IL GOVERNO OTTIENE LO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 GENNAIO 2021. MASCHERINE SEMPRE PIU’ OBBLIGATORIE

| 7 Ottobre 2020 | 0 Comments

(Rdl)______Convocazione questa mattina alle 11.00  a Palazzo Chigi (nella foto) di una riunione del Consiglio dei Ministri, con all’ordine del giorno “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (PRESIDENZA -SALUTE)”.

Non c’è ancora un comunicato ufficiale, almeno mentre scriviamo, alle 18.30, né anticipazioni dai contatti ufficiali dell’esecutivo.

Da indiscrezioni giornalistiche si apprende che è stata decisa la proroga dello Stato di Emergenza fino al 31 gennaio 2021; e che è stato prorogato anche il decreto presidente del consiglio dei ministri in scadenza al 15 ottobre, con una novità: l’obbligo dell’uso delle mascherine anche all’aperto, in prossimità di persone non conviventi, oltre che al chiuso, comunque, anche in luoghi non aperti al pubblico, tranne che in casa propria, e con obbligo comunque di averle sempre con sé.

Era quanto presentato ed approvato questa mattina alla Camera dei Deputati, dopo che ieri per un’analoga convocazione era mancato il numero legale dei presenti.

Le Regioni potranno introdurre provvedimenti più restrittivi, ma non meno restrittivi.

In Puglia era già in vigore da tre giorni un’ordinanza regionale sull’uso delle mascherine all’aperto, che viene comunque così superata dal provvedimento governativo di oggi.______

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19.25.

La presidenza del Consiglio dei ministri ha diffuso pochi minuti fa un comunicato stampa con le informazioni sotto riportate sui provvedimenti adottati:

PROROGA DELLO STATO D’EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, vista la nota del Ministro della salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

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MISURE DI CONTRASTO AL CONTAGIO DA COVID-19

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (decreto-legge)

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2. In relazione all’andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.

Nelle more dell’adozione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (dpcm) successivo all’introduzione delle nuove norme, e comunque fino al 15 ottobre 2020, viene prorogata la vigenza del dpcm del 7 settembre 2020. Inoltre, si introduce l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, e si ampliano le circostanze che prevedono l’obbligo di indossarli. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all’aperto. Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all’aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono inoltre fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza. Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l’uso della mascherina non sarà obbligatorio durante lo svolgimento dell’attività sportiva.

Il decreto interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali e di quanto previsto dal decreto-legge n. 33 del 2020, possano introdurre temporaneamente misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria “intesa” con il Ministro della salute.

Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell’impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l’interoperabilità dell’applicazione “Immuni” con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”.

Il testo differisce, inoltre, al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all’emergenza COVID-19.

È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020.______

 

LA RICERCA nel nostro articolo del 4 ottobre scorso

IN PUGLIA ADESSO MASCHERINE OBBLIGATORIE ANCHE ALL’APERTO, NEI CASI SPECIFICATI DALL’APPOSITA ORDINANZA EMANATA IERI SERA: ECCO QUALI SONO

 

 

Category: Cronaca, Politica

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