L’INCHIESTA / SALENTO FUOCO E FUMO

| 20 Giugno 2022 | 0 Comments

CON L’AIUTO DI NOSTRE FONTI QUALIFICATE, ABBIAMO PROVATO A FARE CHIAREZZA SULLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI INCENDI, PER CAPIRE MEGLIO COSA STA AVVENENDO

 

di Flora Fina ______

 

“ Non è normale che, come spesso già accaduto in altre estati con caratteristiche simili, si torni a parlare di carenze strutturali, di leggi sbagliate, di carenze di organici, se non addirittura si torni a spiegare questi fenomeni come derivanti da speculazione edilizia o altro. Tutti gli anni le stesse polemiche e, finiti gli incendi, tutto tace mentre si dovrebbe da subito iniziare a lavorare per migliorare quanto è possibile per i prossimi anni. Il fenomeno degli incendi sta cambiando e bisogna cambiare il modo in cui li affrontiamo”.

 

È quanto dichiara una fonte qualificata e interpellata proprio nella mattinata da leccecronaca.it, in merito all’intricato sistema legislativo che di norma serve a regolamentare tutte le questioni riguardanti l’attuale situazione emergenziale in materia di incendi.

 

In questi giorni roventi infatti, non solo per le altissime temperature, ma anche per una situazione che settimana dopo settimana continua ad avanzare verso un irrimediabile collasso a causa dell’emergenza roghi, ci si chiede, spesso e volentieri, quale sia l’attuale condizione – a livello non solo sociale, civico e istituzionale – nei parametri di una legislazione, che, qualora possa riguardare gli ambiti di pertinenza giuridica sugli incendi boschivi, risulta essere poco nota ai più.

 

La domanda, in un vero e proprio stato di emergenza in cui siamo immersi da anni si potrebbe dire – e che non riguarda i drammatizzanti teatri pandemici già vissuti – sorge non solo spontanea, ma si permea di una legittimità che, nello stesso instante in cui l’interesse istituzionale viene meno, sale con prepotenza alla ribalta da parte di colui che – il cittadino – qualche semplice risposta in merito non la pretende, ma quantomeno, e sempre con umiltà, vorrebbe ottenerla.

 

E la domanda fatidica è: cosa sappiamo realmente della legislazione italiana in materia di incendi? Come viene regolamentata e soprattutto, se esiste una vasta sezione giuridica che entra nel merito, perché non viene adottata specialmente in questo lungo periodo di martiri e martirii ecosistemici?

 

 

“Le competenze in materia di previsione, prevenzione e repressione sono state attribuite dalla Legge n. 353 del 2000 alle Regioni che l’esercitano attraverso normative regionali specifiche, le organizzazioni di Protezione Civile, gli enti locali (sindaci, Comuni) e tramite convenzioni con i Vigili del Fuoco per la fase di spegnimento. Per quanto riguarda le competenze dei Carabinieri Forestale facciamo riferimento al Decreto Legislativo 177 del 2016 art. 7 comma 2 lettera g) che attribuisce le attività di prevenzione e repressione delle violazioni compiute in materia di incendi boschivi.

 

Durante il periodo estivo l’attività dei Carabinieri Forestale si concentra sulla verifica del rispetto delle misure di prevenzione (divieto di accensione fuochi, obbligo di mantenere puliti i fondi agricoli soprattutto confinanti con strade e boschi, divieto di utilizzo di apparecchi a fiamme, che possono produrre scintille) ” ci spiegano.

 

 

Dunque, siamo di fronte ad un quadro normativo che costituisce il riferimento legislativo nazionale in materia di conservazione e difesa del patrimonio boschivo dagli incendi: le finalità di questa legge sono rivolte alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, considerato bene insostituibile per la qualità della vita.

 

Per far comprendere al meglio questo concetto potremmo dire che tra gli elementi di innovazione introdotti dalla legge quadro possiamo elencare:

  • Il significato giuridico di “incendio boschivo”, definito come “un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree” (art. 2).
  • L’attribuzione di rilevanti compiti alle Regioni, fra i quali quello dell’approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.
  • L’obbligo di censimento, attraverso la costituzione di un apposito catasto, di tutte le aree percorse dal fuoco.
  • L’introduzione del reato di incendio boschivo.
  • Il divieto per le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco di modificare la destinazione preesistente all’incendio per almeno 15 anni.
  • Il divieto per 10 anni di realizzare edifici, strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive e il divieto per 5 anni di realizzare rimboschimenti e di effettuare interventi di ingegneria ambientale finanziati con risorse pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministero dell’Ambiente per le aree naturali protette statali o dalla Regione competente negli altri casi. Sono inoltre vietati per 10 anni il pascolo e la caccia nelle aree boscate percorse dal fuoco.

