SARPAREA: LA FORESTA DEGLI ULIVI MONUMENTALI, IL PROGETTO DI UN RESORT DI LUSSO PER MILIONARI E L’ARTICOLO 9 DELLA COSTITUZIONE

| 28 Gennaio 2017 | 1 Comment

di Eleonora Ciminiello________Vedere un luogo, come la foresta di ulivi monumentali, affiancato dalla parola lottizzazione, sui documenti presentati dalla società Oasi Sarparea s.r.l., palesa come in Italia il paradosso è sempre in agguato, pronto a manifestarsi in tutta la sua mostruosità. Una mostruosità che ha madre inglese e padre italiano, e che assume da un lato le sembianze del benestante di turno, pronto a spendere parte dei suoi averi pur di monetizzare, dall’altro del compiacente politicante, appollaiato dietro le grandi scrivanie dei palazzi comunali, provinciali o regionali, secondo le necessità.

In realtà a questa madre non si possono attribuire più di tanto le colpe, gli errori maggiori ricadono proprio sul padre di questo parto incestuoso: dovrebbe essere lui a negare alla madre il progetto, chiedendole di realizzarlo altrove, facendo prevalere le leggi italiane e il buonsenso.

Il progetto presentato nel 2009 dalla società Oasi Sarparea s.r.l. evidenzia come gli stranieri percepiscono l’Italia: una nazione ricca di leggi, di precetti e di norme che in realtà non costituiscono un ostacolo, perché si sa, in Italia “Fatta la Legge, trovato l’inganno”. Proprio per questa ragione gli “investitori” esteri guardano alla penisola come ad una terra da colonizzare.

Ma torniamo a Sarparea. Sarparea è un luogo unico, ultimo sopravvissuto di un passato millenario nel quale il Salento, e la stessa Puglia può specchiarsi per identificare il suo volto originario, la sua essenza. Sarparea è la foresta di ulivi monumentali di Puglia, Sarparea è la resistenza del Salento, Sarparea sono le lotte per la sopravvivenza, è il lavoro dei salentini nei campi, è la capacità di evolversi mantenendo le antiche sembianze, Sarparea è la storia di questa terra. Sarparea è paesaggio, storia, arte, architettura scolpite dalla Natura nei secoli: è per questo che si può affermare che Sarparea non è uno, 50 o 100 ulivi dalle caratteristiche distintive e quindi inviolabili, Sarparea è un ecosistema che costituisce nel suo insieme un bene appartenente al patrimonio locale, regionale e nazionale.

La Commissione Ulivi della Regione Puglia, nel verbale del 14 febbraio 2013, sostiene, in una nota presente all’interno della delibera regionale del 22 agosto 2016 a firma dell’assessore Curcuruto, che il sopralluogo effettuato presso Sarparea “ha visto emergere chiaramente la presenza di ulivi monumentali in percentuale maggiore del 60% nell’area presa in esame, pertanto l’uliveto possiede le caratteristiche di monumentalità così come riportate nella LR 14/07”. 

La sezione Ecologia inoltre, sostiene che è necessario provvedere ad “un censimento dettagliato, conforme alla vigente regolamentazione subordinato al verbale di accertamento Bollettino Ufficiale della Regione Puglia – n. 97 del 22-8-2016 43321 dagli Uffici Provinciali Agricoltura, che dovrà essere sottoposto al parere preventivo della Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali”

Se Sarparea, come afferma la Commissione Ulivi Monumentali possiede caratteri di monumentalità può essere sottoposta a manomissioni?

Si potrebbero edificare delle stanze per i benestanti del pianeta all’interno del Colosseo, un ristorante d’élite sulla sommità della torre di Pisa o un albergo di lusso all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso? No, e nessuno lo farebbe per il semplice fatto che questi monumenti artistici e paesaggistici devono esser tutelati e salvaguardati perché costituiscono l’essenza della nazione da tramandare alle generazioni future.

Il professor Salvatore Settis, archeologo e storico dell’arte scrive:” I “diritti delle generazioni future” non sono un’invenzione del nostro tempo. Risuona infatti fortissima, in queste nuove formule del diritto, la voce antica del bonum commune, della publica utilitas, del pubblico interesse come nettamente sovraordinato al profitto privato. E dovremmo sempre ricordarci che il bene comune è il principio ordinatore della nostra Costituzione, che lo definisce come «interesse della collettività» (art. 32), «interesse generale» (artt. 35, 42, 43 e 118), «utilità sociale» e «fini sociali» (art. 41), «funzione sociale» (artt. 42, 45), «utilità generale» (art. 43), «pubblico interesse» (art. 82). Espressioni non coincidenti, ma convergenti, che si integrano l’una nell’altra in una coerente architettura di valori.”

Affermare la priorità dell’interesse pubblico e del bene comune sui profitti privati è il principio ispiratore di tutta la carta Costituzionale, quindi la tutela del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, contenuta nell’articolo 9, è un diritto/dovere legato ai principi di democrazia e cittadinanza.

Non si parli di ambientalismo, quindi, ma si cominci a parlare di diritti costituzionali continuamente violati. In tal senso non posso che condividere pienamente ciò che ha scritto, in materia di tutela del paesaggio e di articolo 9 della Costituzione, Gustavo Zagrebelsky, «oggi è poco probabile che nell’interesse della politica rientri anche la preoccupazione per le generazioni future. Laddove si richiederebbe la virtù della presbiopia, prevale invece l’interesse momentaneo».

L’istinto che caratterizza la maggior parte dei politici e degli amministratori locali corrisponde al fagocitare tutto e subito, anche ciò di cui non si è minimamente proprietari ma solo custodi momentanei.______

L’ APPROFONDIMENTO nel nostro articolo di ieri

https://www.leccecronaca.it/index.php/2017/01/27/la-giunta-regionale-organo-incompetente-su-sarparea-il-consigliere-regionale-cristian-casili-in-conferenza-stampa-emerse-gravi-illegittimita-amministrative-su-resort-sarparea-emiliano-fermi-lope/

 

Category: Costume e società, Cultura

About the Author ()

Comments (1)

Trackback URL | Comments RSS Feed

  1. redazione ha detto:

    Il Tar di Lecce hanno respinto i ricorsi di ambientalisti e consumatori, proposti dal comitato Salviamo la Sarparea e dall’associazione Codici di Roma.

    Respinte le osservazioni anche a proposito del mancato censimento preliminare degli ulivi monumentali.i giudici hanno infatti scritto che: “quanto ad eventuali alberature che pur non essendo ancora censite avessero i caratteri della monumentalità, la società s’impegna a produrre, comunque prima di qualsivoglia intervento, un rilievo georeferenziato dell’uliveto monumentale”.
     

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.