempo in cui, se il padre commetteva un reato, anche il figlio veniva marchiato per il resto della sua vita. Il figlio di un uomo la cui la fedina penale non era pulita, non poteva partecipare ai concorsi in polizia, carabinieri, finanza ecc.
Poi un giorno si disse, che non era giusto che le colpe dei padri ricadessero sui figli, e che ognuno deve rispondere per se stesso.
Oggi “mutatis mutandis” sono le colpe dei figli che ricadono sui padri…anzi no sui nonni.
Il vecchio proverbio ” Albero pecca e ramoscello secca”, alla luce delle nuove sentenze poterebbe essere: “ramoscello pecca e albero secca”.
Ci era capitato qualche mese fa di incontrare un nostro conoscente nullafacente che ci aveva raccontato di avere una figlia, di essersi separato dalla moglie, e che il Tribunale aveva emesso una sentenza con la quale stabiliva che suo padre, ossia il nonno della bambina doveva versare in favore della nipotina, o meglio della nuora, 400 euro mensili.
A noi francamente è sembrata una grande ingiustizia, in quanto un nonno dovrebbe poter decidere liberamente, e per amore sicuramente lo farebbe, di aiutare il nipotino, ma non certo obbligato dalla legge.

Se il figlio e la nuora sono due cretini perché a cuor leggero hanno messo al mondo un figlio e poi si sono separati, dove sta scritto che debba essere il nonno paterno a dover provvedere al mantenimento del nipote.

Inoltre questo nonno oltre al mensile al nipote, deve anche pensare al mantenimento del figlio disoccupato, che dopo la separazione è tornato nella famiglia originaria.
Ora considerato che questo nonno ha altri figli e quindi altri nipoti, è giusto che a costoro non debba essere concesso nulla perché hanno uno zio che non ha voglia di fare nulla.

Queste sentenze sono frutto dei tempi, e così le giovani generazioni vengono sempre più deresponsabilizzate, e i bamboccioni  mantenuti.
Ma evidentemente noi siamo fuori dal tempo, infatti Giovanni D’Agata ci riporta un’altra sentenza che ricalca quella che vi abbiamo appena raccontato.
______________________________________

I nonni devono garantire il mantenimento ai nipoti di genitori separati anche quando il padre adempie parzialmente ai suoi obblighi. Il tribunale di Lecce, condanna l’ascendente a versare 150 euro al mese a ciascuno dei nipoti non economicamente autosufficienti.

L’obbligo dei nonni di farsi carico del mantenimento dei nipoti allorquando i genitori non hanno mezzi sufficienti non é un’obbligazione “etica”, ma un vero e proprio obbligo sancito nel codice civile nell’articolo 316 bis che vale anche quando uno dei genitori adempie parzialmente ai propri doveri con versamenti non integrali e/o tempestivi. A stabilirlo un’interessante decreto del Tribunale civile di Lecce nella persona del Presidente di sezione dottor Giovanni Romano, depositato lo scorso 24 agosto, che ha condannato il nonno paterno a provvedere al versamento mensile di 150 euro alla madre dei tre nipoti ai quali né il padre né la madre riuscivano a garantire mezzi sufficienti ai fini del loro sostentamento. Nella fattispecie la madre di tre figli di cui due minorenni aveva adito il Tribunale perché il padre non aveva da tempo garantito con esattezza e regolarità l’obbligo di versare 700 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento dei figli, nessuno dei quali autosufficiente, tanto che lo stesso era stato imputato per la violazione di questi obblighi assistenziali. Tale situazione aveva spinto la madre a notificare un ricorso ai nonni paterno e materno entrambi viventi ai fini di sopperire a tale grave carenza per vedersi applicato il “rimedio” statuto dal codice civile in precedenza nell’articolo 148 del codice civile, poi trasfuso nel 316 bis, che prevede che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, spetta agli ascendenti provvedere a fornire ai genitori gli stessi mezzi necessari ai fini del mantenimento dei nipoti.  Il giudice rilevata l’insussistenza dei “mezzi necessari” e la parzialità dei versamenti del padre, ha ritenuto condannare il solo nonno paterno, l’unico costituitosi in giudizio e con una pensione di 1500 euro mensili a farsi carico del pagamento nei confronti della nuora di 150 euro mensili, in quanto ol’obbligo in questione ha natura civile e non squisitamente etica e sussiste anche nel caso della prova di versamenti parziali, ancorché incolpevoli, da parte del padre dei nipoti. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione significativa che tutti i genitori di figli separati dovrebbero conoscere.

Category: Costume e società

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.