 

È chiaro ed evidente che, il mancato rispetto di tali canoni legislativi, rivolti a tutte le fasce sociali coinvolti porterebbero a tali conseguenze, come ci spiega sempre la nostra importantissima fonte:

 

“ Le sanzioni per l’inosservanza sono abbastanza pesanti e vanno da 1000 a 10 mila euro per le violazioni dei divieti previsti dalla Legge 353 e da 25 a 500 euro per le violazioni delle ordinanze comunali. Nel caso di incendio boschivo se il responsabile ha agito per colpa, ossia per imprudenza, imperizia o per non aver osservato le disposizioni di legge o regolamenti, rischia la reclusione da uno a cinque anni. Nel caso in cui l’incendio sia di origine dolosa (volutamente cagionato) il responsabile può essere punito con la reclusione da quattro a dieci anni. A ciò si aggiunga anche il risarcimento del danno sia a favore dello Stato che a favore dei proprietari dei terreni e dei boschi attraversati dal fuoco. ”

 

 

 

Tutto chiaro dunque, una normativa precisa ed ineffabile che serve a regolamentare l’attuale emergenza c’è, manca tuttavia la sua reale applicazione e mancano i concreti risvolti penali appena menzionati, poiché

 

 

“ Chi conosce il problema sa bene che anche in passato si sono riscontrate annate altrettanto eccezionali e drammatiche, tuttavia ciò che a mio avviso non è del tutto normale è la gestione di questo rischio. La tendenza è quella di trattarla sì come un’emergenza, di avere al cospetto degli incendi boschivi un approccio interventistico e immediato, di soffermarsi sullo spegnere l’evento in corso, senza trattare però le cause all’origine di questi eventi.

 

Si tratta tuttavia di varie risposte al problema, non di vere e proprie soluzioni concrete e definitive.

 

Nell’emergenza degli incendi boschivi, canadair, elicotteri, mezzi sono assolutamente necessari ma sono solamente una risposta reattiva al problema. Per combattere questo rischio, questa vera e propria epidemia, c’è solo una soluzione e si chiama gestione del territorio”.

 

 

La legislazione nazionale dunque, deve andare a braccetto con una corretta gestione del rischio: un rischio immediato, imponente e ribelle.

 

 

La risposta, anzi le risposte, come possibili soluzioni d’impatto all’attuale emergenza sono state – a livello giuridico –  molteplici e partono da un preciso iter di stampo giurisdizionale, del quale, spesso e volentieri, il cittadino non è informato, sensibilizzato: manca quell’avvolgimento informativo che dovrebbe fare da perno decisionale in situazioni emergenziali come la nostra.

 

Un cittadino informato, un agricoltore informato, un capo d’amministrazione informato, in casi come questi, farebbero nettamente la differenza, tuttavia, non è prassi comune – né dei principali media né  delle principali testate giornalistiche – tendere ad un’informazione chiara, pulita e limpida per far sì che la consapevolezza sociale e civica dilaghi senza sforzo.

 

 

Dunque veniamo a noi: l’ultima novità legislativa in materia di incendi boschivi è stata aggiornata soltanto lo scorso settembre 2021, grazie al Testo Coordinato del DECRETO INCENDI – 8 settembre 2021, n. 120 denominato “ Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile” a seguito della conversione con Legge 8/11/2021 n.155.

 

L’importante decreto, divenuto per l’appunto Legge nel mese di novembre, a seguito di importanti modifiche e necessarie correzioni apportante in Senato, ha esteso la sua influenza giuridica passando dai nove articoli inizialmente previsti, per arrivare poi ad un massimo di quattordici.

 

Come già ribadito, le integrazioni in materia sono state molteplici, e riguardano, su larga scala, una serie di concetti, già ripresi dalla Legge Quadro n. 353 del 2000  relativi a:

 

  • le strutture funzionali alla vigilanza antincendio effettuata con aerei
  • la protezione degli animali coinvolti
  • lo svolgimento dei corso di formazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco: passa a cinque settimane (invece dei tre mesi previsti) la durata del corso di formazione per l’accesso al ruolo di capi squadra (e di capi reparto) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con decorrenza 1° gennaio 2020.
  • la tutela degli ecosistemi e degli habitat,
  • il rafforzamento della lotta attiva agli incendi
  • i dispositivi sanzionatori previsti,
  • i contratti relativi agli addetti agricoli e forestali e in materia di rimboschimento compensativo delle superfici bruciate: Il Senato si inserisce la previsione secondo la quale, in caso di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro indicati, è consentita la stipula di nuovi contratti al solo fine di sostituire il personale cessato e, comunque, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate rispettivamente a ciascuna amministrazione. Ulteriore modifica concerne il trattamento dei materiali vulcanici

 

La lotta agli incedi boschivi tuttavia, si concretizzerebbe, a livello puramente giuridico, con l’articolo 2, relativo allo stanziamento 40 milioni per l’acquisto di mezzi operativi e di attrezzature per la lotta attiva agli incendi boschivi.

