Lavoro: costo zero contributi per chi assume apprendisti

| 3 Novembre 2012 | 0 Comments

I datori di lavoro che occupano fino a nove addetti, e che dal 2012 al 2016 assumono apprendisti, hanno diritto allo sgravio del 100% dei contributi Inps per la durata di tre anni. L’agevolazione interessa esclusivamente i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove. Lo spiega l’Inps nella circolare n. 128/2012 di ieri illustrando le novità del Tu dell’apprendistato (dlgs n. 167/2011) in vigore dal 25 ottobre 2011.

Come noto, al fine di incentivare la diffusione dell’apprendistato, la legge n. 183 del 12 novembre 2011 (legge di stabilità per il 2012 – vedi nostra circolare n. 597 del 17 novembre 2011), ha previsto all’art.22, comma 1 – a far data dal 1° gennaio 2012 e fino al 31  dicembre 2016 – lo sgravio contributivo totale per le assunzioni di apprendisti effettuate da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove per i primi tre anni di svolgimento del contratto. Per gli anni successivi, il datore di lavoro è invece tenuto a versare l’aliquota del 10%, ordinariamente prevista per tutti i contratti di apprendistato. L’Inps precisa che, secondo orientamenti del ministero del lavoro, lo sgravio può essere concesso in conformità alla regola comunitaria degli aiuti «de minimis». Di conseguenza, stabilisce che, ai fini dell’accesso all’incentivo, le imprese devono presentare una dichiarazione sugli aiuti «de minimis» (dpr n. 445/2000). Una dichiarazione che deve attestare che, nell’anno di stipula dell’apprendistato e nei due esercizi precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti «de minimis» e deve contenere la quantificazione degli incentivi «de minimis» eventualmente già fruiti nel triennio alla data della richiesta. Con la presentazione di tale dichiarazione l’Inps dà l’ok all’agevolazione attribuendo all’azienda il codice «4R», mediante il quale è possibile fruire dello sgravio anche per eventuali periodi pregressi (in caso di assunzioni effettuate dal 1° gennaio).

Ci si augura che questa sia una prima misura  che possa favorire il recupero dell’occupazione specie di quella giovanile che è la più  colpita dalla crisi del  lavoro come dimostrano  gli ultimi dati.

Giovanni D’AGATA

 

 

 

 

 

 

 

 


Category: Riceviamo e volentieri pubblichiamo

About the Author ()

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Connect with Facebook

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.