Legge 488: il TAR Lecce annulla il provvedimento di revoca del finanziamento a fondo perduto di circa 800 mila euro

| 29 Marzo 2014 | 0 Comments

IN BASSO ABBIAMO RIPORTATO TUTTE LE PAGINE DELLA SENTENZA.

Con sentenza n. 843 dello scorso 27 marzo, il Presidente del TAR Lecce (Dott. Antonio Cavallari) ha accolto il ricorso proposto da un noto imprenditore leccese per l’annullamento del provvedimento con cui il Ministero dell’Economia aveva revocato un finanziamento di circa 800 mila euro.

La vicenda traeva origine da un finanziamento pubblico concesso, ai sensi della L. n. 488/92, nel lontano 2001 a fronte di investimenti ammessi per oltre 3 milioni di euro.

Nel settembre del 2013, e quindi a distanza di 12 anni, il Ministero ha revocato il finanziamento chiedendo la restituzione di quanto già percepito dal beneficiario.

L’imprenditore ha deciso così di rivolgersi al TAR, con gli Avv.ti Alberto Pepe e Alfredo Matranga, lamentando l’assoluta illegittimità del provvedimento di revoca.

Con la citata sentenza il TAR, dopo aver esaminato approfonditamente il profilo attinente alla giurisdizione ritenendo di radicarla innanzi a se anche a valle dei recenti interventi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ha annullato il provvedimento di revoca condividendo in pieno le tesi dei difensori del ricorrente.

In particolare, il TAR Lecce ha ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui i legali dell’imprenditore hanno censurato il provvedimento di revoca laddove il Ministero ha contestato al beneficiario del finanziamento di non aver mai comunicato che la realizzazione dell’impianto produttivo fosse avvenuta ad opera di un’unica società e, quindi, con caratteristiche similari alla realizzazione mediante l’istituto denominato “chiavi in mano” nonché attraverso la rifatturazione dei macchinari acquistati.

Infatti per il Giudice amministrativo, nel caso in esame, la c.d. rifatturazione è coessenziale alla realizzazione degli impianti “chiavi in mano” e pertanto non può ritenersi illegittima, mentre la mancata comunicazione della realizzazione dell’impianto con tali modalità non può essere sanzionata con la revoca, poiché nel decreto di concessione del finanziamento (che richiama il DM n. 527/95, art. 8, comma primo, che contempla specifiche ipotesi) la stessa non è prevista nel caso di siffatta mancata comunicazione.

Pertanto, l’effetto conformativo della pronuncia del TAR consentirà al ricorrente non solo di non dover restituire quanto sino ad oggi percepito ma di vantare un interesse alla corresponsione dell’ulteriore trance del finanziamento (circa 140 mila euro) non ancora corrisposti dal Ministero.

 

Category: Cronaca

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