‘GREEN PASS’ OBBLIGATORIO NELLE SCUOLE E UNIVERSITA’. DA OGGI ENTRANO IN VIGORE LE ALTRE RESTRIZIONI

| 6 Agosto 2021 | 0 Comments

(Rdl)_________Nella riunione di ieri sera, il Consiglio dei Ministri ha adottato nuovi provvedimenti restrittivi, in perdurante stato di emergenza, per decreto legge, quindi entrati subito in vigore  (nella foto il ministro della Salute Roberto Speranza).

 

Questa mattina nel comunicato ufficiale di Palazzo Chigi vengono specificati, eccone il testo, del comunicato governativo, limitato alle disposizioni sanitarie, ché il decreto integrale non c’è ancora, e bisognerà comunque aspettarlo per avere un quadro completo della nuova situazione._________

 

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi, del Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi, del Ministro dell’università e della ricerca Maria Cristina Messa, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola e Università

Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza. La misura è derogabile esclusivamente in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali e con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e dei sindaci, adottabili nelle zone arancioni e rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In linea con l’avviso del Comitato tecnico-scientifico, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione sono adottate alcune misure di sicurezza minime:

  • è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • è vietato accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37,5°.

Tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass. Il mancato rispetto del requisito è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso.

Si prevede inoltre una maggiore tutela legale per il personale scolastico e universitario a condizione che rispetti le norme del decreto e le misure stabilite dalle linee guida e dai protocolli.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti

Sempre a decorrere dal primo settembre prossimo, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. In questo caso il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione.

In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:

  1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
  3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
  4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza green pass, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi

Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%._________

 

Questo è quanto al momento. Inutile rincorrere voci, dicerie, interpretazioni e supposizioni che vanno avanti da giorni. Per saperne di più, su altre imposizioni di utilizzo del ‘green pass’, come pure sui controlli, e altre questioni che rimangono ancora non chiarite, bisognerà aspettare di avere il testo completo del decreto legge.

 

Rimane in ogni caso confermato quanto già previsto, e cioè che da oggi invece in Italia scatta l’obbligo del certificato verde per poter avere accesso ad alcuni servizi, per esempio locali al chiuso, cinema, teatri e musei.

Era stato già deciso dal governo lo scorso 22 luglio.

 

Il nuovo decreto legge sul Covid, il secondo dedicato al Green pass, completa il quadro dell’introduzione della certificazione verde avviata con lo scorso decreto che dal 6 agosto stabilisce l’obbligo della certificazione anti-Covid19 per accedere a ristoranti, musei, piscine, spettacoli aperti al pubblico, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento.

 La Certificazione verde Covid-19 è richiesta in Italia per partecipare alle feste per cerimonie civili e religiose, accedere a residenze sanitarie assistenziali o altre strutture, spostarsi in entrata e in uscita da territori classificati in “zona rossa” o “zona arancione”.
E’ in pratica un lasciapassare per poter accedere alle seguenti attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici.
Ecco quanto comunicò il governo lo scorso 22 luglio

Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;
la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);
effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).
Questa documentazione sarà richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attività o ambiti a partire dall’6 agosto prossimo:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso;
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.

Category: Cronaca, Politica

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