SINISTRA COMUNE CONTRO L’AUTONOMIA REGIONALE

| 9 Agosto 2019 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Sinistra Comune ci manda il seguente comunicato______

Una delegazione di Sinistra Comune guidata da Mario Fiorella ha protocollato in mattinata a Palazzo Carafa un documento contenente la bozza di una mozione che Sinistra Comune auspica possa essere adottata dal Consiglio comunale per esprimere ufficialmente la contrarietà della Città di Lecce a qualsiasi progetto di autonomia regionale differenziata.

Il documento è stato poi affidato all’attenzione dell’Ufficio di gabinetto del Sindaco dott. C. Salvemini e consegnato nelle mani del Presidente del Consiglio comunale, avv. C. Mignone, il quale ha assicurato la massima attenzione istituzionale ai contenuti oggetto della proposta.

In allegato il testo del documento.

per Sinistra Comune,

Mario Fiorella

Giulio Aresta ______

AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LECCE

 

Si allega la bozza di mozione che Sinistra Comune auspica possa essere adottata dal Consiglio Comunale per esprimere ufficialmente la propria contrarietà a qualsiasi progetto di autonomia regionale differenziata in discussione a livello governativo.

 

Il CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

–  l’art. 5 della Costituzione prevede che la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, adeguando “i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”;

–  l’art. 114 della Costituzione stabilisce che “la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato” e che le Regioni, al pari degli altri enti territoriali, “sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione”;

–  l’art. 117 della Costituzione stabilisce i principi cui la legislazione statale e regionale devono ispirarsi, ripartendo le rispettive competenze legislative, riconoscendo che le Regioni sono dotate di potere legislativo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione;

–  l’art. 118 della Costituzione richiama, in materia di ripartizione delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, che il legislatore statale e i legislatori regionali sono tenuti a rispettare nell’attribuire le funzioni amministrative ai livelli territoriali di governo richiamati nell’art. 114 della Costituzione quali elementi costitutivi della Repubblica;

–  l’art. 119 della Costituzione prevede l’autonomia finanziaria dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio e dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento europeo; il medesimo articolo stabilisce anche che: (i)lo Stato istituisce con legge un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante; (ii) le risorse derivanti dalle fonti di finanziamento ivi indicate devono consentire a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite; (iii) per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

Considerato, altresì, che l’art. 116, terzo comma, della Costituzione:

–  dispone che “Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata”;

–  consente che l’attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario possa riguardare funzioni legislative e funzioni amministrative;

–  prevede che l’iniziativa del procedimento per la concessione delle anzidette ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, spetti alla regione interessata;

–  prevede, altresì, che sull’iniziativa regionale siano sentiti gli enti locali;

–  stabilisce che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono attribuite con legge dello Stato, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base dell’Intesa tra lo Stato e la Regione e su proposta del Governo;

Considerato inoltre:

– che, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione, “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”;

Ritenuto che:

–  le proposte di accordo sull’autonomia differenziata, oggetto di accordo con il Governo nazionale, presentate in particolare dalle Regioni Lombardia e Veneto, non garantiscono la tenuta unitaria del Paese, ma una loro applicazione, come da proposta, aggrava nel tempo le distanze tra Nord e Sud in assenza di una contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni e dei fabbisogni standard su tutto il territorio nazionale e del relativo fondo perequativo;

–  che la corretta e prioritaria applicazione dei fabbisogni e dei costi standard, ai fini dell’allocazione delle risorse tra territori, non possa prescindere dalla definizione puntuale dei “livelli essenziali di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”, come sancito dall’art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, e dalla legge delega n. 42 del 2009, istitutiva del federalismo fiscale, ad oggi ancora in larga parte disattesa;

–  il d.lgs. n. 68/2011, in tema di federalismo regionale, ha posto le basi per un modello di finanziamento che prevede la copertura integrale della differenza tra le entrate e le spese standardizzate per le funzioni fondamentali (sanità, assistenza, istruzione, trasporti);

