“Chiedo la sospensione di qualsiasi attività di eradicazione”

| 26 Maggio 2019 | 0 Comments

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Eliana Fanelli ci manda per conoscenza una mail da lei inviata ai destinatari elencati (nella nostra foto, un’immagine di ieri dalla Valle d’Itria)______

Sospensione eradicazione/movimentazione degli ulivi siti nelle zone infette per rilevamento monumentali cosi come previsto dalle norme vigenti.

Spett. Servizio Fitosanitario della Regione Puglia

Bari

Si invia per conoscenza a:

Presidente della Regione Puglia

Michele Emiliano

Assessore risorse agroalimentari

Assessore alla Qualità dell’ambiente

Assessore Pianificazione Territoriale Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio Lecce, Taranto e Brindisi

Prefettura di Brindisi

Prefettura di Lecce

Prefettura di Taranto

Comando Regione Carabinieri

Forestale Puglia

Gruppo Carabinieri Forestale Lecce

Gruppo Carabinieri Forestale Taranto

Gruppo Carabinieri Forestale Brindisi

Ministero dell’Ambiente

Ministero dell’agricoltura

Ministero dei beni e delle attività culturali

e del Turismo

 

OGGETTO: SOSPENSIONE DEGLI ESPIANTI DEGLI ULIVI Legge Regionale della Puglia n. 14 del 4 giugno 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia” ARTT. 4, 5, 6, 15 e 16.

Premesso

che la decisione di esecuzione UE/2018//927 del 27/06/2018 di modifica alla decisione UE/2015/789 con la quale “la Commissione ha esteso la zona infetta all’intera Provincia di Lecce, all’intera Provincia di Brindisi, ai seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto, Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Rocca Forzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella, e al comune di Locorotondo della Provincia di Bari” .

Che ai sensi della UE/2015/789 si definisce zona infetta “la zona in cui il batterio è insediato e non è possibile eradicarlo. In questa zona la decisione non fissa nessun obbligo di eliminare le piante infette”.

Che la Legge Regionale della Puglia n. 14 del 4 giugno 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia” ha dato avvio ai censimenti degli ulivi monumentali della Regione Puglia da pubblicare nell’albo degli ulivi monumentali: Art. 4 (Rilevazione sistematica degli ulivi monumentali) “La Giunta regionale dichiara avviato il rilevamento sistematico degli ulivi e uliveti monumentali”; Art. 5 (elenco degli ulivi monumentali); Art. 6 (Tutela degli ulivi monumentali) “1. Con la pubblicazione definitiva dell’elenco, gli uliveti monumentali sono automaticamente sottoposti a vincolo paesaggistico in quanto assimilati a beni diffusi del paesaggio e come tali devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali. Per essi saranno previste adeguate forme di valorizzazione.”Art. 15 (Regime transitorio)“1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione definitiva dell’elenco degli ulivi monumentali di cui all’articolo 5, e comunque per non più di tre anni, è vietato su tutto il territorio regionale il danneggiamento, l’abbattimento, l’espianto e il commercio degli ulivi plurisecolari rispondenti a una delle caratteristiche indicate nell’articolo 2.” Il vincolo dei tre anni è stato in seguito tolto.

Che la Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4 , comma 5 dell’ art. 8 testualmente recita: “La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine provvederà a inviare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita richiesta a tutti i comuni della Regione contenente l’invito a segnalare l’elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito. In caso di mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via sostitutiva al rilevamento degli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inottemperante, addebitando al comune stesso le spese sostenute.”.

 

 

che i provvedimenti succitati non tengono in alcun conto di quanto previsto al comma 5 dell’ art. 8 della Legge Regionale 29 marzo 2017 n. 4 che testualmente recita: “Poiché la Regione Puglia intende proteggere l’inestimabile pregio culturale e paesaggistico dei propri ulivi monumentali, in deroga a quanto disposto nella presente legge, non si procede alla rimozione degli alberi di cui all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 (Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia) bensì si adottano misure di isolamento delle piante dal relativo contesto. La Giunta regionale promuove tutte le iniziative volte ad aggiornare l’elenco degli ulivi e degli uliveti monumentali di cui all’articolo 5 della l.r. 14/2007; a tal fine provvederà a inviare, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un’apposita richiesta a tutti i comuni della Regione contenente l’invito a segnalare l’elenco di tutti gli ulivi monumentali presenti sul territorio comunale. I comuni sono tenuti a dare risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito. In caso di mancata risposta o di risposta incompleta, la Regione provvederà in via sostitutiva al rilevamento degli ulivi monumentali presenti sul territorio del comune inottemperante, addebitando al comune stesso le spese sostenute.”

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO

 

 

La sottoscritta _________________ nata a ________________ il_______________ e residente in _______________________alla via ___________________ C. F.__________________

CHIEDE

a codesto Servizio Fitosanitario di SOSPENDERE qualsiasi attività di eradicazione/movimentazione degli alberi di ulivo nell’intera Provincia di Lecce, di Brindisi, ai seguenti comuni della Provincia di Taranto: Taranto, Avetrana, Carosino, Crispiano, Faggiano, Fragagnano, Grottaglie, Leporano, Lizzano, Manduria, Martina Franca, Maruggio, Monteiasi, Montemesola, Monteparano, Pulsano, Rocca Forzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Statte, Torricella, e al comune di Locorotondo della Provincia di Bari” al fine di effettuare una reale ricognizione degli alberi di ulivo avente i requisiti di monumentalità poiché nella zona infetta gli abbattimenti non sono più obbligatori. Al fine di tutelare il paesaggio degli ulivi monumentali di Puglia, così come previsto dalla Legge Regionale della Puglia n. 14 del 4 giugno 2007 e dalla legge regionale n.4 del 2017 nel quale si indica che il CENSIMENTO degli ulivi monumentali diviene di competenza della Regione Puglia in caso di inottemperanza dei comuni pugliesi, invitati ad aggiornare l’elenco degli ulivi monumentali presenti sul proprio territorio nell’arco di 30 giorni a partire dalla pubblicazione della legge.

 

 

Si allega file Carta d’Identità

 

 

Salvis Iuribus

 

 

__________________lì ____________________ FIRMA

Category: Cronaca, Politica, Riceviamo e volentieri pubblichiamo

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