TAP, RESE NOTE OGGI LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA DEL 12 MAGGIO SCORSO

| 8 Gennaio 2026 | 0 Comments

Comunicato istituzionale della Corte di Appello di Lecce ____________

Con la sentenza emessa in data 12 maggio 2025, le cui motivazioni sono state depositate in data 8.11.2025, il Tribunale di Lecce ha deciso sulla rilevanza penale di alcune condotte connesse alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, come compendiate in sette articolati capi di imputazione.

In particolare, con riferimento alla prima complessa contestazione, il Tribunale ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, avendo ritenuto legittimi tutti gli atti di assenso emanati – in particolare quelli rilasciati con D.M. n. 223 dell’11.9.14 (di compatibilità paesaggistica del progetto relativo alla realizzazione del gasdotto Trans Adriatic Pipeline) e, per l’effetto, con D.M. n. 72/2015 (di approvazione del progetto definitivo dell’opera Metanodotto Trans Adriatic Pipeline DN900-36), in quanto era stata correttamente compiuta la valutazione, sul piano ambientale e paesaggistico, degli “effetti cumulativi” della globalità dell’opera sino alla connessione con la rete nazionale (TAP e SRG-Snam Rete Gas), e degli “impatti ambientali”, come emerso all’esito dell’istruttoria e dalla disamina dei documenti prodotti, avendovi TAP provveduto, per quanto possibile, al momento di adozione dell’ESIA e, soprattutto, successivamente, in sede di integrazioni a seguito delle richieste integrative formulate dal Ministero dell’Ambiente. Parimenti, ha considerato legittime tutte le varianti in corso d’opera.

Per quanto concerne, poi, il delitto di danneggiamento collegato all’espianto degli ulivi, il Tribunale ha ritenuto che la condotta posta in essere dalla società fosse lecita, perché conforme alle linee guida in materia, come compendiate nella legge dalla Regione Puglia n. 14 del 4.6.2007 per la “tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia” e, soprattutto, nella deliberazione della Giunta regionale del 3.9.2013 n. 1576.

In aggiunta, non ha ravvisato la sussistenza del nesso di causalità fra la condotta di espianto e la morte degli ulivi, tenuto conto della concomitante azione distruttiva del noto batterio xylella fatidiosa, il cui periodo di incubazione è variabile e non preventivabile, sfuggendo in alcuni casi al controllo degli esami preventivi.

Infine, ha ritenuto non sussistere l’elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma, tenuto conto delle cautele adottate da TAP durante la fase dell’espianto e durante quella di custodia e cura presso i canopi, in attesa del loro reimpianto.

Quanto alla questione relativa all’inquinamento ambientale colposo, unico capo per cui la Procura della Repubblica ha richiesto la condanna di alcuni imputati, dopo aver esaminato la fattispecie contestata nei suoi elementi costitutivi, il Tribunale ha ravvisato la sussistenza di ragionevoli dubbi in merito alla riconducibilità all’attività di cantiere dello sversamento delle sostanze rinvenute in falda acquifera in misura superiore alle CSC.

Ha poi considerato la condotta contestata come non connotata di abusività e, soprattutto, ha ritenuto che lo sversamento non fosse connotato da significatività – elemento oggettivo richiesto dalla disposizione – tenuto conto degli indici elaborati dalla dottrina in materia ai fini della riconduzione della norma al principio di determinatezza: nella specie, quelli del quantitativo di elemento rinvenuto, del tempo limitato in cui era avvenuta la contaminazione, della ridottissima diffusione spaziale, della non pericolosità per la salute umana.

Non sussistendo il reato presupposto, ha preso atto della non ricorrenza dell’illecito amministrativo collegato al reato contestato a TAP.

A parere del Tribunale non sussiste neppure il reato contravvenzionale contestato al capo 3) di cui all’art. 137 d.lgs 152/06, non essendo le condotte contestate riconducibili ad uno scarico di acque reflue industriali in violazione delle prescrizioni, non esercitandosi nel cantiere tale tipologia di attività: risultavano assenti gli elementi necessari secondo la normativa, come interpretata dalla giurisprudenza, per la ricorrenza di uno scarico, ovverosia la presenza di un sistema stabile di collettamento, con collegamento, senza soluzione di continuità, del ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore.

Per quanto concerne, poi, tutte le questioni inerenti la realizzazione delle recinzioni di cantiere il Tribunale ha ritenuto che le stesse non necessitassero di titolo autorizzativo dal punto di vista edilizio, rientrando nel regime di edilizia libera, ex art.6, comma 1, lettera e-bis), trattandosi di opere strutturalmente e funzionalmente precarie, essendo state rimosse al termine delle attività connesse alla realizzazione dell’opera; per la medesima ragione, la loro realizzazione non rientrava nell’alveo applicativo dell’art. 10 comma 4 legge 353/2000, disciplinante il divieto di realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate ad attività produttive su soprassuoli percorsi da fuoco, non potendosi tali opere precarie ricondursi a tale categoria, se non con una non consentita applicazione analogica della norma penale in malam partem.

Con riferimento alla violazione dell’art. 181 d.lgs 42/04, il Tribunale ha premesso che le recinzioni di cantiere necessitassero di autorizzazione paesaggistica, essendo la relativa normativa più stringente di quella edilizia, non ammettendo eccezioni all’ottenimento del titolo diverse da quelle previste dal D.P.R. 31/2017.

Con riguardo, quindi, a quella realizzata nella cosiddetta “Zona Rossa”, ha ritenuto che la sua realizzazione in assenza di titolo fosse scriminata perché imposta dall’ordinanza Prefettizia n. 0108892 del 12.11.17 e dall’ordinanza emessa dalla Questura di Lecce Prot. n. 1118/5/536.OP, emanate per ragioni di sicurezza dei lavoratori e delle forze dell’ordine, in considerazione dei ripetuti e violenti scontri avvenuti con alcuni manifestanti contrari alla costruzione del gasdotto, che rendevano estremamente difficoltosi i lavori e minavano la sicurezza complessiva del sito. In effetti, la società rimuoveva la recinzione alla scadenza prevista nell’ordinanza del Prefetto.

In un altro caso il Tribunale ha ritenuto il predetto reato estinto, essendo decorsi i relativi termini di prescrizione, non avendo considerato valida la variante in corso d’opera autorizzata dal MISE in data 14.3.18, poiché rilasciata sul presupposto che la nuova recinzione non interessasse aree soggette a vincolo paesaggistico, come previsto dalla Carta dei Vincoli connessa al DM autorizzative, quando invece tali aree erano interessate da vincoli paesaggistici, come emerso con certezza all’esito dell’istruttoria.Residuavano perciò dubbi al Tribunale, non potendosi escludere che la condotta non fosse sorretta da valida autorizzazione, tenendo conto del presupposto erroneo su cui il citato provvedimento di autorizzazione alla variante in corso d’opera emanato dal Ministero risultaca fondato, non essendo peraltro agevole stabilire se le stesse aree ricadessero nell’alveo applicativo dell’autorizzazione unica, ex art. 52 D.P.R. 327/01 – come accadeva in altro caso oggetto di contestazione, per cui il Tribunale perveniva ad un’assoluzione nel merito.

Ha ritenuto, infine, che la contestata realizzazione di uno spianamento di circa 7 metri, con estirpazione di macchia mediterranea, non fosse ricollegabile all’attività di cantiere, essendo stato compiuto prima dell’istituzione della “Zona Rossa”, in un momento in cui la società non aveva la disponibilità dell’area. ____________

LA RICERCA nel nostro articolo del 12 maggio scorso

Category: Cronaca, Politica

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