–  i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti dalla Stato su tutto il territorio nazionale cui corrispondono i fabbisogni standard necessari alla loro copertura, pur previsti dall’art.13 del d.lgs. n. 68/2011, non sono stati ancora definiti, mentre solo per il finanziamento del servizio sanitario nazionale opera un sistema fondato sui livelli essenziali di assistenza che, comunque, presenta molti margini di criticità

–  il percorso volto all’attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, debba avvenire nel rigoroso ed attento rispetto dei principi di cui all’art. 119, come già richiamato, della medesima Carta Costituzionale, con particolare riferimento a quanto ivi previsto in materia di: (i) istituzione di un “fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante”; (ii) garanzia del finanziamento integrale delle funzioni pubbliche attribuite ai Comuni, alle Province, alle Città Metropolitane e alle Regioni; (iii) destinazione di risorse aggiuntive ed effettuazione di interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali.

 

Ritenuto inoltre che:

–  l’Italia è caratterizzata da un dualismo territoriale con profondi e crescenti divari nelle dotazioni infrastrutturali di base e avanzate che inevitabilmente compromettono la crescita e la competitività delle regioni più deboli;

–  il D.lgs. 68/2011, in attuazione delle norme costituzionali in materia di federalismo fiscale, disciplina il meccanismo di finanziamento e perequazione infrastrutturale delle Regioni;

–  l’articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016 ha sancito l’obiettivo per le amministrazioni centrali di riservare al Mezzogiorno un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento;

–  secondo i Conti pubblici territoriali, nel 2017 (ultimo anno disponibile) la quota di risorse ordinarie in conto capitale della PA destinata al Mezzogiorno è pari al 26,7 per cento a fronte del 34,4 per cento di popolazione; al Centro-Nord siamo al 73,3 per cento contro il 65,6 per cento di popolazione;

– secondo i medesimi Conti pubblici territoriali, pubblicati dell’Agenzia per la coesione territoriale nel 2018, fra il 2001 e il 2015 (ma il trend non ha subìto variazioni di rilievo negli ultimi due anni) gli investimenti con risorse ordinarie destinate al Sud sarebbero pari al 22,6% in media, con una punta minima del 19,2% nel 2007 e una massima del 24,3% nel 2014; nello stesso periodo, il Centro-Nord avrebbe così incassato la parte più consistente della spesa in conto capitale, passando dal 78,8% del 2001 al 78,6 del 2015, senza mai scendere al di sotto del 73,8%.

 

 

ESPRIME LA PROPRIA CONTRARIETA’ ad ogni proposta di autonomia regionale differenziata, così come previsto dal citato art. 116 terzo comma della Costituzione Italiana, che, al fine di garantire gli stessi punti di partenza a tutte le regioni presenti nel territorio nazionale nella sfida all’efficientamento della Pubblica Amministrazione, non preveda:

–  la preventiva definizione dei “livelli essenziali di prestazioni” e la conseguente misurazione dei fabbisogni e dei costi standard, così come previsto dalla normativa vigente;

–  la preventiva definizione dei meccanismi di creazione di un fondo di perequazione necessario a promuovere l’autonomia regionale differenziata nell’unità del territorio nazionale;

–  la preventiva valutazione dell’effettivo riparto di risorse ordinarie per gli investimenti pubblici nelle diverse regioni e la conseguente individuazione di adeguati indici di perequazione infrastrutturale necessari a colmare il gap infrastrutturale dei territori più deboli maturato negli ultimi 20 anni;

–  la preventiva definizione di meccanismi di coordinamento e monitoraggio degli eventuali trasferimenti di competenze e funzioni dallo Stato alle Regioni che ne fanno domanda da parte del Parlamento, unico titolare delle risorse pubbliche il cui finanziamento – attraverso compartecipazione al gettito di tributi erariali – è richiesto per la copertura delle relative spese;

IMPEGNA

Il Sindaco ad inviare il presente deliberato al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti di Camera e Senato, ai Gruppi parlamentari di Camera e Senato.

 

 

 

Category: Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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