 

In base al Decreto Incendi infatti, il Ministero dell’Interno e il Ministero della Difesa, sono autorizzati – già nel 2021 – all’acquisizione di mezzi aerei, mezzi terrestri, attrezzature e strumentazioni utili alla lotta attiva agli incendi boschivi anche già nell’anno in corso, con risorse aggiuntive a cui si affiancano le risorse disponibili nel PNRR nell’ambito della transizione ecologica.

 

Tali risorse sono state così distribuite :

  • 33,3 milioni per il Ministero dell’interno, per le esigenze del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • 2,1 milioni per il Ministero della difesa;
  • 4,6 milioni per le esigenze del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri

 

Tuttavia, nonostante gli imponenti finanziamenti da parte dello Stato per arginare una situazione seriamente giunta al collasso, gli interventi, seppur effettuati con tempestività, non riescono in alcun modo a frenare l’avanzata di un tale fenomeno.

 

Il Decreto Incendi dovrebbe di norma inasprire le sanzioni già menzionate – sia amministrative che penali, in particolare per l’ipotesi in cui ad appiccare il fuoco sia chi avrebbe invece il compito di tutelare il territorio (veniva, al riguardo, introdotta una specifica aggravante) – e mira a colpire gli interessi degli autori degli illeciti, ad incentivare la collaborazione con le indagini e a favorire condotte volte alla riparazione del danno causato.

 

Il futuro di questa normativa poi, è stato oggetto di una vera e propria pianificazione.

 

La Legge Finanziaria 2022 ovvero la Legge 234/2021 (commi 473 e 474) introduce misure volte al finanziamento del Piano triennale di coordinamento delle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 120 del 2021, ed istituisce un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, con una dotazione complessiva di 150 milioni di euro per il triennio 2022-2024 così ripartiti:

 

 

  • 40 milioni di euro per l’anno 2022;

 

  • 50 milioni di euro per l’anno 2023;

 

  • 60 milioni di euro per l’anno 2024.

 

 

Nell’ambito di tale dotazione complessiva, 60 milioni di euro in tutto, 20 milioni di euro all’anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati alle Regioni.

Se, come già detto, con la legge-quadro sugli incendi boschivi n. 353 del 2000, spetta alle Regioni la competenza in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, ivi compresa sia l’elaborazione dei piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi – triennali, ci si aspetta che, nel corso di questi anni, tutti i fondi nazionali stanziati possano portare a risultati concreti e palpabili per affrontare al meglio questa emergenza.

 

 

Tuttavia, la situazione, continua a non essere buona, anzi: incendi e roghi continuano ad avanzare in maniera imperterrita trascinando in un limbo senza fine interi ecosistemi e chi ci vive all’interno.

 

 

 

Il pericolo è palpabile: i fondi ci sono sì, ma le mancanze, di uomini e mezzi continuano paradossalmente a sussistere.

 

 

Le conseguenze, come già sappiamo saranno irreparabili, terribili, come ci spiega anche un nostro esperto della materia:

 

“ Il passaggio del fuoco su di un bosco ha un effetto devastante sia sulla flora che sulla fauna. Infatti tutta la vegetazione viene carbonizzata e viene mineralizzata. Tutta la sostanza organica presente nelle piante e nel suolo, rimanendo esclusivamente cenere sul terreno, è soggetta a dilavamento per effetto delle piogge con conseguente impoverimento del terreno. Il passaggio del fuoco determina la morte di tutti gli animali che non riescono ad allontanarsi tempestivamente e causa l’emissione in atmosfera di fumi e altre particelle” –

 

 

 

E dunque, non solo siamo in presenza di una distruzione di ciò che fa parte del presente, ma anche di ciò che sarà futuro: stiamo continuando a distruggere – con l’omertà, l’ignavia e l’ignoranza – la nostra casa, il nostro habitat.

 

 

Siamo gli abitanti di un ecosistema che abbiamo preso in prestito – per mezzo di dinamiche evolutive –  e che non potremo più restituire.

______

LA RICERCA nel nostro ultimo articolo sulla questione, del 19 giugno scorso

SALENTO FUOCO E FUMO / ESCALATION DI DISTRUZIONE

 

 

 

 

Category: Costume e società, Cronaca, Politica

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