‘SOCCORSO ANIMALI: LECCE INDIETRO ANNI LUCE’

| 7 Agosto 2018 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’ ufficio stampa dell’ associazione A.T.A -P.C. Lecce ci manda il seguente comunicato_____

In Italia, la legge che disciplina il soccorso degli animali in difficoltà e che riconosce il ruolo delle ambulanze per il soccorso veterinario è stata promulgata ben 8 anni fa grazie alla proposta della LAV – Lega AntiVivisezione e del suo Presidente Nazionale Gianluca Felicetti.

A distanza di 8 anni, appunto, la stessa LAV ha svolto e diffuso una prima indagine conoscitiva sul tema che fa molto pensare.

Infatti, si legge da un comunicato di Gianluca Felicetti: “dopo tale legge che obbliga all’intervento in caso di incidente, Asl e Comuni si sono attrezzati in proprio con meno di 50 mezzi e una sola ambulanza veterinaria. Grande ricorso a mezzi di terzi (83 mezzi e 24 ambulanze). Differenze da zona a zona”.

“Il mancato soccorso di animali è, infatti, un illecito amministrativo oltre che una questione morale e di sicurezza stradale” continua il comunicato “che può rientrare nella disciplina del reato di maltrattamento o di uccisione di animali, nei casi più tragici… Se il cittadino ha il dovere di fermarsi e di attivarsi per prestare aiuto a un animale vittima sulla strada, i Comuni e i Servizi Veterinari, a seconda della legge regionale, devono garantire il servizio di pronto soccorso veterinario”.

Grazie alla sua indagine conoscitiva la LAV ha appurato che l’unica ASL in possesso di una propria ambulanza veterinaria è quella di Marca Trevigiana – Asolo, mentre altre Aziende Sanitarie Locali che si sono munite di “altri mezzi” di soccorso sono in tutto 44 tra cui spicca in Puglia solo Taranto. Il resto delle ASL e dei comuni italiani, e nemmeno tanti, circa un centinaio in tutta Italia, hanno siglato convezioni con associazioni e/o ditte in possesso di ambulanze veterinarie o mezzi similari.

 

Leggendo questi dati, in modo approfondito, noi associazioni animaliste ATA-PC, NOGRA ed ENPA Lecce, unitamente a un folto gruppo di volontari di alcune colonie feline della Città, ci chiediamo: “Come mai Lecce, in questa indagine conoscitiva, non viene nemmeno menzionata? La nostra città, che si vanta di essere “animal friendly”, non solo non si è adeguata alla legge dopo 8 anni ma, per un soccorso felino fa scadere da oltre 8 mesi una convenzione, emana una manifestazione di interesse, nella quale il mezzo idoneo non viene annoverato, e fa cadere nel dimenticatoio lo stesso bando pubblico. Tutto questo a noi sembra molto strano! Nei prossimi giorni invieremo una nota al Sindaco e all’Assessore competente. Ci auguriamo che l’Amministrazione ci dia delle risposte adeguate e concrete”.

 

Le associazioni e i volontari continuano: “Ricordiamo che il Codice della Strada (Legge 29 luglio 2010 n. 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”) ha introdotto due importanti norme rispettivamente in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danno agli animali. Nell’articolo 177, i mezzi di soccorso per animali sono stati assimilati a quelli umani e viene introdotto il principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati e, con la modifica dell’articolo 189, è stato stabilito l’obbligo di prestare soccorso agli animali vittima di incidenti stradali. Il conducente di un veicolo che abbia causato un incidente da cui derivi un danno a un animale domestico, da reddito o protetto, ha l’obbligo di fermarsi, e di porre in atto ogni misura per assicurare un tempestivo intervento di soccorso all’animale ferito. In violazione di questo obbligo, è punito con una sanzione amministrativa. E anche chi assiste, in quanto coinvolto nell’evento, e non si attiva per garantire all’animale il soccorso necessario, è passibile di sanzione amministrativa, seppur ridotta. L’omissione di soccorso può integrare anche un illecito penale. Nell’ipotesi in cui sopravvenga la morte dell’animale dovuta al mancato soccorso e, pertanto, derivata dalla condotta commissiva omissiva dell’investitore e/o di chi era coinvolto nell’evento, potrebbe configurarsi il reato “Uccisione di animali” (art. 544-bis del Codice penale). Ma l’omissione di soccorso potrebbe integrare anche il reato di “Maltrattamento di animali” (l’articolo 544-ter C.p.).”.

 

Giuseppe Albanese, presidente di ATA-PC Lecce, conclude: “Lasciamo le considerazioni finali a tutti quei cittadini e volontari sensibili al tema e ricordiamo l’aforisma di Ghandi che racchiude una grande verità -La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali-”.

Category: Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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