DOPO IL TRAGICO SUICIDIO DI TIZIANA CANTONE, LA GIOVANE NAPOLETANA CHE NON HA RETTO LA VERGOGNA DEI SUOI VIDEO FINITI IN RETE / ECCO SPIEGATO COSA E’ E COME FUNZIONA IL DIRITTO ALL’ OBLIO

| 15 Settembre 2016 | 0 Comments

di Stefania Isola * (avvocato – per leccecronaca.it)______

Pressati da tragici fatti di cronaca, ci si ritrova costretti a riparlare del diritto all’oblio, ovvero di quella particolare garanzia che ci può difendere dai danni che la reiterata pubblicazione di una notizia può arrecare all’onore e alla reputazione di una persona.

Vediamo qual è la situazione.

La Corte di Giustizia della Comunità europea, con una famosa sentenza del 2014, aveva stabilito che, con riferimento ai diritti conseguenti agli art. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, un individuo può chiedere che una notizia, pubblicata nel web, venga cancellata, prevalendo sia sull’interesse economico del gestore del motore di ricerca sia sull’interesse del pubblico ad accedere a tale informazione a seguito di una ricerca.

Tale prevalenza verrebbe meno nel caso in cui l’ingerenza nei diritti fondamentali dell’interessato sia giustificata dall’interesse ad avere accesso, da parte degli utenti della rete, all’informazione pubblicata.

In conseguenza di ciò, le Autorità Garanti della privacy si sono quindi mosse con lo scopo di trovare criteri comuni per gestire i possibili reclami richiamando i motori di ricerca al rispetto degli obblighi della sentenza prima citata.

Nell’ambito nazionale, il Tribunale Roma, ha affermato che per diritto all’oblio doveva intendersi una “peculiare espressione del diritto alla riservatezza” che permette di chiedere ad un motore di ricerca la rimozione dei link da quei siti che vengono ritenuti lesivi della propria situazione personale quando questa non rappresenti più la realtà attuale.

Le condizioni da rispettare perché ciò possa avvenire sono:

•il fatto di cui si parla non deve essere recente;

•lo stesso non deve avere interesse pubblico.

Quindi il diritto alla rimozione dei dati dal web deve essere pesato sia col diritto di cronaca, sia con l’interesse pubblico.

Quando poi le notizie pubblicate risultassero false, la responsabilità non può essere addebitata al motore di ricerca che le indicizza, ma ai gestori dei siti interessati.

Il Garante della Privacy si è adeguato, ma ha ribadito che il diritto all’oblio deve essere bilanciato col diritto di cronaca: la persona interessata, qualora ritenesse false le notizie pubblicate, può chiedere all’editore l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione delle informazioni rese di pubblico dominio.

Nel nuovo “Testo Unico dei Doveri del Giornalista”, viene stabilito inoltre che il cronista deve evitare “[…] di far riferimento a particolari relativi al passato, salvo quando essi risultino essenziali per la completezza dell’informazione […]”.

Quello che sicuramente la sentenza della Corte Europea non dice è:

•che esista un diritto a fare cancellare quello che non ci piace. E’ lecito chiederlo, ma non si ha diritto di ottenerlo;

•che si debbano cancellare o modificare gli archivi dei giornali;

•che si debba modificare il passato, o la realtà storica.

 

 

In un mondo interconnesso come quello attuale, valgono le parole dell’informatico Vint Cerf:

 

“Non potete uscire di casa ed andare alla ricerca di contenuti da rimuovere sui computer della gente solo perché volete che il mondo si dimentichi di qualcosa. Non penso che sia praticabile.”

 

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica

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